La terza circolare Inps sui bonus 2026, n. 57 del 14-5-2026, riguarda l’incentivo all’assunzione di donne svantaggiate e molto svantaggiate.
Approfondiremo i temi specifici più importanti rinviando alla lettura della nostra circolare n. 67/26 e a quella Inps Circolare numero 57 del 14-05-2026 per i temi comuni o ormai consolidati.
L’agevolazione riguarda le seguenti tre categorie.
1) Donne di qualsiasi età che, alla data dell’assunzione, siano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
Esonero: 650/euro mese per 24 mesi;
2) Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi che, alla data dell’assunzione, appartengano a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all'articolo 2, punto 4), del regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17-6-2014, e precisamente:
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non possiedano un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. c);
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siano occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartenga al genere sottorappresentato. Tali settori e professioni sono annualmente individuati con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze [1], sulla base delle risultanze acquisite dall’ISTAT (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. f);
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appartengano a una minoranza etnica di uno Stato membro e abbiano la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile (cfr. l’art. 2, punto 4), lett. g).
Esonero: 650/euro mese per 24 mesi.
3) Donne considerate lavoratrici svantaggiate, elencate nell’articolo 2, punto 4), lettere da a) a g) del regolamento (UE) 651/2014, che, in alternativa,
Esonero: 650/euro mese per 12 mesi
Per tutte e tre le categorie lo sgravio, come per gli altri bonus, è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto (calcolo in ciascun mese).
Rispetto al tetto base allo sgravio pari a 650 euro/mese, la soglia sale a 800 euro/mese in caso di lavoratrici residenti, alla data dell’assunzione, nelle regioni della ZES unica.
Sulla portabilità del bonus, si veda il punto della circolare n. 67.
Anche per quanto riguarda l’assetto e la misura degli esoneri valgono le indicazioni della circolare 67. Segnaliamo unicamente che la misura giornaliera dell’esonero in Zes è di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi.
Per questo bonus, sottoposto alle procedure, ai vincoli territoriali e ai criteri di ammissibilità del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021–2027, gli stanziamenti sono suddivisi per categoria di regione secondo questa tabella.
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Categorie di Regione
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Percentuale di riparto
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Stanziamenti a valere sul PN GDL 2021-2027
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Più sviluppate (Bolzano, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Tentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto)
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50,83%
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71.928.426,56 €
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In transizione (Abruzzo, Marche, Umbria)
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7,04%
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9.960.733,05 €
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Meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna Sicilia)
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42,13%
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59.610.840,39 €
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TOTALE
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141.500.000,00 €
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In caso di somministrazione, il limite dimensionale è ovviamente riferito all’utilizzatore. Lo stesso vale per la localizzazione in ZES della sede di lavoro.
Le indicazioni della circolare n. 67 in materia di condizionalità, pubblicazione sul Siisl, salario giusto, incrementalità dell’assunzione e aiuti di stato, coordinamento con altre agevolazioni, presentazione della domanda e importo dello sgravio riconosciuto valgono anche per il bonus Zes.