Circolari

PIATTAFORMA INPS - AZIONI DI COMPLIANCE E CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO

Istruzioni

martedì 19 novembre 2024

L’Inps ha messo a punto una piattaforma che, incrociando alcuni dati, rileva possibili irregolarità del lavoro di lavoro poi sanabili con applicazione di sanzioni ridotte. L’Istituto fornisce le istruzioni con messaggio n. 3782 del 13-11-2024.

 

La procedura unisce i contenuti di due provvedimenti:

  • Il decreto del Ministero del lavoro n. 221 del 19-12-2022 emanato nell’ambito del Pnrr per realizzare azioni specifiche finalizzate a prevenire e contrastare il lavoro sommerso nei diversi settori economici.
  • Il Dl n. 19/2024, commi da 5 a 9, che ha previsto, dall’1-9-2024, una specifica procedura per stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili anche attraverso una riduzione delle sanzioni.

 

La prima parte del messaggio, alla quale rinviamo chi fosse interessato, fornisce un quadro dei passaggi istituzionali e del quadro legislativo e amministrativo.

Per quanto riguarda il tema delle sanzioni dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità riportiamo in nota il relativo punto della circolare lavoro previdenza n. 19/24[1].

La “Piattaforma di gestione delle azioni di compliance e di contrasto al lavoro sommerso”

 

In questa prima fase la piattaforma è stata alimentata con i dati presenti nel “Cruscotto di monitoraggio UniEmens/UNILAV”: i dati caricati si riferiscono ai rapporti di lavoro attivi, sulla base di quanto dichiarato nelle comunicazioni obbligatorie, privi delle corrispondenti denunce UniEmens individuali.

Al momento, sono esclusi i rapporti di lavoro dipendente in agricoltura, i rapporti di lavoro pubblico e i lavoratori autonomi dello spettacolo.

La piattaforma segnala i datori di lavoro che hanno attivato un rapporto di lavoro inviando una comunicazione obbligatoria di assunzione alla quale non corrisponde una denuncia UniEmens.

Le comunicazioni dell’Istituto avverranno attraverso il “Cassetto previdenziale aziendale” e avranno come oggetto “Confronto UniEmens-UNILAV”.

Il contribuente, o gli intermediari, attraverso lo stesso canale potranno comunicare all’Istituto, indicando il medesimo oggetto, eventuali elementi, idonei a giustificare la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in Unilav e quanto trasmesso all’INPS.

Ulteriori istruzioni saranno fornite con un successivo messaggio. Riportiamo di seguito il punto 4 del messaggio relativo alla

 

Modalità di effettuazione delle regolarizzazioni UniEmens

 

I datori di lavoro che, in seguito alla ricezione della lettera di invito alla compliance, intendono effettuare le operazioni di regolarizzazione devono, per i soli rapporti di lavoro individuati nella medesima lettera, trasmettere un flusso UniEmens utilizzando il seguente tipo regolarizzazione di nuova istituzione:

  • RE, avente il significato di “REGOLARIZZAZIONE DA COMPLIANCE - EVASIONE’”.

Come già chiarito in premessa, in caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di invito alla compliance, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato. Tenuto conto che la fattispecie in trattazione fa emergere l’omessa denuncia del rapporto di lavoro, in caso di regolarizzazione e pagamento dei contributi omessi entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance, il contribuente potrà accedere al regime sanzionatorio agevolato che prevede, nell’ipotesi di evasione contributiva, una sanzione civile annuale pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5.5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. L'applicazione della misura ridotta è prevista anche in caso di pagamento rateale; la relativa domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica della lettera di compliance e l’agevolazione è subordinata al versamento della prima rata.

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle sanzioni civili nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ai fini della corretta trasmissione dei flussi di regolarizzazione è obbligatorio valorizzare l’elemento <IdentAtto> della sezione <DenunciaIndividuale> con il protocollo della lettera di compliance ricevuta tramite Comunicazione bidirezionale con formato INPS.CMBD1.gg/mm/aaaa.xxxxxxx e inserire, inoltre, la data di notifica della lettera di compliance nell’elemento <DataAtto> con formato AAAAMMGG.

In caso di assenza della denuncia contributiva aziendale in uno o più periodi di competenza, è necessario procedere alla trasmissione del flusso UniEmens in formato “xml” utilizzando esclusivamente i software in dotazione ai datori di lavoro. Con successivo messaggio sarà comunicato l’aggiornamento della procedura internet “Compilazioni on-line”. Tale procedura è comunque già utilizzabile in tutti i casi in cui è presente una denuncia aziendale nel periodo oggetto di regolarizzazione.

Il tipo regolarizzazione RE genera una o più inadempienze di Tipo segnalazione “91”, aventi il significato di “REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA – COMPLIANCE”.

 

[1] Dall’1-9-2024 sarà disponibile una ulteriore forma di regolarizzazione agevolata. L'Inps, infatti, metterà a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi.

Il contribuente, a sua volta, potrà segnalare all'Inps eventuali ulteriori fatti, elementi e circostanze.

Il Cda dell’Inps dovrà definire la nuova procedura.

La regolarizzazione contributiva seguita all’attivazione di questa procedura comporterà l'applicazione di queste sanzioni civili (simili a quelle contenute nel citato articolo 116 comma 8):

  1. in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  2. in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura agevolata è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate

accordate si applica la misura di cui all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge 388/2000.

La procedura agevolata ha anche un contraltare. In caso di mancata regolarizzazione nei termini indicati dalla nuova procedura, l'Inps notificherà l'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili:

  1. nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  2. nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Dal 23-10-2024 il Tur è stato fissato al 3,40% (circolare lavoro previdenza n. 79/24).

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