Gestire l’impresa

PATENTE A CREDITI. ULTERIORE FAQ

Ancora problematiche relative al Durf

martedì 11 febbraio 2025

Il 31-1-2025 l’Inl ha pubblicato una ulteriore faq (n. 28) relativa alla patente a crediti nei cantieri mobili. Il testo è riportato in allegato.

Il quesito è molto semplice: una ditta che non ha il DURF perchè attiva da meno di tre anni, nella richiesta della patente a crediti deve indicare nella motivazione “non obbligatorio” o “esenzione giustificata”?

 

In merito al Durf l’Ispettorato precisa che il documento è alternativo all’adempimento degli obblighi di produzione di documentazione relativa agli adempimenti in caso di appalti ad alta intensità di lavoro[1].

 

Di conseguenza l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17-bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17-bis.

 

Con l’occasione è affrontato anche il tema delle imprese che sono in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate. In questo caso sarà possibile dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis.

 

In chiave di semplificazione, l’Inl precisa che per le imprese attive da meno di tre anni che abbiano già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

 

Forse sarebbe stato opportuno affrontare anche il caso delle imprese che non sono in possesso del Durf in quanto non destinatarie della normativa sugli appalti ad alta intensità di lavoro (si pensi alla questione delle imprese che svolgono lavori all’interno dei propri siti produttivi con proprio personale).

In questo caso la nostra l’indicazione era di barrare il campo “non obbligatorio”.

 

[1] Il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un ben individuato campo di applicazione di imprese, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

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