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MODIFICA DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI PER INPS E INAIL

La circolare 75/2024 del Servizio Lavoro e Previdenza

giovedì 26 settembre 2024

La circolare Inps n. 89 del 16-9-2024 e quella Inail n. 28 del 20-9-2024 intervengono a seguito della decisione della Banca centrale europea del 12-9-2024 che ha abbassato di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) portandolo al 3,65% dal 18-9-2024 rispetto al precedente 4,25%.

 

Per effetto di tale decisione a decorrere dal 18-9-2024 sono in vigore i seguenti tassi:

  • interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per contributi: 9,65% (precedente 10,25%)
  • misura delle sanzioni civili: 9,15% (precedente 9,75%).

 

Rateazioni dei debiti per contributi

Le domande di rateazione presentate dal 18-9-2024 sono determinate applicando il tasso di interesse pari al 9,65%.

Non varia il tasso per le rateazioni in corso per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

In caso di domande di differimento del termine, il nuovo tasso del 9,65% sarà applicato a partire dalla contribuzione Inps relativa al mese di settembre 2024.

 

Sanzioni civili

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti (9,15%, in precedenza 9,75%). La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

 

Il tasso del 9,15% si applica in queste ipotesi:

  1. mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  2. evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
  3. mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Dall’1-9-2024 è però entrata in vigore una nuova fattispecie di ravvedimento operoso (articolo 30 comma 1 lettera a) Dl n. 19/2024 in base alla quale, se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.

 

In caso di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (articolo 116 comma 8 lettera b) Legge n. 388/2000).

 

Anche in questo caso è stata introdotta una norma di ravvedimento operoso (articolo 30 comma 1 lettera b) Dl n. 19/2024):

- come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;

 - ove il versamento sia effettuato in unica soluzione entro il più ampio termine di novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari all’11,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 7,5 punti).

 

In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa) se il versamento dei contributi o premi è effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti gli interessi legali (comma 10 articolo 116 Legge 388/2000).

 

Sanzioni civili in misura ridotta nei casi di procedure concorsuali

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.

  • In caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.).
  • In caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Se il Tur diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di 2 punti.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all’interesse legale in vigore dal 1-1-2024 (2,5% in ragione d’anno), a decorrere dal 18-9-2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,65% (4,25% in precedenza).

 

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