L’Ispettorato nazionale del lavoro, con nota n. 7020 del 25-9-2024, affronta da una angolatura particolare il tema delle autorizzazioni per il rilascio delle autorizzazioni relative ai controlli a distanza (articolo 4 Legge 300/1970).
La conclusione sembra ovvia: le motivazioni della richiesta di autorizzazione devono riferirsi al datore di lavoro e non a terzi.
La situazione è però più complessa in quanto ci troviamo di fronte a un datore di lavoro non titolare dei dati acquisiti dai sistemi per i quali si chiede autorizzazione, in quanto il trattamento, la conservazione e la titolarità della protezione di tali dati sono invece riconducibili alla diretta disponibilità di un diverso soggetto imprenditoriale, terzo rispetto alle parti del rapporto di lavoro e quindi come tale estraneo all’istanza, ancorché titolare di rapporto di natura commerciale (ad es. società committente nell’ambito di un contratto di appalto, franchising) con il medesimo istante.
Il caso proposto è quello è quello dell’installazione di sistemi Gps sui veicoli di proprietà di una società “vettore”, che opera per conto di un committente.
La necessità di installare i sistemi Gps sui veicoli in questo caso sembra dettata da un obbligo imposto dai committenti nei contratti stipulati col datore di lavoro.
L’Inl completa il quadro specificando che non di rado, lo stesso contratto tra committente e società vettore prevede anche l’obbligo, in capo a quest’ultima, di allontanare immediatamente dal luogo di prestazione dei servizi, a richiesta del committente, il collaboratore o il dipendente il cui comportamento non sia coerente con i requisiti di capacità professionale, serietà e moralità richiesti dall’esecuzione dei servizi di cui al contratto.
Una istanza di questo tipo è respinta con queste motivazioni: le motivazioni giustificatrici richieste dal comma 1 del citato articolo 4 ed addotte in istanza (tutela del patrimonio aziendale, ragioni organizzative e produttive, sicurezza del lavoro), non sono ascrivibili al datore di lavoro istante, non potendosi conseguentemente operare alcuna corretta valutazione nell’ottica del bilanciamento di interessi con la tutela della dignità e della riservatezza dei lavoratori a causa della dissociazione tra il soggetto richiedente l’autorizzazione e il soggetto imprenditoriale titolare del trattamento dei dati dei lavoratori della società istante, del tutto estraneo sia all’istanza preordinata al rilascio dell’autorizzazione che ai rapporti incisi negativamente dagli eventuali controlli da remoto.
In caso di autorizzazione il beneficiario sarebbe il committente, mentre il legittimo istante potrebbe giovarsi (dei dati) solo in via indiretta ed eventuale, ed esclusivamente per effetto di una fonte negoziale (il contratto).