Il messaggio Inps n. 639 del 19-2-2025 fornisce le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens in caso di dimissioni per fatti concludenti relativamente ai riflessi sulla Naspi senza entrare nel merito del provvedimento.
La normativa è stata introdotta dal Collegato lavoro (articolo 19 Legge n. 203/2024 - circolare fiscale n. 105/24)
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal Ccnl applicato o, in mancanza, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne può dare comunicazione all’Itl, che può verificarne la veridicità.
Il rapporto di lavoro si intende risolto con effetto immediato, e non si applicano le formalità previste dall’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 per le dimissioni volontarie del lavoratore, ossia la comunicazione e la sua eventuale revoca, a pena di inefficacia, in via telematica, nonché il rispetto del termine di preavviso.
La risoluzione non è applicabile se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
La prima notizia fornita dal messaggio è che qualora l’Itl comunichi al datore di inefficacia della risoluzione, questi è tenuto agli adempimenti conseguenti in materia di obbligo contributivo.
1. Riflessi sulla NASpI
Il lavoratore considerato dimissionario per assenza prolungata non può accedere alla Naspi, in quanto non si tratta di cessazione involontaria del rapporto di lavoro (articolo 3 Dlgs 22/2015, circolare n. 94/2015).
Di conseguenza il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 2 comma 31 Legge n. 92/2012, circolare Inps n. 44/2013), in quanto da tale cessazione non sorge il teorico diritto alla Naspi.
2. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024, ossia dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute con le modalità descritte nei paragrafi precedenti devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.
I datori di lavoro che hanno comunicato dimissioni per lunghe assenze nel mese di gennaio dovranno affrettarsi per compilare correttamente il flusso Uniemens di gennaio entro il 28-2-2025.