Col messaggio Inps n. 2325 del 10-7-2026 continua la composizione della riforma della previdenza complementare e dell’ampliamento degli obbligati al versamento del Tfr al Fondo di tesoreria.
Il messaggio affronta il tema del versamento al Fondo di tesoreria relativamente ai dipendenti del settore privato di prima assunzione dal 1-7-2026.
Questi lavoratori hanno 60 giorni per manifestare l’intenzione di non destinare il Tfr a previdenza complementare (destinazione che in caso contrario sarebbe automatica).
Sia la concreta destinazione del Tfr a previdenza complementare che il mantenimento come tale devono avvenire dopo i 60 giorni o dalla data di manifestazione della volontà. La decorrenza è in entrambi i casi dalla data di adesione.
Da segnalare, positivamente, che il versamento deve essere effettuato soltanto dal momento in cui la destinazione del Tfr è certa e che il versamento degli arretrati non è gravato di interessi o somme aggiuntive.
La situazione è diversa rispetto a quella dei lavoratori assunti fino al 30-6-2026. Per questi la circolare Inps n. 70/2007 prevedeva il versamento una volta effettuata la scelta o decorsi i 6 mesi concessi al lavoratore, ma per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione, maggiorata della somma aggiuntiva di cui al precedente punto (pari al tasso di rivalutazione del Tfr dell’anno precedente), relativamente alle mensilità antecedenti quella dell’effettivo versamento.
Il messaggio riporta sinteticamente la prassi che abbiamo riassunto e fornisce le istruzioni operative per la regolarizzazione delle quote arretrate di Tfr tra la data di assunzione e quella di “scelta” (riportate integralmente alla fine di questa circolare).
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In particolare, si precisa che, ai fini dell’assolvimento degli obblighi contributivi deve essere utilizzato il codice causale “CF05”, istituito con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, all’interno dell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR /MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso del flusso Uniemens, avente il significato di “Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
In tali ipotesi, la regolarizzazione delle competenze maturate nel periodo intercorrente tra la data di assunzione fino alla determinazione del regime definitivo di destinazione del TFR deve effettuarsi, senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, entro il mese successivo al perfezionamento della scelta da parte del lavoratore.
Qualora invece le quote di TFR arretrate sono denunciate oltre tale termine – ossia in un mese diverso da quello immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato la scelta - la relativa regolarizzazione deve essere effettuata mediante l’utilizzo del codice “CF02”, valorizzando altresì il codice “CF11” per il versamento delle somme dovute a titolo di maggiorazione.
Per quanto non diversamente previsto, si rinvia alle indicazioni e alle istruzioni fornite con la citata circolare n. 12/2026 e con il successivo messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026.