Circolari

MINISTERO DEL LAVORO. DUE INTERPELLI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

La circolare 86/2024 del Servizio Lavoro Previdenza

mercoledì 6 novembre 2024

Con due risposte ad interpello, il Ministero del Lavoro attraverso la propria Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza ha risposto a due quesiti:

  • Interpello n. 5/2024 - designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Interpello n. 6/2024 - aggiornamento dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Il primo quesito è se le singole articolazioni territoriali debbano essere considerate, ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 47 del Dlgs 81/2008, autonomamente o se invece debbano essere considerate come un’unica entità.

Il quesito ha un riflesso immediato sul numero di rls. Nel caso specifico si tratta di 6 “articolazioni” (definizione, peraltro, piuttosto ambigua e imprecisa). La richiesta dell’istante è se gli rls debbano essere 6 (uno per ogni articolazione) o 3 (aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori).

È posto anche un secondo quesito e cioè se in una azienda/unità produttiva con più di 15 lavoratori l’rls debba essere un lavoratore appartenente alla RSU o se invece è sufficiente che sia da questa designato, individuandolo anche tra soggetti estranei alla RSU medesima.

Riportiamo di seguito i riferimenti di legge e di prassi contenuti nella risposta.

La risposta della Commissione è piuttosto scontata.

  • La nozione di unità produttiva è contenuta nella normativa citata in premessa: per “unità produttiva” si intende lo stabilimento o la struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.
  • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda ovvero che, in assenza di tali rappresentanze, il rappresentante sia eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il tema rls (e rlst, che non è affrontato dalla risposta) è disciplinato anche dalla contrattazione collettiva.

In ambito cooperativo il testo fondamentale è il protocollo di intesa del 5-10-1995. Si tratta di un accordo interconfederale che

  • ribadisce il tema della scelta degli rls tra le rsu (anche se con una specifica quando le rsu sono 3);
  • non modifica il numero degli rls rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge (all’epoca l’articolo 18 del Dlgs 626/1994) consentendo però alla contrattazione nazionale di settore di aumentarne il numero.

Riepiloghiamo brevemente quanto previsto in materia da alcuni ccnl cooperativi.

Trasformazione prodotti agricoli. Stabilisce il possibile aumento per le unità produttive oltre 450 dipendenti (comunque da individuare tra le rsu).

Cooperative e consorzi agricoli. Non vi sono modifiche rispetto al protocollo del 1995.

Forestali. È previsto uno specifico accordo che non modifica il numero degli rls che devono essere individuati all’interno di rsu, nelle realtà produttive dove è stata eletta.

Pulizie multiservizi. Non vi sono modifiche rispetto al protocollo del 1995.

Trasporto merci. Non è modificato il numero degli rls che deve essere individuato nella rsu (o rsa se la rsu non è ancora costituita). Sono previste norme per le unità produttive fino a 15 dipendenti.

Edilizia. Il settore è caratterizzato da una forte bilateralità nella quale operano anche rlst. Prevista l’elezione dell’rls avviene nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Il numero degli rls non è stato modificato.

Cooperative sociali. Non vi sono modifiche rispetto al protocollo del 1995.

Formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In questo caso il tema è quello della periodicità della formazione di aggiornamento del preposto.

Sul tema vi sono tesi:

  • l’aggiornamento formativo è biennale come previsto comma 7ter dell’articolo 37 Dlgs. 81/2008;
  • l’aggiornamento formativo è quinquennale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 (Allegato A).

Anche in questo caso riportiamo il quadro normativo richiamato dalla Commissione.

  • Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori (Allegato A);
  • Circolare Inl n. 1 del 16-2-2022.

A parere della Commissione l’aggiornamento è ancora quinquennale in quanto le novità introdotte dal comma 7ter dell’articolo 37 Dlgs 81/2008 sono subordinate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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