Circolari

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA, LA CIRCOLARE

Il Ministero del Lavoro individua le violazioni che comportano la sospensione di agevolazioni normative e contributive

martedì 14 luglio 2026

SERVIZIO LAVORO PREVIDENZA CIRCOLARE N. 92 

 

Il Dm n. 78 del 22-6-2026 del Ministero del lavoro (Gu n. 156 dell’8-7-2026) ha individuato le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle in materia di sicurezza sul lavoro, che comportano la perdita di benefici normativi e contributivi. 

 

Il provvedimento nasce dalle modifiche introdotte al comma 1175 dell’articolo 1 della Legge n. 206/2006 dal Dl n. 19/2024. 

La norma prevede che per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è necessario  

  • il possesso del Durc,  

  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di 2° livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

  • l'assenza di violazioni materia di lavoro e legislazione sociale comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Il Dl 19 affidava al Ministero del lavoro la definizione delle violazioni rilevanti: il Dm n. 78 adempie ora alla disposizione1. 

 

Il decreto precisa che, ai fini della sospensione dei benefici, le violazioni sono quelle accertate con provvedimenti definitivi quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'art. 18 della Legge n. 698/1981 divenute definitive. 

Invece, le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria o di oblazione. 

 

L’allegato A del decreto contiene l’elenco delle violazioni e per ciascuna il numero di mesi di sospensione dai benefici; che si tratti di questo si deduce dalla lettura del testo in quanto la natura della colonna relativa a questo dato non ne esplicitato. 

 

Le tabelle nella circolare allegata

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