Gestire l’impresa

UTILIZZO TELECAMERE e FORNITURA DATI GPS

La posizione del  Garante privacy nella circolare n. 123

giovedì 8 ottobre 2026

La newsletter n. 552 del 30-9-2026 del Garante per la privacy contiene due decisioni su casi di interesse lavoristico. 

 

Il primo riguarda l’utilizzo di telecamere di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. 

La normativa di riferimento è l’articolo 4 della Legge n. 300/1970 che consente l’installazione e l’utilizzo di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori soltanto per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. 

Nel caso in esame il datore di lavoro aveva sottoscritto un accordo con le oo.ss., ma poi l’installazione non era stata conforme a quanto concordato. 

Il datore di lavoro è stato sanzionato anche se le telecamere erano state accese soltanto per alcune ore in poche giornate a titolo di prova. 

 

Il secondo caso riguarda la mancata risposta alla richiesta di dati da parte di un dipendente, sottoposto a procedura disciplinare e poi licenziato, di prendere visione ed ottenere copia di tutta la documentazione inerente alla contestazione ivi compresa la registrazione della rilevazione del dispositivo GPS presente sull’autovettura aziendale da lui utilizzata. 

Il datore di lavoro aveva eccepito che la richiesta del lavoratore non poteva configurarsi come richiesta di accesso agli atti ai fini delle tutele previste dal GDPR ma, come istanza atta a ottenere la documentazione aziendale ai fini della difesa nel procedimento disciplinare in corso. In questo secondo caso, infatti, il datore di lavoro può rifiutarsi di rispondere al lavoratore.  

L’azienda in questione è stata condannata. Secondo il Garante, infatti, il GDPR non impone requisiti agli interessati per quanto riguarda la forma della richiesta di accesso ai dati personali. Pertanto in linea di principio gli interessati non devono rispettare alcun requisito ai sensi del GDPR al momento di scegliere il canale di comunicazione attraverso il quale entrare in contatto con il titolare del trattamento”. In questo senso, dunque, il datore di lavoro era tenuto a rispondere al lavoratore. Secondo il Garante, se il titolare del trattamento ritiene di non potere dare seguito a istanze di esercizio dei diritti, deve comunicare all’istante i motivi del diniego nonché l’esistenza del diritto di presentare ricorso all’autorità giudiziaria o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (nel caso specifico la risposta non era stata fornita). 

 

Come detto il titolare si era giustificato affermando di aver rispettato la procedura disciplinare di cui all’articolo 7 della Legge n. 300/1970. Ma anche su questo punto il Garante non ha accolto le giustificazioni osservando che l’oggetto dell’accertamento della violazione della disciplina di protezione dei dati personali ha riguardato il diritto di accesso ai dati personali previsto dall’art. 15 del Regolamento, quindi un diritto delineato nell’ambito della disciplina di protezione dei dati personali che ha caratteri propri e autonomi, avente per oggetto i dati personali, dunque i dati riferiti all’interessato. 

 

Per completezza segnaliamo che la sanzione ha riguardato anche la mancata fornitura ai dipendenti interessati di una specifica informativa in merito al trattamento dei dati relativi alla geolocalizzazione. 

L’adempimento era obbligatorio in quanto la raccolta del dato di geolocalizzazione del veicolo utilizzato dal lavoratore fornisca informazioni indirettamente ricollegate al lavoratore che si trova alla guida del medesimo veicolo aziendale e quindi comporti il trattamento di dati personali che, come tali, necessitano del rilascio, agli interessati, delle informazioni indicate dall’art. 13 del Regolamento.

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