Circolari

ANZIANITÀ DI PARTECIPAZIONE A FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La circalare Lavoro Previdenza n° 61/2025

 

martedì 13 maggio 2025

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 29/E dell’11-4-2025, chiarisce come calcolare l'anzianità di partecipazione nel caso di iscrizione contemporanea a più forme pensionistiche complementari.

La domanda, posta da una associazione, deriva dal disposto del Dlgs 252/2005 che prevede, rilevante ai fini della riduzione dell'aliquota di tassazione, l’anzianità di partecipazione del lavoratore.

Forniamo una sintesi breve della nota in quanto non riguarda l’operatività dei datori di lavoro.

Il parere dell’Agenzia è che, nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione, non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

Alla forma pensionistica che eroga la prestazione dovrà essere consegnata l’attestazione rilasciata dal fondo di previdenza complementare al quale il lavoratore era iscritto in precedenza relativa alla data di adesione e al fatto che la relativa posizione non è stata interamente riscattata.

In questo modo il fondo al quale viene richiesta la prestazione potrà tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.

Per la determinazione del periodo si tiene conto degli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi (Circolare n. 70/E/2007).

La Covip nella Relazione per l'anno 2012 aveva chiarito che l'anzianità necessaria ai fini della maturazione degli 8 anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione deve essere calcolata considerando la complessiva permanenza in forme pensionistiche complementari.

La risposta dell’AdE si riferisce alle prestazioni per le quali il Dlgs 252/2005 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15% ridotta progressivamente fino al 9%, in ragione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari (articolo 11 comma 9).

L’istante ha individuato l’applicabilità della norma relativamente alle somme erogate a titolo di:

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