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EMERGENZA CALDO - AMPLIAMENTO AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le novità nella circolare Servizio Lavoro Previdenza n. 84

lunedì 6 luglio 2026

L’atteso provvedimento sugli ammortizzatori sociali in caso di emergenze climatiche è stato finalmente pubblicato (GU n. 146 del 26-6-2026): si tratta dell’articolo 6 del Dl n. 107 del 26-6-2026.

Il provvedimento, che ricalca quello emanato nel 2025, riguarda le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo 1-7/31-12-2026 per eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

Considerata l’ondata di calore registrata in giugno e il gran numero di ordinanze regionali, forse sarebbe stato il caso di dare copertura anche alle sospensioni di questo mese.

Curiosamente la motivazione del provvedimento, che poi non ha seguito pratico, è per supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali.

Come nel 2025, opportunamente, non è istituito un nuovo ammortizzatore ma viene previsto che, per gli interventi in oggetto, non si applichino le disposizioni del Dlgs 148/2015 in materia di durata della sospensione/riduzione (articolo 1 commi 2 e 3).

La norma si applica a tutte le imprese comprese quelle edili e di escavazione (articolo 10, comma 1 lettere m), n) e o) del Dlgs 148/2015)[1].

In modo a nostro avviso improprio si limitano gli interventi relativi a situazioni determinate da eventi oggettivamente non evitabili. Sarebbe stato più logico dire che le eccezionali avversità climatiche sono un “eone”. La circolare Inps che sarà emanata riallineerà le questioni.

Le imprese che presentano domanda per eventi climatici sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale, come in tutti i casi di eventi non evitabili).

 

Già nel 2025 il messaggio Inps n. 2130 precisava che questo tipo di intervento si configurava come eone.

Per le causali “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” e “evento meteo” per “temperature elevate” operano queste disposizioni:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;
  • il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015 non è preventiva ed è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati;
  • per le aziende di cui all’articolo 10, lettere m), n) e o), del decreto legislativo n. 148/2015 (imprese dell’industria e dell’artigianato edile e dell’industria e dell’artigianato lapidei) la predetta informativa è dovuta limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative.

 

I benefici derivanti dalla nuova disposizione saranno concessi nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026 con monitoraggio dell’Inps.

 

Come nel 2025 l’intervento riguarda anche il settore agricolo.

Il trattamento di Cisoa (articolo 8 Legge n. 457/1972) per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.

Inoltre, queste integrazioni non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Le deroghe più significative riguardano la possibilità di riduzioni pari alla metà dell’orario giornaliero (ordinariamente la sospensione è a giornate) e l’inclusione degli otd che non sono tra i destinatari della Cisoa.

In questo caso lo stanziamento di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026.

 

Attendiamo a breve una circolare Inps con le istruzioni operative. Per chi volesse riprendere quelle del 2025, rinviamo al citato messaggio n. 2130/2025 e alla nostra circolare n. 92/25.

 

[1] Art. 10 Campo di applicazione

1. La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:

m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

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