Circolari

ESONERO CONTRIBUTIVO ZES UNICA MEZZOGIORNO

Decreto attuativo

martedì 4 marzo 2025

Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto del 24-1-2025 relativamente all'esonero contributivo previsto dal DI 60/2024 per la ZES unica per il Mezzogiorno (cicolare lavoro previdenza n. 32/24.

Il bonus spetta ai datori di lavoro privati che dal 1-9-2024 al 31-12-2025 assumono personale non dirigenziale over 35 (e disoccupati da oltre 24 mesi) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato.

Lo sgravio dura per un massimo di 24 mesi ed è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (esclusi come quasi sempre premi e contributi Inail) nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore (uguale al bonus donne).

Caratteristiche

L’esonero è destinato ai datori di lavoro privati di piccole dimensioni: devono infatti occupare fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.

Le assunzioni devono avvenire presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna). I lavoratori devono effettivamente operare nelle medesime regioni.

Sono incentivate le assunzioni di persone che alla data dell’assunzione

  • hanno compiuto il 35° anno di età e
  • sono disoccupate da almeno 24 mesi.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.

L'esonero spetta però nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

È prevista una sorta di portabilità del beneficio: l’impresa che assume un soggetto occupato in precedenza a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato solo parzialmente della misura in questione potrà usufruire della parte residua dell’esonero.

Condizioni

Inoltre, il bonus non è riconoscibile a imprese che abbiano effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella medesima unità produttiva ed è revocato qualora lo stesso lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa mansione operante nella stessa unità produttiva venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi.

Oltre ai principi generali in materia di fruizione degli incentivi (articolo 31 Dlgs 150/2015), il datore di lavoro, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non deve aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

La revoca non ha effetto sulla portabilità del periodo residuo dell'esonero in caso di assunzione da altro datore di lavoro.

La fruizione dell’esonero è subordinata, come di consueto, al possesso del Durc, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto della contrattazione maggiormente rappresentativa e ai principi generali di fruizione degli incentivi (’articolo 31 Dlgs n. 150/2015).

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.

Applicabilità

Il provvedimento sarà effettivamente operativo non appena emanate le istruzioni Inps.

Per questo esonero sono stati stanziati 591,4 milioni di euro fino al 2027. Le domande saranno pertanto accolte fino all’esaurimento delle risorse.

 

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