SERVIZIO LAVORO PREVIDENZA CIRCOLARE N. 80
Alla luce della diffusione dei modelli alternativi del ricovero tradizionale e dei percorsi diagnostico-terapeutici, l’Inps con la circolare 65 del 16/6/2026 equipara il trattamento previdenziale delle ipotesi sottoelencate al ricovero ospedaliero (riprendendo e in alcuni casi superando le istruzioni operative della circolare 136/2003):
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prestazioni ambulatoriali complesse equiparate al day hospital (per i soli giorni in cui il lavoratore si reca presso la Struttura), quali: Day service ambulatoriale (DSA); Day surgery; Macro Attività Ambulatoriale Complessa (MAC); Bassa Intensità Chirurgica (BIC); Pacchetto Ambulatoriale Complesso (PAC); Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDT).
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permanenza nei Centri di Salute Mentale (CSM), se viene documentata come ricovero (le giornate di effettiva presenza presso il CSM sono indennizzate invece come malattia).
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permanenza in Strutture accreditate riabilitative e socioriabilitative psichiatriche e altre strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali: in assenza di accreditamento o se si tratta di strutture socio-educative (prive di cartella clinica), la permanenza è equiparata alla malattia se è presente anche un certificato medico.
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permanenza in Comunità terapeutiche e strutture per le dipendenze patologiche: si tratta di strutture accreditate e che operano in regime sanitario (diversamente, la permanenza è equiparata alla malattia, previa presentazione del certificato medico).
Vale la pena sottolineare che la circolare in oggetto chiarisce i casi in cui c’è equiparazione al ricovero, senza entrare nel merito dei requisiti che devono avere le strutture per considerarsi accreditate: si consiglia, vista anche la differenza di criteri che ci può essere sul territorio nazionale, di controllare la documentazione che il lavoratore consegna al proprio datore di lavoro.