Gestire l’impresa

DL SEMPLIFICAZIONE CONTROLLI SULLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n.103

martedì 23 luglio 2024

Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio scorso è stato pubblicato il Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 che, in attuazione della delega al Governo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, semplifica i controlli sulle attività economiche, da intendersi come le attività  che consistono nella produzione e nell'offerta di beni e servizi sul mercato.

Le disposizioni del decreto, in vigore dal prossimo 2 agosto, si applicano ai controlli amministrativi sulle attività economiche svolti dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[1].

Sono esclusi dall’ambito di applicazione del decreto: i controlli in materia fiscale, gli accertamenti e gli accessi ispettivi disposti per la documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 giugno 2011, n. 159, i controlli di polizia economico finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale, ivi inclusi i controlli di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221.

  • Semplificazione degli adempimenti amministrativi (art. 2)

Al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono   tenuti   e   di   eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, elabora   uno   schema   standardizzato   per l'effettuazione del censimento dei controlli. 

Entro 150 giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni  pubblicano  nei  propri  siti istituzionali il censimento dei controlli  che  ad  esse  fanno  capo previsti dalle disposizioni vigenti.

 Le amministrazioni effettuano, inoltre, entro il 30 giugno  2025, una  ricognizione  dei  controlli  operati nell'ultimo triennio e dei relativi esiti  anche  in  relazione  alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati.  Il rapporto sullo stato dei controlli, è trasmesso al Dipartimento ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.

 All'esito delle predette attività di analisi, valutazione e verifica, il Dipartimento, sentite le associazioni di categoria interessate, elabora, entro il 30  ottobre  2025,   un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli  al  fine  di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione  tra  i  controlli svolti  a  diversi  livelli  amministrativi  e  lo   trasmette   alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero  dell'economia  e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in  Italy,  con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche  alla luce di una valutazione costi  benefici,  possono  essere  eliminati, sospesi per un  determinato  intervallo  temporale,  programmati  con cadenza periodica, con esclusione di controlli  a  campione,  ovvero rafforzati. Il Ministro per la pubblica amministrazione trasmette  il predetto documento al Parlamento.

Al fine di garantire il costante aggiornamento dello stato dei controlli, la procedura suddetta è ripetuta con cadenza triennale.

  • Sistema di identificazione e valutazione del livello di rischio «basso» (art. 3)

Ai fini della programmazione dei controlli, viene istituito un sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, riferito ai seguenti ambiti omogenei:

    a) protezione ambientale;

    b) igiene e salute pubblica;

    c) sicurezza pubblica;

    d) tutela della fede pubblica;

    e) sicurezza dei lavoratori.

 L'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui all'articolo 4 della legge 21  giugno  1986,  n.  317, elabora, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui sotto elencati, consultate le amministrazioni di riferimento, norme tecniche o prassi di riferimento idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un Report certificativo. Le norme tecniche o prassi di riferimento elaborate da UNI sono approvate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge  400  del  1988,  sentite  le amministrazioni interessate. Il medesimo decreto indica altresì gli elementi  essenziali  e  il   periodo   di   validità  del   Report certificativo, i casi di  decadenza  e  le  altre  norme  procedurali ritenute necessarie.

 Nella determinazione del livello di rischio basso sono presi in considerazione diversi parametri, tra cui:

    a) il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008;

    b) altre certificazioni, analogamente  rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance);

    c) l'esito dei controlli subiti nei precedenti 3 anni di attività;

    d) il settore economico in cui opera il soggetto controllato;

    e) le caratteristiche e la dimensione dell'attività economica svolta dal soggetto controllato.

Il Report  certificativo  è  rilasciato   da   organismi   di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l'Organismo nazionale di  accreditamento  riconosciuto  e  firmatario degli accordi di  mutuo  riconoscimento  (MLA)  dell'Associazione  di cooperazione europea per l'accreditamento (EA).

I titolari di attività economica  che  hanno  interesse  ad ottenere il Report per uno  o  più ambiti  omogenei  possono  farne domanda ad uno degli organismi di certificati sopra menzionati.

L'Organismo unico di accreditamento trasmette in via telematica il Report per l'inserimento nel fascicolo informatico d’ impresa.

Dopo il rilascio del Report certificativo, l'organismo di certificazione sottopone il soggetto controllato ad audit periodici per verificare il mantenimento  della  conformità   alla  norma  di riferimento. Ove non vi siano più le condizioni di basso rischio, il Report certificativo è immediatamente revocato e  ne  è data comunicazione all'Organismo unico di accreditamento.

  • Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli (art. 4)

Al fine di rendere più efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni, nonché programmare l'attività ispettiva in ragione del  profilo  di rischio, le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo - prima di avviare le attività di vigilanza - consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di  impresa.

In caso di mancato deposito da parte dell'amministrazione del  verbale  contenente   l'esito   dei controlli  nel  fascicolo  informatico,  l'impresa  può richiedere all'amministrazione di provvedere mediante  apposita  istanza,  anche depositata nel fascicolo, recante il numero di protocollo del verbale e  la  copia  dell'atto  corredata  da  una  dichiarazione  ai  sensi dell'articolo 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione adempie entro il termine di 5 giorni.

L'amministrazione  procedente,  ai  fini   del   coordinamento, programmazione e  svolgimento  dei  controlli,  accede  al  fascicolo informatico con le modalità definite dal decreto del Ministro  delle  imprese  e del made in Italy di cui all'articolo 4, comma  6,  secondo  periodo, del decreto legislativo n. 219 del 2016, avvalendosi anche dei dati ivi presenti concernenti i  controlli  già svolti  dalla  stessa amministrazione o dalle amministrazioni diverse operanti nello stesso settore  e  dei  dati  relativi  alla   costituzione,   all'avvio   e all'esercizio  d'attività  economiche,  nella  misura  in  cui sia previsto dalla disciplina del relativo procedimento  amministrativo, per quanto riguarda i dati personali nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.

Le amministrazioni non possono  richiedere la produzione  di  documenti  e  informazioni  già disponibili  nel fascicolo informatico  o  comunque  in  loro  possesso.  In  caso  di violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18-bis, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82.  Gli operatori  che  abbiano  ricevuto  la  richiesta   di   documenti o informazioni in  violazione  di quanto sopra affermato,  segnalano  tale inadempienza all'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID).  Nel caso in cui  l'AGID accerta  la  sussistenza  della  violazione,  pubblica  la   predetta segnalazione  su  apposita  area  del  proprio   sito   istituzionale.

  • Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5)

Ferma restando l'immediata effettuazione dei controlli nel caso di richieste dell'Autorità   giudiziaria   o   di   circostanziate segnalazioni di soggetti privati o pubblici, nei casi  previsti  dal diritto dell'Unione europea, nei casi di controlli per  la  sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, ogni qual volta emergano situazioni di rischio, le amministrazioni programmano i controlli e  i  relativi accessi ispettivi con intervalli temporali  correlati  alla  gravità del rischio.

Nei confronti dei soggetti in possesso del Report  di  basso rischio,  le  amministrazioni  programmano  ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l'anno, salvi i casi di esclusione sopra elencati.

Non possono essere effettuate due o più ispezioni diverse sullo stesso operatore  economico  contemporaneamente,  a  meno   che   le amministrazioni non si accordino  preventivamente  per  svolgere  una ispezione congiunta.

Quando, all'esito del  controllo,  l'amministrazione  procedente accerta la conformità agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, il soggetto controllato è  esonerato  dai medesimi controlli nei successivi 10 mesi, salvi i casi riportati in precedenza e nel rispetto delle disposizioni di attuazione  del  diritto dell'Unione  europea.  Il periodo di  esonero  dai   controlli è menzionato nel fascicolo informatico d'impresa.

 Le amministrazioni improntano la propria attività al rispetto del principio del contraddittorio e adottano i provvedimenti di propria competenza, ivi incluse eventuali sanzioni, in modo proporzionale al livello di rischio (di cui all'articolo 3, comma 2 del presente Decreto), al pregiudizio arrecato, alle dimensioni del soggetto controllato  e all'attività economica svolta.

In attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi anzidetti o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l'amministrazione fornisce in formato  elettronico,  almeno 10 giorni prima del previsto  accesso  presso  i  locali  dell'attività economica, l'elenco della  documentazione  necessaria  alla  verifica ispettiva.

Resta fermo quanto previsto dal  decreto  del  Ministro  per  le politiche agricole, alimentari e forestali 22 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29  ottobre  2015,  sul  Registro Unico dei Controlli Ispettivi sulle imprese agricole (RUCI).

  • Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art. 6)

 

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni  per  le quali  è  prevista  l'applicazione  della  sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a 5.000,00 euro,  l'organo  di controllo incaricato, nel caso in cui accerti,  per  la  prima  volta nell'arco di un  quinquenniol'esistenza  di  violazioni  sanabili, diffida l'interessato a porre termine alla violazione, ad  adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze  dell'illecito amministrativo entro un termine non superiore a  20 giorni  dalla data  della  notificazione  dell'atto  di   diffida.  

In   caso   di ottemperanza alla diffida, il procedimento sanzionatorio si estingue limitatamente alle inosservanze sanate. L'istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

 

In caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui entro il termine indicato, l'organo di  controllo  effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

 

Il mancato adempimento alle prescrizioni contenute nella diffida ovvero i casi di violazione di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l'incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro comportano,  inoltre,  la  revoca  del Report  certificativo,   ove   rilasciato all'operatore economico.

 

Resta fermo quanto previsto dall'articolo  1,  comma  3,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per le violazioni delle norme  in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare.

 

In ogni caso il soggetto controllato non è responsabile quando le violazioni sono commesse per errore sul fatto non determinato da colpa.

 

  • Meccanismi di dialogo e collaborazione (art. 7)

 

Quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti  normative  riguardanti  fattispecie  di carattere generale, di massima o  di  particolare  importanza  ovvero gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito  del  territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti  che  sono  oggetto  dei controlli, le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 4  della  legge  11  novembre  2011,  n.  180, possono  interpellare l'amministrazione centrale o la regione competente, prospettando  una soluzione motivata.

 

Non sono prese in  considerazione  richieste  che non soddisfano le condizioni di cui al presente comma. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione  ha  già fornito risposta  a  richieste  corrispondenti  a  quella  presentata mediante atti pubblicati nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del  sito  istituzionale.

In caso di mancato riscontro all'interpello entro termini ragionevoli e comunque entro il  termine  previsto  dalla  legge,   ai   sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le associazioni di cui  al  presente  comma  possono  segnalare  tale   circostanza   al Dipartimento che provvede nell'ambito delle proprie competenze.

Le risposte fornite dalle amministrazioni centrali  sono pubblicate nella sottosezione «Controlli sulle imprese» della sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e  costituiscono criteri interpretativi di carattere generale.

 

È possibile consultare il testo integrale del decreto legislativo in oggetto al seguente link:

Decreto Legislativo 12 luglio 2024, n. 103 

 

 

[1] Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

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