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BONUS ZES 2026, CIRCOLARE SERVIZIO LAVORO PREVIDENZA N. 68

La seconda circolare Inps sui bonus 2026

martedì 19 maggio 2026

La seconda circolare Inps sui bonus 2026 (n. 56 del 14-5-2026) è dedicata al bonus Zes. 

Anche in questo caso segnaliamo le questioni più importanti rinviando alla lettura della nostra circolare n. 67/26 e a quella Inps Circolare numero 56 del 14-05-2026 . 

 

Questo incentivo è complementare a quello per i giovani con meno di 35 anni e quello per le donne che di fatto coprono anche la Zes seppure non completamente. 

 

La disposizione in esame, infatti, si rivolge ai lavoratori con queste caratteristiche. 

  • Assunzione in una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zes unica 

  • da parte di datori di lavoro che nel mese di assunzione occupano fino a 10 dipendenti 

  • di persone che abbiano compiuto 35 anni e siano disoccupate da almeno 24 mesi (salvo il caso dei lavoratori sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero). 

 

Come per gli altri bonus le assunzioni devono essere a tempo indeterminato ed essere effettuate nel 2026. 

 

La misura dell’esonero è già quella maggiorata di 650 euro/mese essendo rivolta alla Zes. Questo però comporta che la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta in una delle regioni della ZES unica, indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. 

Quindi in caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’esonero in argomento, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. 

 

Il requisito della dimensione aziendale deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all’assunzione incentivabile, non assumendo rilevanza sulla spettanza dell’esonero contributivo le successive variazioni sia in aumento che in diminuzione del personale occupato.  

Nel computo non entrano i lavoratori per i quali si beneficia dell’incentivo. 

 

Come nel caso del bonus giovani, per il requisito dei 24 mesi di disoccupazione si fa riferimento alle norme generali (articolo 19 commi 1 e 3 Dlgs 150/2015 e articolo 4 comma 15-quater Dl 4/2019. 

Sulla portabilità, il comma 4 dell’articolo 3 del decreto Lavoro prevede espressamente che l’esonero possa essere riconosciuto altresì con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in trattazione. In merito si veda il punto della circolare n. 67. 

Viene specificato, ma sembra ovvio, che il nuovo datore di lavoro al momento dell’assunzione deve avere al massimo 10 dipendenti. 

 

 

In caso di somministrazione, il limite dimensionale è ovviamente riferito all’utilizzatore al quale deve anche riferirsi la localizzazione in Zes della sede di lavoro. 

 

Le indicazioni della circolare n. 67 in materia di condizionalità, pubblicazione sul Siisl, salario giusto, incrementalità dell’assunzione e aiuti di stato, coordinamento con altre agevolazioni, presentazione della domanda e importo dello sgravio riconosciuto valgono anche per il bonus Zes. 

 

 

 

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