Il messaggio Inps n. 3021 del 29-9-2026 fornisce indicazioni per la compilazione del modello Uniemens relativamente alla destinazione del Tfr da parte dei lavoratori del settore privato di prima assunzione successiva al 30-6-2026.
Le istruzioni arrivano dopo la pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro del 4-9-2026 che ha introdotto il nuovo modulo “TFR3” alla luce delle modifiche introdotte con l’articolo 1, commi 204 e 205, della legge di Bilancio 2026 (circolare n. 115/26).
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2026 ha modificato l'articolo 8 del Dlgs 252/2005 introducendo per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione l’adesione automatica alla previdenza complementare, ma prevedendo anche la facoltà del lavoratore, entro sessanta giorni, di rinunciare all'adesione automatica ed esercitare opzioni alternative, tra le quali la conservazione del TFR in azienda oppure presso il Fondo di Tesoreria Inps.
Proprio in relazione a quest’ultima opzione (conservazione del TFR presso il Fondo di Tesoreria) l’Istituto ha fornito le istruzioni per poter compilare correttamente i flussi Uniemens anche in relazione ai periodi pregressi (ricordiamo che il lavoratore ha 60 giorni per decidere).
Riportiamo di seguito le indicazioni sull’adeguamento delle procedure per l'acquisizione e la validazione all’interno del flusso Uniemens, delle informazioni contenute nel modulo “TFR3”.
Dalla competenza luglio 2026 è possibile indicare all’interno dell’elemento <TipoScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR> il nuovo valore “T3” avente il significato di: “Scelta effettuata in modo esplicito utilizzando il mod.TFR3 Lavoratori di nuova assunzione con decorrenza successiva 30 giugno 2026 (DI 4 settembre 2026 - Allegato A)”.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi Uniemens relativi alle mensilità intercorrenti dal periodo di competenza luglio 2026 e la data di pubblicazione del presente messaggio possono validare l’elemento <DataScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR> con un valore antecedente rispetto alla mensilità corrente.
Restano ferme, per quanto non diversamente previsto, le indicazioni e le istruzioni fornite con la circolare n. 12 del 5 febbraio 2026 e con i successivi messaggi n. 1511 del 6 maggio 2026 e n. 2325 del 10 luglio 2026 (circolari nn. 33 e 92/26).
Occorre sottolineare che il nuovo valore T3 riguarda soltanto i lavoratori di nuova assunzione che hanno effettuato la scelta esplicita della destinazione del Tfr1 e non per la situazione di silenzio-assenso.
Va segnalato che, in relazione all’utilizzo del valore T3, su Ilsole24ore è apparsa una notizia (non presente sul sito dell’Inps) contenente le seguenti indicazioni.
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Ulteriori fonti Inps, a integrazione del messaggio 3021 avrebbero precisato che il codice T3 non deve essere utilizzato per i lavoratori non di prima assunzione che nel Tfr3 indicano di non aver aderito alla previdenza complementare. Si tratta di una utile esplicitazione desumibile indirettamente anche dal messaggio.
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Secondo una ulteriore precisazione il codice T3 dovrebbe essere indicato nell’Uniemens anche da parte degli assunti dal 1.7.2026 non di prima occupazione che nella sezione 2 del modulo Tfr3 hanno dichiarato che sono iscritti a una forma di previdenza complementare (alimentata dal Tfr) indicando il fondo prescelto e la percentuale di tfr trasferito (quella negoziale - lettera A del modulo o quella diversa - lettera C). Questa indicazione, tutt’altro che chiara, potrebbe fare riferimento a quei lavoratori che hanno scelto di destinare a previdenza complementare solo una parte del TFR mantenendo in azienda (o al Fondo Tesoreria la restante parte).
Tutta questa questione merita un’ultima considerazione: una modifica sostanziale al sistema come quella appena attuata avrebbe meritato istruzioni operative più organiche.
È auspicabile che questo avvenga prima dell’invio dei prossimi Uniemens.