La legge di conversione 27 novembre 2023, n. 170, del decreto Proroghe (decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132), recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, ha inserito l’art. 3-bis rubricato “Differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale” che ha spostato dal 30 settembre al 20 dicembre 2023 il termine per aderire al ravvedimento speciale.
Sarà quindi possibile regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate fino al periodo d'imposta 2021, entro il prossimo 20 dicembre, a condizione che il versamento delle somme dovute avvenga in unica soluzione, con esclusione pertanto del pagamento rateizzato.
Entro lo stesso termine, inoltre, il contribuente dovrà rimuovere le irregolarità od omissioni.
Pertanto, il soggetto che intende avvalersi della regolarizzazione agevolata deve presentare le dichiarazioni integrative in aumento, rimuovendo anche le violazioni prodromiche.
Si ricorda che la misura prevista delle sanzioni è pari ad 1/18 del minimo edittale, rispetto a quella ordinaria prevista dal citato art. 13 che è in funzione del tempo trascorso e con essa saranno comunque da versare l'imposta e gli interessi dovuti (c.d. ravvedimento speciale, ex art. 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022).
Il ravvedimento speciale, è applicabile ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e consente di regolarizzare tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997), purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.
Non possono essere oggetto di ravvedimento
- le violazioni irrogabili a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ex articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;
- le violazioni di natura formale commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti.
La regolarizzazione in esame “è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600” (art. 1, comma 174).
La notifica di un processo verbale di constatazione (c.d. PVC) non è ostativa all’applicazione del ravvedimento speciale.
Invece, la notifica di un atto di contestazione prima del versamento in unica soluzione (termine ultimo 20 dicembre 2023) preclude la possibilità di ricorso al ravvedimento speciale.
Se l’atto di contestazione viene notificato entro il 20 dicembre 2023 ma dopo che il contribuente ha eseguito il versamento delle somme dovute per il ravvedimento, si ritiene che l’accertamento debba essere annullato, limitatamente alle violazioni regolarizzate con il ravvedimento, in quanto la norma fa riferimento “alla data del versamento”.
Versamento in unica soluzione
La principale differenza rispetto al ravvedimento previsto dalla legge di Bilancio 2023, è che il nuovo termine del 20 dicembre 2023 comporta l’obbligo di versare le somme dovute in un'unica soluzione (non è, quindi, più ammesso il versamento rateale).
Entro lo stesso termine, inoltre, il contribuente deve rimuovere le irregolarità od omissioni.
Secondo la consolidata prassi dell’Agenzia delle Entrate, applicabile anche al ravvedimento “speciale” (cfr. circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 2), non trovano applicazione le norme sul cumulo giuridico, di cui all’art. 12, D.Lgs. n. 472/1997 (circolare del 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 3.1.1).
Pertanto, la riduzione delle sanzioni a 1/18 deve riguardare ciascuna violazione commessa (o constatata).
Tenuto conto che secondo le regole ordinarie del ravvedimento operoso è possibile il pagamento delle somme dovute attraverso la compensazione con crediti fiscali e contributivi (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997), l’Agenzia delle Entrate, con circolare 27 gennaio 2023, n. 2/E, par. 2 ha precisato “che la disciplina del ravvedimento speciale non esclude espressamente detta compensazione” e quindi ritiene che la stessa sia utilizzabile.