Circolari

LA SEMPLIFICAZIONE DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE

I tratti salienti della nuova disciplina

martedì 20 agosto 2024

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 167 del 18 luglio 2024 e in vigore dal 2 agosto 2024, il Dlgs n.103/2024 recante una serie di norme sulla semplificazione dei controlli svolti dalle pubbliche amministrazioni (tra cui rientra anche l’Ispettorato del Lavoro) sulle attività economiche, con la finalità di rimuovere gli oneri eccessivi di natura amministrativa e normativa per l’esercizio delle imprese. Con nota n.1357 del 31/07/2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per indirizzare l’attività di vigilanza dell’ente.

Riportiamo di seguito i tratti salienti della nuova disciplina, così come “chiosata” dalla nota dell’INL.

Fascicolo informatico di impresa e obblighi di consultazione del soggetto che effettua i controlli (art.4)

La norma prevede che “le amministrazioni che svolgono funzioni di controllo, prima di avviare le attività di vigilanza consultano ed alimentano con gli esiti dei controlli il fascicolo informatico di impresa” tenuto dalle Camere di commercio ai sensi dell’art. 2, comma 2 lett. b), della L. n. 580/1993.

Con le modalità che saranno definite con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (per cui la disposizione non è immediatamente operativa), ogni amministrazione dovrà accedere al fascicolo informativo “ai fini del coordinamento, programmazione e svolgimento dei controlli”, così da avere contezza anche degli esiti dei controlli già svolti da altre amministrazioni.

Sotto altro profilo si stabilisce che le PP.AA. non possono richiedere la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in loro possesso. Ove tale obbligo non venga rispettato, il soggetto che riceve la richiesta di documenti o informazioni in violazione della citata disposizione può segnalare l’inadempienza all’agenzia per l’Italia digitale (Agid).

Principi generali del procedimento di controllo delle attività economiche (art. 5)

Da una parte, la norma prevede che non possono essere effettuate due o più ispezioni da parte di Pubbliche amministrazioni diverse sulla stessa impresa contemporaneamente, a meno che le amministrazioni non si accordino preventivamente per svolgere un’ispezione congiunta: ciò richiede, quindi, un più attento coordinamento nelle iniziative ad esempio di INPS, INAIL e Guardia di Finanza.

Da un’altra parte, la norma stabilisce che, se, al termine della verifica, il soggetto controllato risulta conforme agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento, viene esonerato dai medesimi controlli per i 10 mesi successivi.

Al riguardo, nella nota sopracitata, l’INL ha precisato che tale beneficio (esonero dai controlli nei successivi 10 mesi) non è cumulabile con la disciplina introdotta dal DL n. 19/2024 (norma speciale rispetto a quella di più ampio respiro qui commentata) in materia di “Lista di conformità INL” che prevede il rilascio di un attestato ai datori di lavoro qualora non emergano violazioni o irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, con conseguente esonero dai controlli per un periodo di dodici mesi.

Sotto altro aspetto, l’articolo 5 prevede che almeno 10 giorni prima dell’accesso nei locali aziendali, l’amministrazione fornisce in formato elettronico l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva, fatta eccezione per motivi di urgenza o per i casi in cui sussista l’esigenza di accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso.

Sul punto, la nota INL n.1357/2024 ha tenuto a precisare che il suddetto onere risulta inapplicabile all’attività di vigilanza dell’Ispettorato dovendosi intendere esonerate tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso”, esigenze che ricorrono pressoché ogni volta l’Ispettorato avvii una attività di vigilanza sia in materia lavoristica, sia in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, si stabilisce che nei confronti dei soggetti in possesso del Report certificativo di basso rischio, le amministrazioni programmano ed effettuano i controlli ordinari non più di una volta l’anno.

Si tratta, nello specifico, di un nuovo sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria, introdotto dal decreto in esame in riferimento ai seguenti ambiti: protezione ambientale; igiene e salute pubblica; sicurezza pubblica; tutela della fede pubblica; sicurezza dei lavoratori.

Le imprese interessate ad ottenere il Report certificativo (sottoposto a verifica periodica) per uno o più dei predetti ambiti possono farne domanda ad uno degli organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento riconosciuto e firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento (MLA) dell’Associazione di cooperazione europea per l’accreditamento (EA).

Violazioni sanabili e casi di non punibilità per errore scusabile (art.6)

La norma prevede un meccanismo in forza del quale, in caso di ottemperanza ad una diffida emanata dall’organo di controllo (c.d. diffida amministrativa), le violazioni meramente formali potranno essere regolarizzate (sanate), con conseguente esclusione di qualsiasi sanzione.

La nota INL n.1357/2024 delinea chiaramente presupposti e procedura della diffida amministrativa, con ciò contribuendo a distinguerla dalla diffida accertativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 che prevede, in caso di ottemperanza, il pagamento di una sanzione in misura ridotta.

In particolare, secondo l’Ispettorato:

  1. la diffida amministrativa trova applicazione esclusivamente in relazione alle violazioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria;
  2. la sanzione amministrativa non deve prevedere, nel massimo, un importo superiore ad euro 5.000, da intendersi come limite in astratto e non come sanzione irrogata nel concreto. Ne consegue che esula dalla applicazione della diffida amministrativa, a titolo esemplificativo, la maxisanzione per lavoro “nero” nonché tutte le sanzioni proporzionali (ad es. quelle calcolate in base alla durata della violazione come avviene per l’art. 15, comma 4, della L. n. 68/1999 in materia di collocamento obbligatorio) poiché, come previsto dall’art. 10 della L n. 689/1981, “non hanno limite massimo”;
  3. la violazione sanabile deve essere stata per la prima volta accertata nell’arco di un quinquennio;
  4. la violazione deve essere materialmente sanabile, sicché sono da escludersi tutte quelle violazioni per le quali l’interesse giuridico tutelato non è più recuperabile, come ad esempio avviene in caso di violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 66/2003;
  5. la diffida amministrativa non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano, fra l’altro, la tutela della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, da intendersi non in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
  6. la sanzione prevista in relazione alla condotta accertata non deve essere espressione dell’adempimento a “vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dal diritto internazionale, in relazione ai quali lo stesso decreto non trova applicazione (v. art. 1). La diffida amministrativa non sarà quindi applicabile, ad esempio, in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione al lavoratore delle informazioni di cui al D.Lgs. n. 152/1997, come peraltro modificato dal D.Lgs. n. 104/2022.

Dal punto di vista procedurale, il trasgressore avrà 20 giorni di tempo per sanare la violazione, senza incorrere, in caso positivo, in alcuna sanzione e determinando l’estinzione del procedimento ispettivo. Diversamente, si procederà ai sensi dell’art.14 della L. 689/81, con la contestazione direttamente dell’illecito amministrativo. Trattandosi di istituto di natura procedurale, la nuova diffida si applica non solo alle condotte irregolari successive al 2 agosto, ma anche a quelle precedenti, a condizione che il loro accertamento sia avvenuto dopo tale data.

Infine, la norma prevede che non si attribuisce responsabilità al controllato se la violazione dipende da un errore di fatto non imputabile a sua colpa (c.d. errore scusabile).

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