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ADEGUAMENTO TRIENNALE DEI LIMITI MASSIMI DEI PRESTITI SOCIALI DI CUI ALL’ART. 10 DELLA LEGGE 59/1992

La circolare 8/2025 del Servizio Fiscale

martedì 21 gennaio 2025

Come noto, uno dei requisiti previsti per l’applicazione del regime fiscale agevolato di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 601/1973 ai finanziamenti resi dai soci persone fisiche alle società cooperative, consiste nel rispetto di determinati limiti massimi di prestito, per ogni socio prestatore.

 

Tali limiti, previsti in origine dallo stesso art. 13 ed elevati dall’articolo 10 della legge 59/1992 in £. 40.000.000 ed in £. 80.000.000 per le cooperative di produzione e lavoro, per le cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nonché per le cooperative edilizie di abitazione, in base all’articolo 21, comma 6, della medesima legge 59/1992, dovevano essere aggiornati ogni triennio da un apposito decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (ora Ministero per lo Sviluppo Economico), di concerto con il Ministero delle Finanze, sulla base delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolate dall’ISTAT, rilevate nel triennio precedente.

 

L’ultimo adeguamento del limite massimo dei prestiti sociali, sancito ufficialmente dal Ministero, risale al decreto 1° aprile 2005 (basato sugli indici di svalutazione ISTAT del triennio 2001-2003 ed applicato a decorrere dal 1° gennaio 2004).

Considerando che nei trienni successivi il Ministero non ha provveduto all’emanazione di alcun decreto e tenendo conto di una risposta fornita alle Centrali Cooperative dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale-Direzione Generale della Cooperazione, con nota del 14 maggio 1996 – nella quale è stato affermato che “nonostante l’iter procedurale dei decreti ha comportato un ritardo nella loro emanazione, la decorrenza degli adeguamenti del capitale non può che essere individuata nell’inizio del nuovo triennio” – si ritiene che il Ministero abbia implicitamente legittimato la decorrenza degli adeguamenti in assenza di apposita formalizzazione ministeriale.

 

Stante ciò, poiché le suddette variazioni ISTAT, registrate nel triennio 2022-2024[1], sono state le seguenti:

2022               + 8,1%

2023               + 5,4%

2024               + 0,8%,

 

i nuovi limiti massimi dei prestiti sociali, per il triennio 2025-2027, applicabili dal 1° gennaio 2025 ai soci persone fisiche, risultano essere quelli di seguito indicati:

 

  • per i soci delle cooperative di manipolazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per i soci delle cooperative di produzione e lavoro, nonché per i soci delle cooperative edilizie di abitazione:

€ 87.473,25 (nel triennio 2022-2024, pari a € 76.163,77);

  • per i soci delle altre cooperative:

€ 43.736,62 (nel triennio 2022-2024, pari a € 38.081,88).

 

 

[1] Tali variazioni sono consultabili sul sito www.istat.it, alla sezione www.istat.it/it/archivio/FOI – Prezzi al consumi – Serie storiche, alla Tavola “Variazioni percentuali medie annue dell'anno indicato rispetto all'anno precedente”.

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