Circolari

TERZO SETTORE E INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI

La circolare del Servizio Lavoro e previdenza sulla nota Inps del 29/10

mercoledì 6 novembre 2024

Con messaggio n. 3588 del 29-10-2024, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’incentivo per l’assunzione di giovani disabili (con meno di 35 anni) da parte di enti del terzo settore, onlus ecc.

Il messaggio informa che l’8-10-2024 è stata firmata la Convenzione che disciplina la collaborazione tra le diverse istituzioni ed enti interessati.

 

Le modalità di ammissione al contributo e i soggetti beneficiari non sono stati modificati, vista anche la ravvicinata scadenza dei termini per la presentazione delle domande (il 31 ottobre, come avevamo segnalato con la circolare n. 70 del Servizio Lavoro del 10 settembre).

 

L’Inps, ora, svolgerà l’istruttoria delle domande verificando gli elementi forniti e autodichiarati dal datore di lavoro.

L’Istituto fornirà alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione con l’elenco delle istanze ritenute ammissibili, con l’indicazione per ognuno degli enti beneficiari:

  1. dell’importo del contributo concedibile nei limiti del regime de minimis;
  2. del codice “CUP” (Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico);
  3. del codice “COR” (Codice univoco rilasciato dal Registro in esito alla registrazione dell'Aiuto individuale) rilasciato dal Registro Nazionale Aiuti.

 

La carenza di elementi formali e/o irregolarità della domanda non comporta l’automatico rigetto. L’Inps, infatti, trasmetterà all’Ente richiedente, tramite il fascicolo elettronico del contribuente, una comunicazione contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, con la richiesta di regolarizzazione entro il termine di dieci giorni.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, l’Inps inserirà il richiedente nell’elenco delle domande ammissibili per gli ulteriori controlli.

 

Qualora l’importo complessivo concedibile sia superiore allo stanziamento (6.315.825,00 euro) l’Istituto riparametrerà proporzionalmente il contributo complessivo al fine di rispettare i limiti di spesa.

 

 

Gli esiti delle istruttorie delle domande saranno sono trasmessi mensilmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, entro 30 giorni dalla ricezione, adotta i provvedimenti di concessione e li comunica, anche a mezzo pubblicazione, agli interessati con l’indicazione delle somme spettanti ai beneficiari.

I provvedimenti di definizione saranno contestualmente trasmessi anche all’Inps per l’erogazione del contributo che dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31-12-2024.

L’erogazione del contributo avverrà con accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza dal richiedente.

 

Riportiamo di seguito il punto 5 del messaggio relativo ai controlli successivi e alla revoca del beneficio.

Ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione, l'INPS, successivamente all’erogazione del contributo, provvede a effettuare i controlli a campione nella misura non inferiore al 10% dei soggetti cui sono stati effettivamente erogati i contributi.

Tali controlli sono finalizzati ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione di responsabilità citata al precedente paragrafo 2 del presente messaggio, come previsto dall’articolo 10, comma 2, della Convenzione.

Per ogni contributo sottoposto a controllo, l’ente beneficiario riceve dall’INPS una comunicazione di avvio del procedimento mediante PEC, con cui sono richiesti i seguenti documenti, secondo le modalità ivi previste ed entro il termine perentorio di trenta giorni, a pena di revoca del contributo concesso e restituzione dello stesso:

  1. copia dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, dei cedolini del personale assunto, e della comunicazione di eventuale cessazione del rapporto di lavoro, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), della Convenzione;
  2. copia dei contratti di lavoro a termine e del contratto di lavoro a tempo indeterminato e dei cedolini del personale assunto, indicato nella dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettera e), della Convenzione.

Entro novanta giorni dalla trasmissione della comunicazione di cui sopra, l’esito del controllo è comunicato al beneficiario. Le eventuali richieste di integrazione documentale o di chiarimenti comportano la sospensione del suddetto termine, che riprende a decorrere dalla ricezione da parte dell’INPS della documentazione richiesta.

In caso di indisponibilità dell’Ente a fornire la documentazione richiesta, nel caso in cui la documentazione fornita sia incompleta o carente e nel caso in cui venga accertato che l’Ente abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, l’INPS trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità le proposte di revoca delle concessioni, con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, ai fini della loro approvazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nei successivi dieci giorni, emana il provvedimento di revoca che viene trasmesso all’INPS per il recupero del contributo indebitamente erogato.

L’elenco degli Enti inseriti nel campione e sottoposti a controllo post erogazione è reso disponibile sui siti web dell’INPS e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

 

In merito all’eventuale contenzioso, si precisa l’istruttoria sarà effettuata dall’Inps e decisione spetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.

 

L’istruttoria delle istanze presentate, la gestione dei rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Lavoro e l’erogazione del contributo sono svolti a dalla Direzione Centrale Salute e Prestazioni di Disabilità.

Le attività per l’acquisizione delle istanze e la predisposizione degli stessi ai fini istruttori saranno svolti dalla  Direzione Centrale Entrate.

 

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