Facendo seguito a quanto comunicato con pregresse comunicazioni ed al webinar del 14 novembre u.s., si ricorda che dal 15 dicembre è aperta la prima finestra di iscrizioni al Registro Elettronico per la Tracciabilità dei Rifiuti, le cui regole tecniche sono contenute nel decreto del Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica n. 59 del 4 aprile 2023. L’avvio del RENTRI è strutturato in più scaglioni temporali, a partire da metà dicembre per le imprese più grandi, fino ad arrivare alla scadenza ultima del 13 febbraio 2026. Si ricorda che, conseguentemente alla iscrizione al RENTRI, partiranno anche gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e, a partire da febbraio, i nuovi modelli di tracciabilità.
Rispetto al quadro di seguito delineato, al momento non si registrano proroghe o slittamento dei termini, comunque sollecitati dalle Associazioni. Sarà cura del Servizio, in ogni caso, comunicare tempestivamente ogni eventuale aggiornamento.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE
I soggetti tenuti all’iscrizione nella prima fascia temporale sono gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi con più di 50 dipendenti, con avvio dell’iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024, fino al 13 febbraio 2025 (se non dovessero intervenire eventuali proroghe).
Il criterio dimensionale detta le tempistiche per le scadenze di iscrizione. Come specificato nell’articolo 13 del DM 59/2023, ai fini del calcolo del numero di dipendenti bisognerà considerare la situazione aziendale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il Ministero dell’ambiente, nell’area di supporto dedicata, sul punto ha chiarito che Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale. I dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.
L’avvio del RENTRI coinvolge quindi, in prima battuta, le realtà più strutturate.
Per le altre categorie, in sintesi, le scadenze per l’iscrizione al RENTRI sono definite nel Decreto Direttoriale del MASE del 21 settembre 2023, secondo la seguente tabella:

Non sono invece tenuti ad iscriversi al RENTRI (ma potranno in ogni caso farlo su base volontaria) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, dei settori delle lavorazioni industriali, delle lavorazioni artigianali e del trattamento rifiuti, acque e fumi.
Indipendente dal numero di dipendenti, l’iscrizione al RENTRI non è inoltre obbligatoria per i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi appartenenti ai settori del commercio, dei servizi, agricolo, sanitario e di costruzione e demolizione.
Resta in ogni caso l’obbligo, anche per le casistiche di cui sopra, di adeguare il formulario al modello RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025, così come l’iscrizione entro la medesima data ad una specifica sezione del portale del MASE ai fini della vidimazione del formulario per l’identificazione dei rifiuti in modalità digitale (Vi.Vi.Fir.).
MODALITÀ PER PROCEDERE ALL’ISCRIZIONE
Al fine di procedere all’iscrizione sarà necessario accedere all’Area operatori del portale ministeriale dedicato al RENTRI per effettuare l’iscrizione.
L’accesso al RENTRI dovrà essere effettuato con le seguenti credenziali (alternative):
- SPID per persona fisica;
- SPID per persona giuridica;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Carta di Identità Elettronica (CIE).
Per le identità digitali intestate a persone fisiche, sarà necessario essere in possesso dei poteri per rappresentare l’impresa oppure dell’incarico ad operare per conto dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione obbligata all’iscrizione.
Così come illustrato sul sito ministeriale, il RENTRI verifica il titolo di rappresentanza mediante interoperabilità:
- con il Registro delle imprese ai fini dell’identificazione dell’impresa e del titolo di rappresentanza detenuto dall’utente;
- con l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell’identificazione dell’Ente che sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente;
- con Anagrafe Tributaria e INI PEC ai fini della validazione dell’identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall’utente.
Dopo l’accesso sarà necessario creare il profilo Operatore, mediante l’importazione dei dati del Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre banche dati pubbliche, integrando se necessario le informazioni anagrafiche richieste.
La procedura prevede quindi l’obbligo di indicare i dati delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, potranno utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore.
Sarà poi necessario indicare i seguenti dati:
- le unità locali in cui si svolge l’attività dell’operatore e sono tenuti i registri di carico e scarico;
- le attività svolte presso l’unità locale (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti);
- le eventuali deleghe ai soggetti di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- i dati delle autorizzazioni se soggetto obbligato.
PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO
L’iscrizione si finalizza con il versamento dell’importo dovuto a titolo di diritto di segreteria e contributo annuo, mediante la piattaforma PagoPA.
I diritti di segreteria sono pari a 10,00 euro e vanno versati per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Il contributo annuale per la prima iscrizione, dovuto anche in tal caso per ciascuna unità locale, è pari a:
- 100 euro per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 50 euro per ogni unità locale per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 15 euro per ogni unità locale per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Per le annualità successive il contributo dovrà essere versato entro il 30 aprile, per un importo pari a:
- 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
- 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Effettuato il versamento dovuto sarà possibile inviare la domanda di iscrizione al RENTRI. Non è necessaria la firma digitale.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi alla dott.ssa Cecilia Marani (marani.c@confcooperative.it), Responsabile Area Ambiente, Energia e Sostenibilità di Confcooperative Terre d’Emilia.
Allegato 1 – Slides di sintesi su registro elettronico tracciabilità
In ALLEGATO la circolare 3/2025 del Servizio Energia, Sostenibilità, Ambiente