Gestire l’impresa

CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0"

Decreto direttoriale 6 agosto 2024 e Circolare operativa del MiMit e GSE del 16 agosto 2024

martedì 27 agosto 2024

Pubblicato il decreto direttoriale che ha disposto l’apertura, dalle ore 12:00 del 7 agosto scorso, della piattaforma del GSE sulla quale le imprese potranno depositare le domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal 𝗣𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗧𝗿𝗮𝗻𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝟱.𝟬.

La pubblicazione del decreto direttoriale segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto del 𝗗𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗔𝘁𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 del piano Transizione 5.0. Il decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, reca le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il totale delle risorse stanziate ammonta a 𝟭𝟮,𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗮𝗿𝗱𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼 per il biennio 2024-2025. Di questi, 6,3 miliardi di euro, provenienti dal programma RePowerEU. Altri 6,4 miliardi sono previsti dalla Legge di Bilancio.

Più in dettaglio:

- con il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2024) sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali;

- Con Il decreto direttoriale 6 agosto 2024 è stata disposta l’apertura dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.

Il bonus Transizione 5.0 riguarda i progetti di innovazione in grado di assicurare un risparmio energetico che deve essere almeno pari al 𝟯% dei consumi della struttura produttiva oppure almeno il 𝟱% dei consumi relativi ai processi interessati dall’investimento.

L’aliquota del credito d’imposta può arrivare al 𝟰𝟱 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗼, a seconda dei livelli di risparmio energetico programmati e allo scaglione di investimento, entro un limite massimo di costi ammissibili pari a 𝟱𝟬 𝗺𝗶𝗹𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗲𝘂𝗿𝗼.

Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 % o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.

Nell’ambito del progetto di innovazione sono, altresì, agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza ai sensi dell’articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

b) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Per le diverse tipologie di intervento il decreto reca le condizioni di riferimento.

Non si considerano, invece, ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:

  1. ad attività  e  attivi  direttamente  connessi  all'uso  dei combustibili fossili, compreso l'uso a valle, salvo le eccezioni riportate ai numeri 1) e 2) della lett. a) del comma 1 dell’art. 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024;
  2. ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, salvo le eccezioni riportate ai numeri 1) e 2) della lett. b) del comma 1 dell’art. 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024;
  3. ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, salvo le eccezioni riportate ai numeri 1) e 2) della lett. c) del comma 1 dell’art. 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024;
  4. ad attività nel cui processo  produttivo  venga  generata un'elevata dose di sostanze inquinanti  classificabili  come  rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento  (UE)  n.  1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento  a  lungo termine potrebbe causare un  danno  all'ambiente,  salvo le eccezioni riportate ai numeri 1),2),3) e 4) della lett. d) del comma 1 dell’art. 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024.

Non si considerano, altresì,  progetti   di   innovazione ammissibili  al  beneficio,  i  progetti  di  investimento  in  beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione  e  a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua,  dei  trasporti,  delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della  raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta  e  smaltimento dei rifiuti se:

  1. l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
  2. sono   previsti   meccanismi, incluso   l'adeguamento   del corrispettivo del  servizio  fornito,  comunque  denominato,  o   la contribuzione del soggetto concedente, che  sterilizzano  il  rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Tutte le informazioni sono reperibili al seguente indirizzo: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/piano-transizione-5-0

Il 16 agosto scorso, è stata inoltre pubblicata la circolare operativa del MiMit e del GSE rivolta alle imprese che desiderano accedere ai contributi della Transizione 5.0.

La circolare operativa si propone di fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa, e si suddivide in 9 capitoli, affrontando in dettaglio le seguenti tematiche:

  • determinazione dei risparmi energetici nelle fasi ex ante ed ex post, con focus particolare sui concetti di “struttura produttiva”, “processo produttivo”, “processo interessato” dall’investimento e “scenario controfattuale”;
  • presentazione di esempi numerici specifici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici conseguibile nelle possibili casistiche;
  • requisiti necessari per gli impianti finalizzati all’autoproduzione destinata all’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alla metodologia di determinazione del fabbisogno energetico della struttura produttiva utile ai fini del dimensionamento delle diverse tipologie dii impianti di produzione a fonte rinnovabile;
  • indicazioni utili ai fini del rispetto del principio “Non arrecare un danno significativo” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
  • procedure di invio e gestione della comunicazione di prenotazione del beneficio; 
  • procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
  • procedura per la comunicazione del completamento del progetto di innovazione;
  • modalità di svolgimento delle attività di vigilanza e dei controlli;
  • esempi di calcolo del credito d’imposta spettante relativo a un progetto di innovazione in relazione al processo interessato dall’investimento o alla struttura produttiva.

Con successiva circolare saranno forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”.

Per ulteriori informazioni, contattare la Dott.ssa Cecilia Marani (marani.c@confcooperative.it), Area Ambiente, Energia e Sostenibilità di Confcooperative Terre d’Emilia

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