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OBBLIGO DI ASSUNZIONE DISABILI

Procedure di esonero per datori di lavoro con tasso Inail elevato

giovedì 10 ottobre 2024

La nota del Ministero del lavoro n. 15466 dell’1-10-2024 fornisce le indicazioni operative relative all’esonero dall’obbligo di cui assunzione di disabili per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille (comma 3-bis articolo 5 Legge 68/1999).

Il tema era già stato affrontato ampiamente dalla circolare lavoro previdenza n. 67/24 relativa al Dm 11-6-2024 che aveva disciplinato la materia. Riprendiamo lo schema di questa circolare integrandola con le novità contenute nella recente nota.

Il decreto ha anche modificato le modalità di versamento contributo di esonero dall’assunzione di disabili e abrogato il Dm 11-3-2016.

La norma è stata modificata dall’articolo 5 comma 1 lettera b) del Dlgs 151/2015.

Beneficiari

Il provvedimento è rivolto ai datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici a condizione che:

  • abbiano in servizio addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille;
  • presentino apposita autocertificazione di esonero dall’obbligo di cui all’art. 3 della legge 68 del 1999 per quanto concerne i medesimi addetti;
  • versino al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della legge n. 68 del 1999 un contributo esonerativo per ogni giorno lavorativo, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Autocertificazione

L’autocertificazione avviene esclusivamente in via telematica per il tramite della banca dati del collocamento mirato, mediante la compilazione dell’apposito format sul portale “Servizi lavoro” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, disponibile all’indirizzo https://servizi.lavoro.gov.it, cui si accede tramite SPID/CIE ed ogni altro strumento di identificazione previsto dalla legge.

Come già previsto dal Dm, l’autocertificazione deve riguardare tutte le provincie coinvolte nell’esonero. Non è consentita la presentazione di più autocertificazioni anche per differenti ambiti provinciali.

Il datore di lavoro dichiara la classe occupazionale complessiva di appartenenza (articolo 3 comma 1 lettere a) e b) Legge 68/1999). Devono essere indicati la base di computo, il numero di lavoratori con disabilità occupati e del numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

Con riferimento a ciascun ambito provinciale delle unità produttive interessate dall’esonero, si dichiara:

  1. la base di computo;
  2. il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
  3. il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato;
  4. la quota di esonero.

La procedura telematica determinazione automaticamente la quota di riserva, la base netta, la quota netta, la quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati.

Per evitare esoneri che superano i posti da coprire si stabilisce che la quota di esonero non possa essere superiore:

  1. alla differenza tra la quota di riserva e la quota netta;
  2. alla differenza tra la quota di riserva e il numero dei lavoratori con disabilità occupati;
  3. al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell’art. 5, co. 3, della Legge 68/99.

In linea con le norme generali in materia di assunzione di disabili si prevede che in assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro possa continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre, senza dover ripresentare l’autocertificazione.

In caso di variazioni della quota di esonero, l’autocertificazione deve essere ripresentata con le medesime modalità (come di consueto entro 60 giorni dal momento in cui si è verificata la variazione).

C’è anche la possibilità di effettuare l’autocertificazione entro la fine del trimestre in cui è intervenuta la variazione in diminuzione, laddove il datore di lavoro intenda avvalersene al fine di versare in misura ridotta il corrispondente contributo relativo al trimestre successivo.

Se vi è, invece, un incremento della quota di esonero, deve essere integrato l’importo del contributo esonerativo che sarà effettuato in occasione dell’invio della nuova autocertificazione (attenzione che la procedura telematica genera un avviso di pagamento del solo importo integrativo).

In caso di mancato versamento del contributo esonerativo il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero e deve presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto da versamento, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.

La circolare precisa che l’esonero parziale dall’obbligo di assunzione di cui all’articolo 5 comma 3 della Legge n. 68/1999 (i datori di lavoro del settore edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore) è compatibile con l’esonero in esame a condizione che gli esoneri non riguardino i medesimi addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e che la quota di esonero autocertificata e la quota di esonero autorizzata complessivamente non siano superiori al limite massimo esonerabile.

L’autocertificazione è resa disponibile dalla banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale e ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata dall’esonero.

Contributo esonerativo e modalità operative

Il contributo non dovrà più essere effettuato tramite bonifico bancario, ma utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione che copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre.

Anche per i successivi versamenti trimestrali sarà generato l’avviso di pagamento che dovrà essere pagato entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero.

I pagamenti sono gestiti mediante piattaforma PagoPA.

La procedura di autocertificazione si completa soltanto con il riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA.

L’importo del contributo esonerativo è stato aumentato da € 30,64 ad € 39,21 per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato pertanto l’importo del contributo trimestrale è definito in 2.587,86 euro (il contributo è calcolato convenzionalmente su 5 giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese indipendentemente dal CCNL applicato).

Le informazioni sui pagamenti sono rese disponibili per il tramite della Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.

Disposizioni transitorie

I datori di lavoro che, alla data di entrata in vigore del decreto, già fruivano dell’esonero e che intendono continuare ad avvalersene, devono inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate entro l’1-11-2024.

La nuova autocertificazione, si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto.

Il datore di lavoro può dichiarare, tramite procedura telematica, di non volersi avvalere del regime di continuità con la conseguenza che gli effetti dell’autocertificazione decorreranno dal giorno della presentazione della stessa.

Se l’autocertificazione è presentata dopo l’1-11-2024 i datori di lavoro non potranno beneficiare del regime di continuità con la precedente autocertificazione.

Operatività del sistema

L’applicativo per la presentazione dell’autocertificazione è disponibile dal 3-10-2024.

 

In ALLEGATO la circolare Lavoro Previdenza 76/2024

 

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