Una nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro (n. 5484 dell’6-7-2026) fornisce agli ispettori alcune indicazioni relativamente all'attività di vigilanza sul rischio da stress termico.
L’Inl richiama le proprie precedenti note ispettive (nn. 4639/2021, 3783/2022, 4753/2022 e 5291/2023) e il Dm n. 95/2025. A queste si aggiungono gli interventi dell’Inps (citiamo in particolare il messaggio n. 2130/2025 e la nostra relativa circolare n. 92/25) e le norme contenute nel recente Dl 107/2026 (circolare n. 84/26).
L’Ispettorato affronta però il problema in termini di sicurezza sul lavoro più che di ammortizzatori sociali.
In primo luogo, si afferma che è necessario superare l’approccio emergenziale a favore di una pianificazione aziendale sistematica e strutturata. Non a caso si richiama la necessità che i rischi da stress termico ambientale siano oggetto di specifica valutazione ai sensi del Dlgs. n. 81/2008.
Sono individuati anche i settori nei quali effettuare specifiche verifiche nel periodo estivo (edilizia, dell'agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider).
Questi gli aspetti che gli ispettori dovranno verificare (e che di conseguenza i datori di controllo dovranno tenere sotto osservazione):
Le verifica non dovrà essere soltanto documentale in quanto dovrà riguardare l’effettiva attuazione delle misure organizzative e procedurali previste dal datore di lavoro, quali la rimodulazione degli orari di lavoro, l’anticipazione o il posticipo delle lavorazioni maggiormente gravose, la predisposizione di aree ombreggiate o climatizzate per le pause, la disponibilità di acqua potabile, l’informazione e la formazione dei lavoratori e la sorveglianza sanitaria dei soggetti maggiormente esposti.
È richiamata anche la nota prot. n. 5291 del 21-7-2023, per la quale il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi di cui al Dlgs n. 81/2008, deve valutare l’adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie, inclusa la sospensione temporanea delle attività lavorative in presenza di condizioni climatiche tali da determinare un rischio non accettabile per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Analogo obbligo di intervento grava sul Preposto ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008, ove ricorrano condizioni di pericolo rilevate durante l’attività di vigilanza.
In questo senso una indicazione arriva dalle “ordinanze calore” emanate ormai in tutte le regioni, anche se non sempre le indicazioni sono condivisibili.