L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 29/E dell’11-4-2025, chiarisce come calcolare l'anzianità di partecipazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari.
La domanda, posta da una associazione, deriva dal disposto del Dlgs 252/2005 che prevede, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione, l’anzianità di partecipazione del lavoratore.
Forniamo una sintesi breve della nota in quanto non riguarda l’operatività dei datori di lavoro.
Il parere dell’Agenzia è che, nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.
Alla forma pensionistica che eroga la prestazione dovrà essere consegnata l’attestazione rilasciata dal fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore era iscritto in precedenza relativa alla data di adesione e al fatto che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.
In questo modo il fondo al quale viene richiesta la prestazione potrà tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.
Per la determinazione del periodo si tiene conto degli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi (Circolare n. 70/E/2007).
La Covip nella Relazione per l'anno 2012 aveva chiarito che l'anzianità necessaria ai fini della maturazione degli 8 anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari.
La risposta dell’AdE si riferisce alle prestazioni per le quali il Dlgs 252/2005 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta progressivamente fino al 9%, in ragione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (articolo 11 comma 9).
L’istante ha individuato l’applicabilità della norma relativamente alle somme erogate a titolo di:
- ''rendita integrativa temporanea anticipata'' (RITA) ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005;
- anticipazioni per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato d.lgs. n. 252 del 2005;
- riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 252 del 2005;
- riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 252 del 2005;
- riscatto totale, da parte degli eredi o dei beneficiari designati, della posizione individuale maturata nel caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del 2005;
- prestazioni definitive erogate in forma di rendita o di capitale ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005.