Circolari

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO STAGIONALI

Contributo addizionale Naspi

mercoledì 29 gennaio 2025

Il messaggio Inps n. 269 del 23-1-2025 interviene sul tema del contributo addizionale Naspi alla luce dell’interpretazione autentica dell’articolo 21 comma 2 del Dlgs 81/2015 in materia di contratti a tempo determinato per stagionalità.

La norma è contenuta nell’articolo 11 della Legge 203/2024 (Collegato lavoro)[1] e prevede che rientrino tra le attività stagionali, oltre a quelle indicate dal DPR n. 1525/63, anche le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa come individuate e definite da contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali).

 

La stagionalità è una delle situazioni in cui si possono superare alcuni dei limiti posti dalla legislazione in materia lavoro a termine che, in particolare, non sono soggetti alle norme in materia di

  • Durata massima (articolo 19 Dlgs 81/2015)
  • Obbligo di causali (articolo 19 Dlgs 81/2015)
  • Proroghe e rinnovi (articolo 21 Dlgs 81/2015)
  • Stacco tra un contratto e l’altro (articolo 21 Dlgs 81/2015)
  • Limiti numerici (articolo 23 Dlgs 81/2015)
  • Contributo addizionale (articolo 3 comma 28 Legge 92/2012).

 

L’Istituto non entra nel merito del provvedimento citando solo l’ambito dell’articolo 21 comma 2 del Dlgs 81/2025 (che peraltro è il solo richiamato dal citato articolo 11) in tema dello stacco tra due contratti.

Occorre però tenere presente che l’articolo 21 comma 2 è citato dall’articolo 19, dall’articolo 21 comma 1 e dall’articolo 23.

 

A parte questa puntualizzazione, il messaggio individua l’ambito in cui permane l’applicazione del contributo addizionale Naspi e al relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi in caso di lavoratori assunti per lo svolgimento di attività stagionali.

 

La ricostruzione compiuta dal messaggio è puntuale:

  • la contribuzione addizionale Naspi è prevista dall’articolo 2 comma 28 della legge 92/2012
  • il successivo comma 29 ne prevede l’esclusione per i lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr1525/1963 e dall’1-1-2013 al 31-12-2015 per quelle definite da avvisi comuni e da ccnl;
  • la parte relativa alle attività stagionali di derivazione contrattuale non è stata reiterata;
  • pertanto, dall’1-1-2016 per i lavoratori a tempo determinato assunti nell’ambito di attività stagionali non ricomprese nell’elencazione recata dal Dpr 1525/1963, ancorché definite “stagionali” dalla contrattazione collettiva, è dovuto il contributo addizionale Naspi;
  • queste considerazioni valgono anche per l’aumento del contributo addizionale nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro.

 

Per l’Inps l’interpretazione autentica non cambia questo quadro e pertanto, la fattispecie esonerativa di cui alla richiamata lettera b) del comma 29 dell’articolo 2, dal 1° gennaio 2016, si riferisce esclusivamente alle ipotesi di “lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Dpr 1525/1963.

 

Pertanto, per i lavoratori a tempo determinato assunti per attività stagionali come definite dalla contrattazione collettiva è dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento del medesimo contributo nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei predetti lavoratori.

 

Dal punto di vista operativo. ai fini della compilazione del flusso di denuncia mensile UniEmens, i datori di lavoro che assumono lavoratori per lo svolgimento delle citate attività, non ricomprese nell’elencazione di cui al D.P.R. n. 1525/1963 ma definite “stagionali” dall’articolo 11 della legge n. 203/2024, devono utilizzare le modalità in uso e validare l’elemento qualifica 3 con il valore “S” avente il significato di “Stagionale (restanti tipologie)”.

 

[1] L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015.

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