Anche l’Inail, con la circolare n. 18 del 7-5-2026, interviene sulla revisione dei contributi per gli infortuni per gli operai agricoli prevista dall’articolo 1 comma 3 del Dl n. 159/2025.
Le tabelle contributive aggiornate sono già state emanate dall’Inps con circolare n. 43/2026 (circolare lavoro previdenza del 17/04/2026).
La circolare non contiene particolari novità. Ci limitiamo quindi a una rapida sintesi relativa ai soli lavoratori dipendenti.
La prima parte della circolare, alla quale rinviamo per chi fosse interessato, contiene il quadro normativo. Ci limitiamo a segnalare che gli operai, sia a tempo indeterminato che determinato, delle cooperative inquadrate in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984 sono soggetti alle norme extra agricole (Titolo I Tu Inail).
Nel settore agricolo, a differenza degli altri, è prevista l’applicazione di un’aliquota fissa alla retribuzione imponibile dei dipendenti. La base imponibile del contributo è calcolata con gli stessi criteri e modalità fissati per il contributo integrativo per l'assicurazione per l’Ivs
Misura dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2026
Queste le aliquote contributive
1) Lavoratori dipendenti
La revisione dell’aliquota assorbe le precedenti addizionali riconducendole a un'unica aliquota.
La circolare ricorda anche con questa riduzione cessa di applicarsi la riduzione dei premi prevista dall’articolo 1 comma 128 Legge n. 147/2013 per tutte le gestioni assicurative dell’Istituto per le quali non è ancora intervenuta la revisione delle tariffe dei premi.
I premi Inail per gli operai agricoli sono riscossi dall’Inps applicando le nuove misure previste dal 1° gennaio 2026 secondo i criteri e le modalità vigenti per la riscossione dei contributi dovuti per l’Ivs.