La circolare Inps n. 35 del 20-2-2024 interviene sul tema dell’Ape sociale. Di seguito una sintesi del provvedimento - redatta dal Servizio Lavoro e Previdenza di Confcooperative TDE - per i riflessi che ha sulla cessazione del rapporto di lavoro.
L’articolo 1, commi 136 e 137, della Legge di bilancio 2024 ha posticipato il termine di scadenza della sperimentazione e modifiche alle disposizioni in materia di Ape sociale.
Ricordiamo che l’anticipo pensionistico ha origine dall’articolo 1, commi 179-186, della legge 232/2016. Insieme alla proroga è stato previsto un innalzamento dell’età di accesso al beneficio che passa dai 63 anni di età ai 63 anni e 5 mesi.
La circolare in esame precisa che le nuove disposizioni trovano applicazione anche nei confronti di coloro che hanno perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché ai soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) che ripresentano domanda nell’anno 2024.
L’interpretazione lascia perplessi, non tanto per il secondo caso quanto per il primo. In genere, infatti, i benefici contributivi rimanevano, anche se non esercitati al raggiungimento dei requisiti, per limitare in modo volontario l’accesso al beneficio stesso. Trattandosi di un aumento del requisito “età” di 5 mesi, l’impatto dovrebbe comunque essere modesto o nullo.
Non sono stati modificati il requisito contributivo e le condizioni per l’accesso al beneficio in oggetto.
Opportunamente la circolare ricorda che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 1 comma 92 della legge 234/2021 in merito alle professioni cosiddette gravose cui fare riferimento ai fini del riconoscimento dell’APE sociale ai sensi della lettera d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, nonché alle categorie di lavoratori gravosi che beneficiano del requisito contributivo ridotto a 32 anni.
In questo caso però si deroga al principio enunciato all’inizio: i soggetti in possesso del provvedimento di certificazione possono presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2024).
Regime di incumulabilità con i redditi di lavoro
La parte centrale della circolare è dedicata al regime di incumulabilità che è stato modificato dalla legge di Bilancio 2024.
Per coloro, però, che hanno ricevuto la certificazione per l’accesso al beneficio in anni precedenti, continua a trovare applicazione il regime di incumulabilità previsto dall’articolo 1, comma 183, della legge n. 232 del 2016, secondo cui: “L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui”.
Queste invece le nuove disposizioni.
Il titolare di Ape sociale, il cui accesso al beneficio viene certificato nel 2024, decade dall’indennità ove:
- • svolga attività di lavoro dipendente o autonomo;
- • svolga lavoro autonomo occasionale1
- 1 Il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 22 gennaio 2004). da cui derivino redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
Rilevano esclusivamente le attività di lavoro dipendente e autonomo svolte dalla decorrenza del beneficio fino alla data di compimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
In caso di lavoro autonomo occasionale, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale percepito nel periodo di godimento dell’Ape sociale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza dell’indennità e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
L’Istituto recupererà l’indennità percepita nel corso dell’anno in cui risulta lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o autonomo o - nelle ipotesi di lavoro autonomo occasionale - in cui risulta superato il limite reddituale di 5.000 euro annui lordi.
I limiti reddituali sono considerati al lordo delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore.
I percettori di Ape sociale devono comunicare all’Inps la ripresa di attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché l’avvenuto superamento del limite reddituale di 5.000 euro lordi annui previsto per il lavoro autonomo occasionale, entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento.
Decorso tale termine il recupero dell’indebito comporterà il pagamento degli interessi legali.