Circolari

RETRIBUZIONE VARIABILE PER OBIETTIVI E CONVERSIONE IN WELFARE

La circolare 47 del servizio Lavoro e Previdenza sulla nota dell'Agenzia delle entrate

martedì 25 marzo 2025

L’Agenzia delle entrate con risposta a interpello n. 77 del 20-3-2025 torna sul tema della conversione in welfare della retribuzione variabile collegata al raggiungimento di obiettivi (Mbo) in regime esenzione fiscale (e quindi anche previdenziale) ai sensi del comma 2 lettere a), f), f-bis), f-ter) e d-bis) e del comma 3 ultima parte dell'articolo 51 del Tuir.

La questione posta è un po’ particolare in quanto si tratta di una società che ha istituito una retribuzione variabile correlata e quantificata in base al raggiungimento di obiettivi aziendali, ma anche individuali, convertita dal dipendente in welfare. Il premio è attribuito al 62% dei quadri e al 3% degli impiegati.

 

Il parere dell’Agenzia è negativo e quindi le disposizioni citate non sono applicabili al sistema incentivante MBO convertito in prestazioni di Welfare, descritto dall'Istante.

 

Riassumiamo per punti le motivazioni della decisione.

 

  1. Le deroghe al principio di onnicomprensività stabilito dal comma 1 dell'articolo 51 del Tuir non sono estensibili a fattispecie diverse da quelle previste normativamente, tra le quali non è compresa l'ipotesi di applicazione in sostituzione di retribuzioni, altrimenti imponibili, in base ad una scelta dei soggetti interessati.

Dall’esposizione del caso non risulta che il premio sia frutto di un accordo aziendale esteso a tutto il personale mentre invece, al contrario, che esso sia una quota di retribuzione decisa dall’azienda e limitata a una piccola parte dei lavoratori.

In queste condizioni non è consentita la riduzione dei redditi imponibili, fino al completo abbattimento degli stessi, in ragione della tipologia di retribuzione (in denaro o in natura) scelta dai soggetti interessati.

 

  1. La conversione in welfare dei premi di risultato previsti dall'articolo 1 (commi 182-190) della Legge 208/2015 è possibile in sostituzione delle somme di cui al comma 182 ovvero dei premi di risultato e degli utili, altrimenti soggetti all'imposta sostitutiva.

Nel caso esaminato mancano invece due delle condizioni essenziali che riconducono alla fattispecie del premio di risultato che lo renderebbero detassabile e quindi convertibile in welfare esente: la fonte pattizia di natura collettiva e la messa a disposizione dei benefit alla ''generalità dei dipendenti'' o di ''categorie di dipendenti''.

È anche necessario che la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit.

La disposizione agevolativa di cui al comma 184 non trova, dunque, applicazione nel caso di conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 182 della legge di Stabilità 2016.

 

  1. Un ulteriore argomento a sostegno della posizione dell’Agenzia si trova nella natura esplicitamente retributiva dei premi MBO che li distanzia nettamente da quella dei benefit del comma 3 dell’art. 51 del Tuir.

In questo senso la risoluzione Ae n. 55/E/2020, peraltro citata nell’istanza, prevedeva già che, qualora i benefit rispondano a finalità retributive (ad esempio, per incentivare la performance del lavoratore o di ben individuati gruppi di lavoratori), il regime di totale o parziale esenzione non può trovare applicazione.

 

 

Nota: cosa significa l’espressione “categorie di dipendenti: La prassi ha chiarito che l'espressione ''categorie di dipendenti'' utilizzata dal legislatore non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), bensì a tutti i dipendenti di un certo ''tipo'' o di un certo ''livello'' o ''qualifica'' (ad esempio tutti gli operai del turno di notte), ovvero ad un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non fruiscono di fatto delle ''utilità'' previste.

 

IN ALLEGATO LA CIRCOLARE N. 47 DEL SERVIZIO LAVORO E PREVIDENZA

 

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