Due risposte a interpello sulla sicurezza (nn. 3 e 4 entrambe del 24-9-2026) affrontano i temi dell’identificazione dei videoterminalisti e della compatibilità tra le funzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e quelle del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Come di consueto forniamo una breve sintesi rinviando alla lettura delle note ministeriali per il quadro delle questioni.
L’interpello n. 3 affronta una questione molto particolare che però porta a una risposta di portata generale.
La richiesta è se la normativa in materia di videoterminalisti di cui all’articolo 173 del Dlgs. n. 81/2008 sia applicabile anche agli agenti di stazione della metropolitana di Napoli.
La commissione ricorda che per il citato articolo 173 (comma 1 lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rientra nell'ambito di applicazione del Titolo VII il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. Se ricorrono questi presupposti il lavoratore è da considerarsi “videoterminalista” con applicazione delle relative disposizioni. La normativa opera indipendentemente dalla tipologia dell’attività svolta o dalla natura delle immagini visualizzate.
L’interpello conteneva anche una seconda richiesta relativa all’altezza ritenuta “accettabile” dalla Commissione per i locali destinati ai videoterminalisti in relazione alla particolarità del lavoro svolto in termini di altezza netta, cubatura e superficie».
Anche in questo caso la Commissione, che non risponde direttamente alla domanda, richiama la normativa generale (articolo 62 Dlgs n. 81/2008): i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza della medesima accessibile al lavoratore nell'ambito della propria attività, rientrano nella nozione di luogo di lavoro, con conseguente applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II e all'Allegato IV del Dlgs 81/2008, con particolare riferimento ai requisiti concernenti altezza, cubatura, superficie, aerazione, illuminazione e micro clima, nonché alle previsioni di cui ai richiamati punti 1.2.4. e 1.2.5 del medesimo Allegato.
Il punto 1.2.4 dispone che “Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente…” mentre il punto 1.2.5 prevede che “Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.”
L’interpello n. 4/2026 riguarda la compatibilità delle funzioni di
in capo al medesimo lavoratore dipendente della stessa azienda, e se tale cumulo di incarichi rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”.
Mentre il primo soggetto è abbastanza noto, gli obblighi del secondo sono definiti dall’articolo 91 comma 1 lettere a) e b) del Dlgs 81/2008: “Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera (…)”.
Per la Commissione, pur non esistendo una espressa previsione normativa, c’è un’incompatibilità tra le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) solo nel caso in cui la società operi di rettamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori.
In questo caso, infatti, l’Rls eserciterebbe le proprie attribuzioni anche con riguardo alle scelte progettuali assunte dallo stesso in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Inoltre, l'articolo 100 comma 4 del Dlgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro dell'impresa esecutrice di mettere a disposizione dei Rls copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tale previsione presuppone dunque una chiara distinzione tra il soggetto consultato e il soggetto che ha provveduto all’elaborazione del PSC in fase di progettazione; distinzione che verrebbe meno in caso di cumulo degli incarichi, con possibili riflessi sull'autonomia di giudizio e sulle esigenze di indipendenza e imparzialità connesse all'esercizio delle relative funzioni.