Circolari

ESONERO PARITÀ DI GENERE - POSSIBILE RIPRESENTAZIONE DOMANDE E RIAPERTURA TERMINI

Lo sviluppo del provvedimento e i successivi atti amministrativi

martedì 27 agosto 2024

Col messaggio n. 2844 del 13-8-2024 l’Inps fornisce ulteriori istruzioni in merito all’esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

Per le domande relative a certificazioni conseguite entro il 31-12-2023, in caso di errori nella compilazione, è data la possibilità di annullare e ripresentare la domanda entro il 15-10-2024.

L’Istituto ripercorre lo sviluppo del provvedimento e i successivi atti amministrativi. Seguiamo questo riepilogo, utile per inquadrare la questione.

Il quadro generale

L’origine è nell’articolo 5 della legge n. 162/2021 che prevede un esonero dal versamento dell’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui per beneficiario, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere (articolo 46bis Dlgs 198/2006, n. 198 - Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).

Il Dm 29-4-2022 ha stabilito che la certificazione della parità di genere sia rilasciata in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

La circolare Inps n. 137/2022, tuttora operante, ha fornito le istruzioni per i datori di lavoro che hanno conseguito la certificazione della parità di genere entro il 31-12-2022, per accedere alla misura di esonero in esame[1] [2].

Già nelle istruzioni per le certificazioni 2022 si precisava che nelle domande doveva essere indicata la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

L’Istituto aveva chiarito che la retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione, peraltro senza fornire criteri per effettuare questa stima.

Domande per certificazioni conseguite del 2023

Il messaggio n. 4614/2023 ha fornito indicazioni per la presentazione delle domande di esonero relative alle certificazioni conseguite nell’anno 2023 ribadendo che al momento della presentazione deve essere indicata, tra le altre informazioni necessarie, la retribuzione media mensile globale relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere.

Nonostante queste continue indicazioni, diversi moduli di domanda contengono una retribuzione media mensile globale non coerente, in quanto inferiore a quella effettiva.

La retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della certificazione della parità di genere è un elemento essenziale del modulo di domanda e il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la media di tutte le retribuzioni mensili corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione (quindi comprensive anche di 13ma, 14ma, premi ecc.).

In sostanza, la retribuzione media mensile globale si riferisce a tutte le retribuzioni corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori[3].

Indicazioni operative

I datori di lavoro che hanno erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono presentare rinuncia alla domanda presentata con informazioni erronee e presentarne una nuova domanda con l’esatta indicazione delle informazioni.

Come detto in premessa il termine, perentorio, per la rettifica è il 15-10-2024. Le domande trasmesse verranno elaborate dopo tale data coi dati trasmessi dal datore di lavoro.

A ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”. 

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022 (cfr. l’art. 3, comma 3, del medesimo decreto).

L’ammontare massimo dell’esonero (50.000 euro annui per beneficiario) deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali associate al medesimo codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

In caso di insufficienza delle risorse stanziate, l’esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile. Qualora si rendesse necessario procedere a detta riduzione, le istanze saranno contrassegnate dallo stato “Accolta parziale”

All’esito dell’elaborazione delle istanze, alle posizioni contributive che risulteranno beneficiarie dell’esonero sarà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, che assume il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’articolo 5 della legge n. 162/2021”.

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro ai quali, in base alle informazioni presenti negli archivi dell’Istituto, è stato attribuito il CA “4R.

Verifica dei requisiti

Il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà all’Istituto i dati dei datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

Qualora la certificazione indicata nella richiesta di esonero non corrisponda ai requisiti di cui sopra, la domanda di esonero non potrà, conseguentemente, trovare accoglimento.

Ulteriori indicazioni per domande relative a certificazione ottenute nel 2022

Il messaggio fornisce due indicazioni importanti per i datori di lavoro che hanno presentato domanda per certificazioni 2022.

  • i datori di lavoro privati che hanno già presentato la domanda di esonero e che siano in possesso di un certificato di parità di genere conforme a quanto previsto dalla legge n. 162/2021 e dal decreto del Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione. Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un accoglimento della domanda presentata nel 2022, la domanda inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2023 sarà respinta;
  • i datori di lavoro privati che hanno presentato domanda, indicando erroneamente un periodo di validità della certificazione inferiore a 36 mesi, potranno beneficiare dell’esonero per l'intero periodo legale di validità della certificazione stessa, in quanto l’INPS procederà d’ufficio alla sanatoria delle relative domande e al riconoscimento dell’esonero per l’intero periodo spettante.
 

[1] Il paragrafo 7 della circolare ha indicato che per accedere al beneficio i datori di lavoro del settore privato devono avvalersi dello specifico modulo telematico denominato “PAR_GEN”, strutturato secondo le indicazioni di dettaglio previste dal decreto 20 ottobre 2022, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia.

[2] Il messaggio Inps n. 1269 del 3-4-2023 ha disposto il differimento al 30-4-2023 del termine di presentazione delle domande di esonero per tali datori di lavoro.

[3] Pertanto, la stessa si riferisce all’ammontare delle retribuzioni erogate o da erogare per la totalità dei lavoratori in carico all’azienda. Ad esempio, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia una forza aziendale pari a 100 lavoratori, la retribuzione media mensile globale da considerare è quella erogata o da erogare per la totalità dei suddetti 100 lavoratori e non quella media del singolo lavoratore.

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