Come ormai noto, con la pubblicazione del Decreto Ministeriale 11 marzo 2022, n.55 (“Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust”), è stata data attuazione al nuovo obbligo di comunicazione telematica al Registro delle imprese del titolare effettivo delle persone giuridiche, introdotto dal rinnovato art. 21 del D.Lgs. 21/11/2007, n. 231 (così come sostituito dal D.Lgs. 90/2017), ai fini della disciplina sull’antiriciclaggio, e sono state disciplinate le regole per l’accesso alle informazioni sul titolare effettivo, anch’esse contenute nel modificato art. 21.
Al riguardo, si ricorda che:
- ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. pp) del D.lgs. 231/2007, titolare effettivo è «la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»;
- con l’art. 20 del medesimo D.Lgs. 231, integralmente sostituito dal D.Lgs. 90/2017, sono stati individuati i criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, secondo un preciso ordine di successione nell’applicazione dei criteri indicati nella norma.
Con la circolare 29/20204 il Servizio Fiscale di Confcooperative Terre d’Emilia/B.More ripercorre le tappe dell’attuazione del nuovo obbligo di comunicazione che non ha ancora trovato una sua piena stabilità, pur rimanendo in vigore.
In ALLEGATO la circolare