La circolare Inps n. 66 del 20-5-2024 contiene le istruzioni operative relativamente allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del Dl n. 726/1984 e dell’articolo 21 comma 1 lettera c) del Dlgs n. 148/2015.
Per l’anno 2022 la riduzione contributiva spetta alle imprese che:
- al 30-11-2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015,
- avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà (massimo 24 mesi nel quinquennio mobile), sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Le imprese interessate sono elencate nell’allegato n. 1 alla circolare Inps.
In ALLEGATO la circolare 33/2024 del Servizio Lavoro di Confcooperative Terre d’Emilia/B.More