Gestire l’impresa

NOTA INL SU INADEMPIMENTI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Gli ultimi aggiornamenti nella circolare lavoro e previdenza n. 119

martedì 29 settembre 2026

La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro prot. n. 2010 del 18-9-2026 esclude la possibilità di rateizzazione per il pagamento delle somme dovute per inadempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. 

 

Il quadro di riferimento è quello dell’articolo 21 del Dlgs. n. 758/1994. Il comma 2 dispone che “quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”.  

Per l’Inl la rateazione non è possibile in quanto la corresponsione di tale somma costituisce, unitamente all’adempimento della prescrizione, condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione previsto dall’art. 24 del medesimo decreto.  

Al pagamento previsto dal citato articolo 21 comma 2 non può quindi essere applicato l’art. 26 della legge n. 689/1981 e, pertanto, l’organo di vigilanza non è legittimato a concedere la relativa rateizzazione.  

 

La nota affronta anche il caso, diverso, dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter c.p.  

 

A supporto della posizione presa, l’Inl richiama la sentenza della Cassazione penale (Sez. III 6-4-2016 n. 17202) e la nota prot. 8119 del 17-9-2019 per la quale il pagamento tardivo non estingue il reato e che la somma versata tardivamente non può essere utilizzata per compensare la successiva pena dell’ammenda, concludendo per il rimborso delle somme versate tardivamente.  

Tale conclusione è particolarmente significativa in quanto evidenza la netta separazione tra la procedura amministrativa di cui all’art. 21 d.lgs. n. 758/1994 e la pena pecuniaria eventualmente applicata dal giudice  

sottolineando come esse non siano fungibili. 

Resta informato