Circolari

TRACCIABILITÀ SPESE TRASFERTA

Introdotta una significativa modifica alla norma

mercoledì 25 giugno 2025

L’articolo 1 del Dl n. 84 del 17-6-2025 (Gu n. 138 del 17-6-2025) contiene una significativa modifica alla norma in materia di tracciabilità delle spese di trasferta introdotta dalla Legge di bilancio 2025 (circolare n. 14/25).

Probabilmente rendendosi conto della problematicità dell’adempimento, il Governo ha deciso di limitare le norme sulla tracciabilità per i rimborsi per spese di trasferta a quelle svolte in Italia.

 

Ricapitoliamo la questione.

La Legge di bilancio 2025 ha aggiunto un periodo all’articolo 51 comma 5[1] del Tuir (indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti) stabilendo che i rimborsi delle spese di trasferta non sono imponibili ai fini fiscali e previdenziali soltanto se i pagamenti delle stesse spese sono stati eseguiti con sistemi tracciabili.

La tracciabilità è data dal bonifico bancario o postale (sistema oggettivamente improbabile per pagare qualsiasi prestazioni mentre si è “in movimento”.

In alternativa si possono utilizzare carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (articolo 23 Dlgs 241/1997).

 

Il Dl 84 limita ora l’obbligo alle spese indicate sopra sostenute nel territorio dello Stato.

 

La modifica è retroattiva in quanto si applica (articolo 1 comma 3) alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Ricordiamo che queste disposizioni riguardano anche i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 comma 1 del Tuir.

 

La stessa disposizione è stata estesa ai percettori di redditi di lavoro autonomo modificando l’articolo 54 del Tuir.

Il comma 2 prevede la non concorrenza al reddito delle spese dal professionista per l’esecuzione dell’incarico, peraltro senza prevede esplicitamente la tracciabilità, ma soltanto l’analiticità delle spese.

A scanso di equivoci, viene ora inserito il comma 2bis che prevede la tracciabilità per le spese di viaggio sostenute nel territorio dello Stato[2].

Anche in questo caso la modifica si applica alle spese sostenute nel 2025.

 

Citiamo soltanto che lo stesso articolo 1 contiene ulteriori modifiche relativa allo stesso tema per altre tipologie di reddito.

 

[1] I rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

[2]2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono  eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

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