Di seguito un approfondiamo delle rilevanti novità contenute nel Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare (art. 29) e rafforzamento dell’attività di accertamento delle violazioni in ambito contributivo (art. 30), cui si aggiunge parallelamente un potenziamento del personale ispettivo dedicato ai controlli relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 31).
Si tratta, come noto, di un PACCHETTO DI MISURE particolarmente significativo, adottato anche alla luce degli ultimi incidenti sul lavoro mortali, nelle intenzioni del Governo finalizzato a innalzare il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro andando a incidere sia in un’ottica preventiva sia in chiave repressiva.
Concentrando la nostra attenzione sugli articoli 29 e 30, e tralasciando l’art. 31 che mira, come detto, a rendere operativi sul campo un numero più elevato di ispettori, evidenziamo in via preliminare che alcune disposizioni risultano già in vigore mentre per altre è indicata una decorrenza posticipata.
Prevenzione e contrasto al lavoro irregolare (art. 29)
- Viene riformulata la norma (art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006) secondo cui i BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI sono subordinati al rispetto da parte dei datori di lavoro degli obblighi di legge, al possesso del DURC regolare e all’applicazione della contrattazione collettiva leader vincolandoli espressamente, quale condizione per fruirne, all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con un prossimo DM Lavoro.
- La stessa norma viene integrata (comma 1175-bis) con la precisazione che i benefici saranno comunque fruibili in caso di successiva regolarizzazione, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, degli obblighi contributivi e assicurativi o delle violazioni accertate, fatto salvo che in presenza di violazioni amministrative non regolarizzabili la perdita per un datore di lavoro di benefici già eventualmente erogati non potrà superare il doppio dell’ammontare della sanzione.
- Nell’ambito di un APPALTO/SUBAPPALTO DI OPERE E SERVIZI si introduce l’obbligo di corrispondere ai lavoratori impiegati un trattamento economico complessivo non inferiore a quanto previsto dal CCNL e dal contratto territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto. Si ritiene opportuno evidenziare a riguardo come tale nuova disciplina andrà di fatto riferita ai soli appalti di natura privata, dovendosi invece considerare che l’art. 11 del decreto legislativo n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici attualmente in vigore), con una formulazione apparentemente analoga, ma sostanzialmente diversa e più impegnativa, prescrive per il personale impiegato in lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni il rispetto integrale del contratto collettivo nazionale e territoriale leader in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
- Viene estesa la fattispecie della RESPONSABILITA’ SOLIDALE in tutti i casi di appalti o distacchi illeciti e più specificatamente anche nelle ipotesi di ricorso alla somministrazione di lavoratori da parte di soggetti non autorizzabili o comunque al di fuori dei limiti previsti nonché in presenza di appalti o distacchi privi dei requisiti previsti rispettivamente dall’art. 29, comma 1, e dall’art. 30, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003. Ricordiamo che tale istituto, come previsto dall’art. 29, comma 2 del medesimo decreto, prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.
Viene ulteriormente INNALZATA la cosiddetta “MAXISANZIONE” ex art. 3 del D.L. 12/2002, vale a dire la sanzione amministrativa in caso di impiego di lavoratori irregolari occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto su cui già era intervenuta la legge di stabilità 2019: l’aumento delle sanzioni stabilite inizialmente nel 2002 in tali casi, come noto con fasce di importi differenziati in funzione del lasso temporale di utilizzo del lavoratore irregolare, passa dal 20 al 30 per cento.
Con il comma 4, a distanza di diversi anni, è REINTRODOTTA la RILEVANZA PENALE IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE NON REGOLARE O FRAUDOLENTA DI LAVORATORI inasprendo leggermente in parallelo anche gli importi sanzionatori previsti all’art. 18 del decreto legislativo n. 276/2003.
Contestualmente (comma 5) si abroga l’art. 38-bis del decreto legislativo n. 81/2015 che prevedeva un’ammenda specifica di 20 euro in caso di somministrazione fraudolenta (per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno), ulteriore sanzione introdotta nel 2015 quando si decise di depenalizzare la fattispecie.
Viene PARZIALMENTE RIFORMULATA la DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI AGRICOLE, introdotta con la legge di bilancio 2023 precisando:
- per ragioni di armonizzazione normativa, che l’assenza di comunicazione telematica di instaurazione del rapporto comporterà, sussistendone i motivi, l’applicazione della maxisanzione per lavoro irregolare, come per tutti gli altri settori, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa per la semplice omessa comunicazione in presenza di tutti gli altri adempimenti di legge;
- riparametrando la sanzione prevista in caso di utilizzo improprio di questo istituto e compresa tra 500 e 2.500 euro, da calcolarsi non più per ogni singola giornata di impiego ma rispetto a ciascun lavoratore.
- Commi 7, 8 e 9 – in vigore
Si introduce un MECCANISMO DI ESONERO PER 12 MESI DA VERIFICHE ISPETTIVE SULLE STESSE MATERIE DA PARTE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO PER QUEI DATORI DI LAVORO CHE, A FRONTE DI ACCERTAMENTI ISPETTIVI SENZA RISCONTRATE VIOLAZIONI E IRREGOLARITA’, RICEVANO UN ATTESTATO IN TAL SENSO E VENGANO ISCRITTE CON IL LORO ASSENSO NELL’ELENCO “LISTA DI CONFORMITA’ INL” predisposto dall’Ispettorato e consultabile pubblicamente. Le verifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono sempre e comunque attivabili così come eventuali richieste di intervento o attività di indagine disposte dalle Procure. In caso di violazioni e irregolarità accertate tramite elementi di prova acquisiti successivamente, si provvede alla cancellazione del datore di lavoro nella lista.
Si introduce un OBBLIGO di richiesta del certificato DURC di CONGRUITA’, già regolato ai sensi del D.M. Lavoro 143/2021, PRIMA DEL VERSAMENTO DEL SALDO FINALE PER I LAVORI EDILI declinandolo nel seguente modo:
- negli appalti pubblici con un valore almeno pari a 150 mila euro il versamento del saldo finale ad opera del responsabile del progetto in assenza di un esito positivo della verifica o previa regolarizzazione della posizione dell’impresa affidataria dei lavori, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile ed eventuali interventi dell’ANAC a cui viene opportunamente comunicata tale violazione, rileverà ai fini della valutazione della performance dello stesso da parte della stazione appaltante;
- negli appalti privati con un valore almeno pari a 500 mila euro sul committente che versi il saldo finale in assenza di un esito positivo della verifica o previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa graverà una sanzione compresa tra 1.000 e 5.000 euro.
- Commi 15-18 – in vigore, per assunzioni effettuate entro il 2025 a partire dalla data che sarà comunicata da INPS a seguito della rimodulazione del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027
Nel limite di una dotazione complessiva di risorse pari a 10 milioni di euro, per i soli nuovi contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato con mansioni di assistente a soggetti anziani di almeno 80 anni già titolari dell’indennità di accompagnamento riconoscimento di un nuovo ESONERO CONTRIBUTIVO al 100% (premi assicurativi inclusi) per 24 mesi, nel limite di 3 mila euro annui, esclusivamente in favore di datore di lavoro domestico con un ISEE fino a 6 mila euro. Beneficio che non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi nonché in caso di assunzione di parenti o affini.
- Comma 19 – DAL 1° OTTOBRE 2024
Introduzione della PATENTE A PUNTI quale sistema di qualificazione tramite crediti delle IMPRESE e dei LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI di cui all’art. 89, comma 1, lettera a), del T.U. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Prima di analizzare le caratteristiche di questo nuovo strumento, per il quale dovrà essere emanato un apposito decreto attuativo e che decorrerà dal prossimo mese di ottobre e “all’esito della integrazione del portale nazionale del sommerso con una sezione dedicata”, evidenziamo che NON ricorre per le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’art. 100, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, obbligatoria per la partecipazione a bandi pubblici sopra 150 mila euro.
Inoltre, resta l’ipotesi, prevista peraltro anche dalla precedente versione dell’art. 27 del T.U. 81/2008, ora completamente riformulata, che la disciplina sulla patente a punti possa essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con un DM Lavoro, sulla base di eventuali accordi stipulati a livello nazionale dalle parti sociali comparativamente più rappresentative.
Concretamente, questi i principali aspetti:
- la patente a punti sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del lavoro territorialmente competente a fronte del possesso da parte dell’impresa di una serie di requisiti (iscrizione CCIAA, DURC, DVR, DURF, adempimento obblighi formativi in materia di salute e sicurezza) e con un punteggio iniziale di 30 punti;
- fatto salvo che nelle more del rilascio della patente sarà comunque consentito eseguire lavori, tranne in caso di diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato, il meccanismo, analogo a quello della patente stradale, prevede una decurtazione di punti in conseguenza dell’accertamento di violazioni della normativa prevenzionistica o della responsabilità del datore di lavoro per infortuni (es. -20 punti in caso di morte, - 15 in caso di inabilità permanente, - 10 in caso di inabilità per periodi superiori a 40 giorni);
- l’Ispettorato può decidere eventuale sospensione in via cautelativa della patente a punti fino a 12 mesi nei casi di infortuni da cui sia derivata morte o inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale);
- i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di corsi che consentono di riacquistare 5 crediti alla volta, sebbene per la medesima violazione non si possano frequentare più di 3 corsi; ulteriori punti sono accreditati qualora negli anni successivi non si siano registrate altre violazioni (un punto per ogni anno fino a un massimo di 10) o in presenza dell’adozione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’art. 30 del T.U. (5 crediti);
- con una dotazione di crediti inferiore a 15 punti non è possibile continuare ad operare, fatto salvo il completamento delle attività in corso al momento dell’ultima decurtazione di crediti, ma anche gli effetti prodotti da eventuali provvedimenti di sospensione dell’attività, comunque, sempre adottabili ai sensi dell’art. 14 del T.U. n. 81/2008;
- lo svolgimento di lavori con un punteggio nella patente inferiore a 15 crediti comporta una sanzione da 6 a 12 mila euro e l’esclusione dai bandi pubblici per 6 mesi.
Rafforzamento attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo (art. 30)
- Comma 1 – DAL 1 SETTEMBRE 2024
MODIFICATO il SISTEMA delle SANZIONI CIVILI nei casi di omissione o evasione contributiva per incentivare il processo di regolarizzazione andando a calibrare la misura delle sanzioni in funzione della tempistica di pagamento rispetto a quella prevista per legge o notificata. In particolare, queste le novità introdotte:
- nei casi di omissione contributiva la sanzione civile viene ridotta non applicandosi la maggiorazione di 5,5 punti, fino ad oggi prevista in aggiunta al tasso ufficiale di riferimento, qualora il versamento di quanto denunciato sia effettuato entro 120 giorni dal termine legale di pagamento;
- viene riformulata la norma relativa ai casi di evasione contributiva specificando in particolare una volontà dolosa in collegamento con l’occultamento di fatti o notizie rilevanti ai fini dell’obbligo contributivo e soprattutto aggiungendo la fattispecie per cui, in caso di denuncia spontanea della situazione debitoria, prima di contestazioni degli enti si paga una sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti (al momento c’era solo una maggiorazione di 5,5 punti se si pagava entro 30 giorni dalla denuncia, fatto salvo che in assenza di denuncia spontanea vive e rimane una sanzione civile in ragione d’anno pari al 30%);
- in presenza di accertamenti d’ufficio da parte degli enti o a seguito di verifiche ispettive, le sanzioni civili ordinarie di cui sopra sono ridotte al 50% se il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.
- Comma 2 – DAL 1 SETTEMBRE 2024
Nei casi di ritardato o mancato pagamento di contributi e premi derivanti da oggettive incertezze legate a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o ammnistrativi, al posto della sanzione civile pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti si pagheranno esclusivamente gli interessi legali, meccanismo che rimane attivabile da parte di INPS e INAIL in presenza di determinate condizioni quali crisi, riconversioni o ristrutturazioni aziendali che determinino trattamenti di integrazione salariale straordinari e comunque di crisi con particolare rilevanza e probabile rischio di insolvenza (casistica soggetta a un’armonizzazione e leggera riformulazione normativa contenuta al successivo comma 3).
- Commi 5-9 – DAL 1 SETTEMBRE 2024
Per favorire uno scambio collaborativo tra INPS e datori di lavoro rispetto a profili rilevanti ai fini dell’assolvimento contributivo, si introduce un REGIME SANZIONATORIO AGEVOLATO ad esso correlato, che dovrà essere meglio e puntualmente declinato a livello operativo dall’INPS anche rispetto ai termini entro cui pagare, con sanzioni civile che vengono fissate:
- per l’omissione contributiva in misura pari al tasso ufficiale di riferimento, non applicandosi la maggiorazione di 5,5 punti, altrimenti prevista;
- per l’evasione contributiva in misura pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, in luogo del 30 per cento altrimenti previsto.
- Commi 10-14 – DAL 1 SETTEMBRE 2024
Si prevede un potenziamento della funzione di accertamento documentale eseguita d’ufficio da INPS, vale a dire della sua capacità di verificare mediante l’analisi e la comparazione dei dati anomalie e irregolarità contributive che possono dare luogo per i datori di lavoro inadempienti ad avvisi di addebito a titolo esecutivo. A livello operativo, fermo restando lo svolgimento anche di verifiche ispettive, le sedi INPS potranno acquisire ulteriori dati, notizie, documenti rilevanti ai fini dell’accertamento in questione sia direttamente dai contribuenti interessati sia da ogni altro soggetto ritenuto utile a tale scopo.