Come reso noto da alcune testate giornalistiche, il 30 giugno scade l’autorizzazione della Ue all’applicazione della riduzione contributiva prevista per i lavoratori del Mezzogiorno
Ricordiamo che detto esonero contributivo era stato previsto, in origine, dall’articolo 27, comma 1, del Dl 104/2020 a favore dei datori di lavoro di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’agevolazione era stata concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del cosiddetto Temporary Framework.
La misura è stata successivamente confermata dall’articolo 1, comma 161, della legge 178/2020, che ne aveva stabilito durata ed entità fino al 2029, e precisamente:
- fino al 31 dicembre 2025;
- per il biennio 2026 e 2027;
- per il biennio 2028 e 2029.
Tuttavia l’effettiva applicazione è stata sempre assoggettata a preventiva approvazione della Commissione Ue e da ultimo autorizzata dalla stessa Commissione fino al 30 giugno 2024 con decisione C (2023) 9018 final del 15 dicembre 2023 (Regime Temporary Crisis Framework).
Nonostante che l’INPS, con il messaggio 4695/2023, avesse lasciata aperta la possibilità di ulteriori periodi autorizzati, al momento sembra invece che l’agevolazione non possa essere prorogata oltre il 30 giugno.
Questo, ha spiegato il Governo, è dovuto al fatto che, a livello UE, non è stata prevista la proroga del citato Regime Temporary Crisis Framework.
A parziale ristoro di una parte dei datori di lavoro del Mezzogiorno, il cosiddetto Decreto Coesione (Dl 60/2024) ha previsto il “bonus Zes” (articolo 24), ovvero lo sgravio contributivo riguardante le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo 1° settembre 2024–31 dicembre 2025 di soggetti over 35 disoccupati da almeno 24 mesi. Tuttavia l’agevolazione riguarda esclusivamente aziende che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione.
In ALLEGATO la circolare 43/2024 del Servizio Lavoro Previdenza di Confcooperative Terre d’Emilia B.More