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RIDER - TENUTA DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO PER I RIDER

Le novità nella circolare 113 del servizio lavoro previdenza

martedì 8 settembre 2026

Con la risposta a interpello n. 14406 del 31-8-2026 il Ministero del lavoro fornisce indicazioni in merito alla tenuta del Libro Unico del Lavoro per gli addetti alle consegne (rider) con contratto di lavoro autonomo. 

L’articolo 15 del Dl n. 62/2026 ha modificato l’articolo 47quater comma 3bis del Dlgs. n. 81/20151 (vedi nostra circolare n. 85/26) estendendo l'obbligo di tenuta del Lul ai committenti che si avvalgono dei c.d. riders operanti con contratti di lavoro autonomo occasionale o partita IVA.  

In sede di conversione è stato precisato che le annotazioni relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 62, potranno essere effettuate entro 90 giorni. 

 

L’interpello chiede di chiarire: 

  1. la corretta applicazione della proroga di 90 giorni, decorrenti dal 1° luglio 2026, prevista in sede di conversione del decreto-legge dall’articolo 15, comma 1 bis del d.l.62/2026;  

  1. le modalità di elaborazione e di registrazione sul LUL delle prestazioni quando tra l’esecuzione della prestazione stessa e il momento di erogazione del compenso non sia contestuale ma differita nel tempo, oppure quando, in presenza di un contratto di lavoro attivo, la prestazione lavorativa non sia stata comunque resa in alcuni mesi; 

  1. le modalità di registrazione documentale degli ordini multipli da recapitare al medesimo acquirente e nel medesimo luogo. In particolare, viene chiesto se tali ordini si debbano conteggiare come una singola consegna, oppure come una pluralità di consegne pari al numero di ordini originati dal sistema informatico.  

 

Queste le risposte ministeriali 

 

1. Il 1° luglio è il momento dal quale sorge per il committente l'obbligo giuridico di tenuta del Lul per i lavoratori in oggetto che è quindi è relativo a partire dal periodo di paga di luglio 2026.  

La proroga di 90 giorni è applicabile in via transitoria al solo prospetto relativo al periodo di paga di luglio 2026, consentendone l'aggiornamento e la stampa entro i 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (27-6-2026).   

Per le mensilità successive trovano integrale applicazione le ordinarie tempistiche previste dalla normativa vigente per la tenuta del Lul.  

Questo significa che per il periodo di paga agosto 2026 i committenti sono già in fase di adempimento.  

  

2. L'obbligo di annotazione, per ciascun mese di attività, riguarda sia del numero di consegne, sia dell'importo totale erogato.  

Pertanto, l’obbligo normativo appare correttamente realizzato qualora la registrazione delle consegne nel LUL sia effettuata con riferimento al periodo in cui il prestatore ha svolto concretamente la propria attività, a prescindere dal momento in cui si verificherà la relativa movimentazione finanziaria.   

Invece, le somme corrisposte dovranno essere registrate nel mese di effettiva erogazione secondo il principio di cassa.  

Al fine di garantire la necessaria trasparenza e tracciabilità tra le due registrazioni, si ritiene corretta l’indicazione nel campo "note" del LUL per evidenziare il periodo storico di competenza a cui le somme erogate si riferiscono.  

In caso di pagamento differito del compenso, che sembra il caso più frequente, avremo dei Lul contenenti la registrazione delle consegne di un mese e pagamenti di periodi precedenti. 

La risposta non si preoccupa di esaminare la situazione del periodo di avvio dell’adempimento. 

Si pensi, ad esempio, al caso del pagamento della prestazione, ad esempio di agosto, nel successivo mese di settembre.  

Nel Lul agosto 2026 saranno ovviamente indicate le consegne di agosto mentre per i pagamenti, a nostro avviso, dovrebbero essere indicati quelli per le prestazioni di luglio. Occorre considerare che la norma decorre dall’1-7-2026 e che il Ministero ha individuato come elemento temporale il “periodo di paga – mese”. 

Analogamente per il mese di luglio 2026 il Lul (da compilare entro il 26-9-2026) conterrà le prestazioni del mese di luglio e, per i motivi esposti sopra i compensi relativi a giugno. 

Ovviamente, in assenza di indicazioni ufficiali, si tratta di nostre interpretazioni prudenziali. 

Anche chi non ha simpatia per le imprese di consegna, si rende conto che è un meccanismo un po’ complesso, ma d’altra parte sono le modalità di impiego di questi lavoratori portano a norme sempre più vincolanti. 

 

In merito al secondo quesito del punto 2, il Ministero precisa che il committente sarà dunque tenuto a generare ed elaborare il prospetto, ancorché con valori pari a zero, anche per le mensilità in cui il lavoratore autonomo non abbia effettuato alcuna consegna e non abbia maturato alcun compenso.  

Su questo aspetto il Ministero avvicina l’adempimento a quello dei lavoratori dipendenti per i quali la registrazione deve avvenire anche per i mesi di assenza senza retribuzione (ad esempio per aspettativa) mentre per gli autonomi la registrazione avviene soltanto per i mesi nei quali vi è pagamento del compenso. 

  

3. In questo caso il Ministero accoglie la prassi suggerita dall’istante è cioè che si procede a conteggiare le consegne facendo riferimento al sistema tariffario concretamente applicato. Pertanto, se per gli ordini plurimi destinati simultaneamente al medesimo acquirente è prevista una tariffa distinta per ciascun ordine, questi saranno registrati nel LUL come consegne separate.   

Qualora invece venga corrisposto un compenso unico per la totalità degli ordini consegnati in un'unica soluzione allo stesso acquirente, l'operazione potrà essere raggruppata e registrata nel LUL come un'unica consegna.  

 

 

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