Il Senato della Repubblica ha approvato, nei giorni scorsi, il disegno di legge di conversione del decreto legge 15 maggio 2024 n. 63, Disposizioni urgenti per le imprese agricole della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.
Il disegno di legge di conversione è approdato alla Camera dei deputati per la seconda lettura, ma, considerando che il termine per la conversione è il 15 luglio (pena la decadenza del decreto legge), riteniamo altamente probabile che la Camera approverà il testo così come trasmessole dal Senato.
Di seguito le principali modifiche al decreto legge apportate dal Senato della Repubblica con l’approvazione del ddl di conversione.
Naturalmente per l’entrata in vigore delle modifiche al decreto legge occorrerà attendere la pubblicazione della legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.
All’articolo 1, comma 2, che disciplina sospensione per dodici mesi della quota capitale delle rate di muti o finanziamenti, ivi comprese le cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024 stipulati con banche od altri istituti di credito abilitati a beneficio delle “imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, viene modificato un requisito fondamentale per l’accesso alla misura: l’impresa, infatti, dovrà attestare un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento o che ha subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione almeno pari al 20 per cento delle quantità conferite o della produzione primaria. Ricordiamo che il testo originario si riferiva ad un calo nel 2023 del volume di affari pari ad almeno il 20% rispetto all’anno precedente. Questa formulazione, inoltre, chiarisce che possono usufruire della misura anche le cooperative di conferimento. Viene inoltre precisato che la misura non deve comportare maggiori oneri per le parti (il testo originario si riferiva ad una assenza di oneri).
Viene inserito un nuovo comma (4-bis) con il fine di contribuire alla ristrutturazione delle imprese agricole (del settore olivicolo - oleario, di quello agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino), attraverso lo stanziamento di 15 milioni di euro. In particolare, si estende la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti bancari a medio e lungo termine, contratti dalle relative Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, e dai relativi Consorzi di organizzazioni di produttori. Tali contributi sono concessi tramite l'ISMEA
Il nuovo comma 5-bis, prevede la concessione di contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione, anche al fine di consentire interventi per la tutela della biodiversità zootecnica, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo e nel limite di 4 milioni di euro per l'anno 2025.
Sempre all’articolo 1, viene inserito un nuovo comma (9-bis) che proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati al sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità. Tale attività sperimentale, nelle more dell’adozione, da parte dell’Unione europea, di una disciplina organica in materia, è consentito previa autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi.
Si prevede uno slittamento dei termini al 31 agosto (solo per il 2024) previsti per presentare la documentazione necessaria per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa per gasolio agricolo. La norma (comma 9-ter) è stata introdotta al fine di garantire ai sopra citati soggetti (indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 14 dicembre 2001, n. 454) l'accesso a tutte le funzionalità del sistema "Carta dell'uso dei suoli".
L’articolo 1, comma 9-quater, dispone l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto-legge n. 17 del 2022 che introduceva misure volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.
L’articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. “Carta dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.
Il nuovo articolo 1-ter prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle Regioni colpite da alluvione; Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A tale riguardo vengono apportate alcune puntuali modifiche consentendo la possibilità di richiedere gli indennizzi attraverso la struttura commissariale per danni alle produzioni agricole causate da frane o che non sono coperti dal Piano gestione rischi del 2023.
Il nuovo articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Il comma 1 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2024, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto; l’estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni di attività lavorativa comprese nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024; nei suddetti termini si estende dunque (limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali) l’applicabilità dell’istituto, prevista dalla disciplina vigente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell’attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concesso in base all’estensione transitoria in esame, il medesimo comma 1 stabilisce l’esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l’equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – dal contratto individuale. Il comma 2 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l’applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024-31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l’anno 2024.
L’articolo 2-ter modifica l’art. 7, comma 2 del D.L. 48/2023, rafforzando l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare. A tal fine, si prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL - oltre, come previsto dalla normativa vigente, al personale ispettivo dell’INL e alla Guardia di finanza - ha accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS. I commi 2 e 3 autorizzano l’Inps e l’Inail, per l’anno 2024, ad assumere, rispettivamente, 403 e 111 nuove unità da inquadrare nel ruolo dei funzionari impiegati in attività di vigilanza, nei limiti dell’economie prescritte dall’art. 31, comma 12, del D.L. n. 19/2024.
L’articolo 2-quater prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, avente le finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l’evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell’agricoltura. Alla sua costituzione concorrono i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e dell’interno, l’INPS, l’INAIL, l’INL, l’AGEA e l’ISTAT. Il Sistema costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le richiamate amministrazioni centrali e le regioni, che mettono a disposizioni le informazioni e i dati disponibili di interesse.
Sempre in tema di lotta al caporalato, segnaliamo di particolare interesse l’articolo 2- prevede, in primo luogo, l’istituzione, presso l’INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui devono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un’impresa agricola.
Si tratta di quelle imprese che non sono inquadrate in agricoltura ma che possono inquadrare il personale in agricoltura qualora addetto a particolari mansioni ed offrono servizi ad imprenditori agricoli. Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettere d) ed e) della legge n. 92 del 1979, le imprese non agricole possono inquadrare in agricoltura ai fini previdenziali ed assicurativi i lavoratori che svolgono attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta e i lavoratori che svolgono lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde.
Nell’ambito di tale banca dati, l’INPS rilascia un’attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale. Per l’ipotesi di stipulazione – o di esecuzione – di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria e l’esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l’ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino – prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all’esecuzione del contratto di appalto.
L’articolo 3, modificato rispetto al testo originario, prevede misure di sostegno per le imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della “moria del kiwi” nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l’accesso, prevedono: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali. La dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori” viene incrementata di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole. La ripartizione delle somme tra le regioni sarà effettuata sulla base dei fabbisogni risultanti dalle domande di accesso al Fondo presentate dai beneficiari, con preferenza per le imprese agricole che hanno adottato buone pratiche agricole per contenere gli effetti della “moria del kiwi”. Con il comma 8-bis al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l’anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture. Sono inoltre stati introdotti i due commi aggiuntivi 8-ter e 8-quater recanti misure di aiuto in favore delle imprese agricole con sede operativa in Sicilia che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024.
Il nuovo articolo 3-bis, prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli e lo schedario viticolo.
Si prevede che tale collegamento sia realizzato attraverso la digitalizzazione degli adempimenti connessi ai registri e allo schedario. Si demanda ad un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste la definizione delle modalità attuative della disposizione in esame, sentite le Organizzazioni di rappresentanza della filiera vitivinicola.
Per quanto concerne la disciplina di contrasto alle pratiche sleali non sono previste novità rispetto al testo originario del decreto legge, l’unica modifica concerne l’introduzione di una disposizione che autorizza l’ICQRF a chiedere agli acquirenti tutte le informazioni necessarie, con l’acquisizione di documenti contabili relativi alle attività di vendita, per facilitare indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate.
Il nuovo articolo 4-bis riscrive gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende, che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali così detto “Granaio Italia”. Si impone alle aziende agricole, alle cooperative, ai consorzi, alle imprese commerciali, alle imprese di importazione e alle imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri di comunicare al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale delle operazioni trimestralmente effettuate. La comunicazione avviene attraverso un apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Inoltre, tale onere si impone ai soggetti suddetti solo se la quantità del singolo cereale è superiore a:
a) 30 tonnellate annue per il frumento duro;
b) 40 tonnellate annue per frumento tenero;
c) 80 tonnellate annue per il mais;
d) 40 tonnellate annue per l'orzo;
e) 60 tonnellate annue per il sorgo;
f) 30 tonnellate per l'avena;
g) 30 tonnellate per anno per farro, segale, miglio, frumento segalato e scagliola.
Sono escluse dalla registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati, nonché le aziende che esercitano, in via prevalente, attività di allevamento e le aziende che producono mangimi.
La disposizione necessita di un decreto ministeriale applicativo.
Viene altresì introdotto l’articolo 4-ter che mira a rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell’olio d’oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all’apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.
Per quanto concerne la limitazione degli impianti fotovoltaici a terra su suoli agricoli segnaliamo alcune modifiche apportate all’articolo 5 del decreto legge. Tale articolo limita l’installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree, quali:
- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
- i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
Tale limitazione, tuttavia, non si applica ove gli impianti siano finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile, ovvero nei casi in cui si tratti di progetti attuativi di altre misure di investimento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.
La limitazione all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, non si applica i progetti per i quali sia stata già avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.
Il nuovo comma 2-bis, disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
In particolare, il comma in questione prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 20, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non può essere inferiore a sei anni. Si stabilisce, inoltre che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni. Alla seconda scadenza del contratto, salva diversa pattuizione delle parti, ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione. La disposizione prevede inoltre che, qualora le parti abbiano determinato una durata inferiore o abbiano convenuto il diritto di superficie senza determinazione di tempo, la durata si intende convenuta per sei anni. Da ultimo il comma in questione precisa che tale disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di “agrarietà” previsto dalla legislazione vigente (260.000 kWh), viene determinato nei modi ordinari.
Sempre in tema di energie rinnovabili il nuovo articolo 5-bis, contiene misure finalizzate garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole. Il comma 1 estende la portata applicativa della norma che prevede un regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. Il regime viene ora riconosciuto a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero a coloro che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Il comma 2 reca disposizioni volte a chiarire la definizione, all’interno del D.M. 224/2023 relativo alle garanzie di origine (GO), di biometano autoconsumato (prodotto da impianti incentivati) ai fini dell’applicazione delle specifiche disposizioni sulle relative GO ivi previste.
Per quanto riguarda le misure di contrasto alla Peste Suina Africana di cui all’articolo 6 viene eliminata la previsione originaria per cui le epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti animali nell’ambito del rischio “igienico-sanitario”, erano incluse tra le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l’azione del Servizio nazionale della protezione civile. È consentito, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. La norma chiarisce per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze. È stato previsto che per la messa in opera di recinzioni e altre strutture temporanee necessarie al contenimento dell’epidemia, il Commissario operi anche in zone indenni adiacenti alla zona infetta, ritenute strategiche per il contenimento dei cinghiali.
Tra le attività introdotte in fase di conversione segnaliamo anche il nuovo articolo 9-bis, che prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.
Il nuovo articolo 9-ter, reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l’applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell’ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare.
L’articolo 9-quater, reca disposizioni volte ad operare l’incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura (SIN S.p.A.), nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
In ALLEGATO il decreto