Circolari

LEGGE DI BILANCIO: LE NOVITA’ IN MATERIA AMBIENTALE ED ENERGETICA

La circolare n°1 del Servizio Energia, Sostenibilità e Ambiente

martedì 14 gennaio 2025

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025- 2027”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024.

Si riportano di seguito le disposizioni della Legge contenenti novità in materia ambientale ed energetica.

  • Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi – veicoli aziendali e smaltimento di rifiuti

Art.1, commi 48 e 49

La norma reca misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi. In particolare, si modificano le modalità di determinazione della base imponibile ai fini IRPEF del reddito derivante dal veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente, modificando le percentuali in base alla quale è determinato il reddito imponibile, prevedendo una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria.

Inoltre, una modifica alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dispone l’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotto, come previsto fino ad ora) alle attività di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Una modifica, inserita dalla Camera dei deputati, introduce quale ulteriore principio che giustifica l’esclusione dall’applicazione dell’aliquota ridotta IVA (10%), quello di favorire il rispetto della gerarchia nella gestione dei rifiuti in una ottica di economia circolare.

  • Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica

Art. 1, commi 50-53

Prevedono che, con decreto interministeriale, siano stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell’attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, con l’esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall’Unione europea al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione. Questi gli obiettivi minimi che dovranno essere perseguiti dai piani straordinari di investimento pluriennale:

a) il miglioramento della resilienza del servizio ad eventi meteoclimatici estremi;

b) l’aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili;

c) un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete;

d) l’aumento della flessibilità del sistema di distribuzione,

e) l’adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

Con il medesimo decreto sono altresì definiti termini e modalità per la valutazione e l’approvazione dei piani di investimento, nonché stabiliti i criteri per la determinazione degli oneri che i concessionari sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione delle concessioni in essere. I predetti oneri sono inclusi da ARERA nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l’applicazione del tasso definito per gli investimenti della distribuzione elettrica. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentita ARERA, valuta i piani di investimento e, in caso di esito positivo della medesima valutazione, li approva. L’approvazione comporta la rimodulazione delle concessioni in essere, anche sotto il profilo della durata, in coerenza con la durata degli investimenti previsti dal piano e comunque per un periodo non superiore a venti anni. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione sono destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche.

  • Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Art.1, commi 54-56

Il comma 54, modificando l’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR), anticipa dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’aliquota di detrazione ridotta del 30% per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia (attualmente fissata al 36%).

Ai commi 55 e 56 si prevedono regimi fiscali di favore con aliquote di detrazione più elevate per i seguenti interventi:

• interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;

• interventi di ristrutturazione edilizia, sismabonus e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2023;

• interventi edilizi rientranti nel cosiddetto “superbonus 110%”.

In particolare, il comma 55, lettera a) introduce all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 il comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nelle seguenti misure:

  1. per le spese sostenute nel 2025:

• 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;

• 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.

b) per le spese sostenute nel 2026 e 2027:

• 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;

• 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.

La norma modifica ed integra l’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, prorogando le detrazioni alle spese sostenute fino al 2027 per interventi di ristrutturazione edilizia e interventi antisismici cosiddetto sismabonus, rimodulando le aliquote di detrazione previste dalla normativa vigente.

Le aliquote di detrazione per gli anni dal 2025 al 2027 sono le seguenti:

  • per le spese sostenute nel 2025:

o 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;

o 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.

  • per le spese sostenute nel 2026 e 2027:

o 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;

o 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.

Anche per il triennio 2025-2027, come nel 2024, il limite di spesa per gli interventi di ristrutturazione edilizia sarà pari a 96.000 euro, senza nessuna distinzione tra abitazione principale e abitazione non principale.

Inoltre, si estende alle spese sostenute fino al 2025 l’applicazione della percentuale di detrazione del 50% (prevista dalla legislazione vigente fino al 2024) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Il tetto massimo di spesa ammesso al beneficio è fissato in 5.000 euro per l’anno 2025. Una modifica, intervenuta alla Camera dei deputati, esclude dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Il comma 56, ancora, modifica l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) disponendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024.

Pertanto, la detrazione spetta, per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024. Viene inoltre riconosciuta la facoltà di ripartire in dieci (anziché in quattro) quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente (opzione irrevocabile), tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2024.

  • Bonus elettrodomestici

Art.1, commi 107-111

Il comma 107, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale, dei relativi livelli occupazionali, nonché di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico e la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile, nonché di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, concede, per l'anno 2025, agli utenti finali un contributo per l'acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con contestuale smaltimento dell'elettrodomestico sostituito. Il comma 108 permette che il suddetto contributo sia concesso nella misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se l'ISEE del nucleo familiare dell'acquirente è inferiore a 25.000 euro. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

  • Incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni presso edifici del Servizio sanitario nazionale

Art.1, comma 376

La norma prevede l’applicazione degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni oltre che agli edifici scolastici e agli ospedali, anche alle strutture sanitarie pubbliche, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del Servizio sanitario nazionale.

  • Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0

Art. 1, commi 427-429

Le disposizioni indicate modificano la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0.

In particolare, a seguito di tali modifiche:

  • il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate;
  • per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta;
  • si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento;
  • si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario;
  • viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0;
  • si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considerata in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni;
  • si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS);
  • si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che la possibilità di fruire degli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti sia subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

  • Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali

Art. 1, comma 462

La norma incrementa l’autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo (l’autorizzazione di spesa è incrementata di 2,5 milioni di euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027).

  • Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo

Art. 1, commi 664-665

Le disposizioni indicate prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, i termini previsti dall’art. 28, commi 7 e 13-ter, e dall’art. 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

  • Fondo per l’economia del mare

Art. 1, comma 725

Il comma indicato istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell’anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzato a promuovere un’economia e una crescita blu sostenibili.

  • Fondo per la riduzione dell’inquinamento da PFAS

Art. 1, commi 880-882

Le disposizioni indicate prevedono l’istituzione di un fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS), con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

Allegato 1: Legge di Bilancio 2025

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