L’Agenzia delle Entrate ha diramato le nuove disposizioni per l'attuazione dell’articolo 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, relativo alla semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (provvedimento n. 25978, 31 gennaio 2025).
L’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024 introduce, a partire dal 2025, una modalità semplificata per la presentazione della dichiarazione annuale (modello 770) che potrà essere adottata dai datori di lavoro con un numero totale di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.
In alternativa alla presentazione del modello 770, la norma prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute tramite modello F24 telematico, comunichino anche l’importo delle ritenute effettuate, eventuali crediti da utilizzare in compensazione e altri dati.
Le disposizioni dell’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024 si applicano ai soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973, che:
- corrispondono compensi esclusivamente a titolari di redditi di lavoro dipendente o autonomo a questi assimilate;
- sono obbligati ad operare ritenute e trattenute alla fonte;
- effettuano il versamento delle ritenute e trattenute tramite modello F24, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel);
- al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque.
In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, questi soggetti devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate, con apposita comunicazione mensile contenente i seguenti dati:
- l’importo delle ritenute e trattenute operate, con l’indicazione del relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- i dati relativi alle addizionali regionali e comunali dell’IRPEF, specificando la regione o il comune di riferimento;
- le fattispecie indicate negli allegati al provvedimento.
Per il versamento delle ritenute e trattenute operate tramite modello F24, i soggetti devono inoltre comunicare:
- l’importo delle ritenute e trattenute versate, il codice tributo e il periodo di riferimento;
- l’ammontare degli interessi versati in caso di ravvedimento;
- i crediti maturati come sostituti d’imposta utilizzati in compensazione, con il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se previsto dalle normative vigenti, questi crediti possono essere utilizzati anche in compensazione per altri debiti tramite un separato modello F24 ordinario;
- eventuali importi a debito da versare e importi a credito da compensare, inclusi sanzioni in caso di ravvedimento operoso;
- il codice IBAN del conto bancario, postale o di un prestatore di servizi di pagamento convenzionato, autorizzando l’addebito del saldo positivo nel modello F24.
A partire dal 6 febbraio 2025, l’invio del modello F24 e la trasmissione dei dati relativi alle ritenute e trattenute devono avvenire esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, seguendo le specifiche tecniche indicate negli allegati al provvedimento in oggetto. Questo obbligo può essere adempiuto dal sostituto d’imposta direttamente o tramite un intermediario autorizzato, come previsto dall’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998.
I dati aggiuntivi da comunicare sono riportati nel nuovo modello denominato “prospetto delle ritenute/trattenute operate”.
Le informazioni trasmesse sono considerate, a tutti gli effetti, come quelle contenute nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e devono essere inviate entro la scadenza prevista per la presentazione di tale dichiarazione, anche nel caso in cui non siano stati effettuati tutti i versamenti delle ritenute.
Il modello F24 inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate è soggetto alle normative e ai controlli previsti per i versamenti unitari con compensazione, come stabilito dall’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Qualora il modello F24 venga scartato, la comunicazione delle ritenute e trattenute rimane comunque valida. In tal caso, il pagamento delle ritenute e trattenute dovrà essere effettuato utilizzando un modello F24 ordinario separato, ricorrendo, se necessario, all’istituto del ravvedimento operoso.
Per le ritenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta possono effettuare i versamenti tramite modello F24 entro le scadenze ordinarie e inviare i dati entro il 30 aprile 2025.
I sostituti d’imposta che non utilizzano la procedura semplificata sono tenuti a presentare il consueto mod. 770 per l’intero anno di riferimento.
La presentazione del mod. 770 equivale pertanto alla rinuncia alla nuova procedura.