Con la risposta a interpello n. 4 del 30-9-2024 il Ministero del lavoro risponde su alcuni temi relativi alla figura del preposto e sulla sua presenza in cantiere. Riportiamo di seguito i tre quesiti posti.
- se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l'attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l'uno nei confronti dell'altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
- se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
- se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.
Il Ministero fornisce in primo luogo un ampio riepilogo della normativa (riportiamo alla fine). Le risposte, non soltanto ai quesiti posti, sottolineano, considerati i rilevanti compiti ad esso attribuiti dall’articolo 19 del Dlgs 81/2008, l’importanza della figura del preposto e la necessità garantisca la presenza in cantiere.
- La coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro è solo extrema ratio (dopo l’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa) laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico-funzionali.
- Non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
- È sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al committente il personale che svolge detta funzione e l’individuazione del preposto dev’essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività.
- Proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
Questo il quadro normativo.
- l’articolo 2, decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, rubricato “Definizioni”, al comma 1, lett. e), definisce il “preposto” come: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”;
- l’articolo 18, decreto legislativo 9 aprile 2008, 81, rubricato “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”, al comma 1, lett. b-bis), prevede che il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”;
- il successivo articolo 19, rubricato “Obblighi del preposto”, al comma 1, lett. a), prevede che, in riferimento alle attività indicate all’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 81 del 2008, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”;
- il medesimo articolo, al comma 1, lett. f) prevede che (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, debbano “segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta”;
- lo stesso articolo 19, al comma 1, lett. f-bis) dispone che, (…) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono: “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”;
- l’articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008 81, rubricato “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, al comma 8-bis, prevede che “Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto”;
- l’articolo 55, decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, rubricato “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente” prevede, al comma 5, lettera d), una specifica sanzione per la violazione, tra l’altro, dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 26, comma 8-bis;
- l’interpello n. 5 del 1° dicembre 2023 di questa Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha trattato in parte la problematica in questione.