Circolari

5 PER MILLE 2026

Chiarimenti ministeriali relativi al contributo del 5 per mille anno 2026

giovedì 9 aprile 2026

PREMESSA

Si ricorda che l’art. 3, co. 2, D.Lgs. 111/2017 stabilisce che, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), il contributo del cinque per mille è destinato agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro.

Tenuto conto che il RUNTS è divenuto operativo a partire dal 23 novembre 2021, ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del 5 per mille 2026, gli Enti che non vi hanno ancora provveduto, devono compilare l’apposito campo “Cinque per mille” presente nel sito del RUNTS, apponendo il flag su “Accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN, nel rispetto delle scadenze indicate nel prosieguo della presente circolare.

 

 

  1. Chiarimenti ministeriali relativi al contributo del 5 per mille anno 2026, per cooperative sociali e imprese sociali (non costituite in forma di società)

 

Con un avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale, alla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese/focus/cinque-mille/pagine/anno-2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni per l’accreditamento degli enti al beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2026, confermando le indicazioni già date gli anni scorsi.

 

Con specifico riguardo alle cooperative sociali ed alle imprese sociali, si riporta qui di seguito il passaggio integrale contenuto nel citato avviso, che è di identico contenuto rispetto a quello dell’anno scorso:

 

 

Comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,

riferita all’Accreditamento del Cinque per mille Anno 2026:

 

4) Cooperative sociali e imprese sociali

 

Si rammenta preliminarmente che non possono accedere al beneficio del 5 per mille le imprese sociali in forma di società (art. 1, comma 1, lett. a), D.P.C.M. 23 luglio 2020).

 

Le cooperative sociali e le imprese sociali non costituite in forma di società, iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese e che non siano già incluse nell'elenco permanente di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 potranno accedere al RUNTS e qui valorizzare la voce "Accreditamento al 5x1000".

 

Le stesse potranno accreditarsi al beneficio del 5 per mille con le medesime modalità richiamate al punto 1, ossia entro la data del 10 aprile 2026, termine ordinario, oppure entro il 30 settembre 2026, versando un importo pari a 250 euro.

 

Si precisa che le cooperative sociali e le imprese sociali che sono incluse nell'elenco permanente di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerate accreditate al beneficio anche per l'anno 2026 ferma restando la necessità dell’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS, che rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

 

N.B.: Le cooperative sociali e le imprese sociali che non si rinvengano nell'elenco degli enti iscritti al RUNTS (quotidianamente aggiornato e scaricabile da questa pagina [https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti - n.d.r.]) potranno rivolgersi alla Camera di commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione imprese sociali del Registro imprese.

La mancata iscrizione nella sezione imprese sociali non consente la loro visualizzazione nel RUNTS”.

 

 

Dalla comunicazione del Ministero, si evince la conferma delle seguenti casistiche, in funzione dell’accreditamento delle cooperative sociali ed imprese sociali al beneficio 5 mille 2026:

 

  1. Le cooperative sociali e le imprese sociali (non costituite in forma di società), che compaiono già nell’Elenco degli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), alla sezione “Imprese sociali” – in quanto previamente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese “Imprese sociali” - e che sono già incluse nell’Elenco permanente degli Enti accreditati al 5 per mille di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23/07/2020 (tenuto dal Ministero del Lavoro), saranno considerate accreditate al beneficio anche per l’anno 2026.

Esse sono tuttavia tenute a provvedere tempestivamente alla valorizzazione del campo “Accreditamento al 5/1000” presente nel RUNTS, apponendo il flag in tale campo e inserendo le proprie coordinate bancarie, pena il mancato accredito del beneficio del 5 per mille.

 

L’Elenco degli entri iscritti al RUNTS (istituito presso il Ministero del Lavoro) è quotidianamente aggiornato e scaricabile al link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.

 

L’Elenco permanente degli Enti accreditati al 5 per mille Anno 2026 (tenuto dal Ministero del Lavoro) è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro con avviso del 31 marzo 2026 (a seguito della sua approvazione avvenuta con Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche sociali, del Terzo settore e migratorie, n. 33 del 31/03/2026– alla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese/focus/cinque-mille/pagine/anno-2025-elenco-ammessi-ed-esclusi-anno-2026-elenco-permanente, al link denominato “Allegato C – 5x1000 elenco permanente 2026”, in essa presente e da cui è possibile scaricare il relativo file in formato pdf o in formato .csv.

 

Tale elenco è stato formato da InfoCamere, mediante impiego dell’algoritmo approvato dall’Amministrazione con Decreto a firma del medesimo Capo Dipartimento n. 309 del 28 novembre 2025.

 

 

 

  1. Le cooperative sociali e le imprese sociali (non costituite in forma di società), che compaiono già nell’Elenco degli enti iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), alla sezione “Imprese sociali” – in  quanto previamente iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese “Imprese sociali” - ma che non sono incluse nell’Elenco permanente degli Enti accreditati al 5 per mille, se vorranno fruire del beneficio del 5 per mille per l’anno finanziario 2026, dovranno, entro la data del 10 aprile 2026, accedere al RUNTS e presentare la pratica di modifica delle informazioni, valorizzando la voce “Accreditamento al 5/1000”, ossia apponendo il flag in tale campo ed inserendo le proprie coordinate bancarie.

 

Dopo tale data, essi potranno continuare ad accreditarsi al beneficio 5 per mille regolarizzando la propria posizione entro il 30 settembre 2026 mediante l’adozione della cd. “remissione in bonis” (ex art. 2, co. 2, D.L. 16/2012), ossia presentando la pratica di modifica delle informazioni presenti nel RUNTS (con valorizzazione della voce “Accreditamento al 5/1000” ed inserimento delle proprie coordinate bancarie) ed effettuando il versamento della sanzione di euro 250,00 attraverso il modello F24 Elide, con il codice tributo 8115 (cfr. Risoluzione Agenzia Entrate n. 42/E del 01/06/2018).

 

Le cooperative sociali e le imprese sociali, che si accreditano al 5 per mille per l’anno 2026, vengono inserite nell’Elenco permanente degli Enti accreditati al contributo 5 per mille, che viene periodicamente aggiornato e integrato dal Ministero del Lavoro sia in base agli enti in esso già iscritti, sia in base alle nuove iscrizioni, alle variazioni o alle cancellazioni, volontarie o d’ufficio, che avvengono nel corso di ogni anno, in base alla tempistica delineata nel D.P.C.M. 23/07/2020.

 

L’Elenco degli entri iscritti al RUNTS (istituito presso il Ministero del Lavoro) è quotidianamente aggiornato e scaricabile al link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.

 

 

  1. Le cooperative sociali e le imprese sociali (non costituite in forma di società), che non compaiono nell’Elenco degli enti iscritti al RUNTS - quotidianamente aggiornato e scaricabile alla pagina https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti - dovranno rivolgersi alla Camera di Commercio competente per verificare se siano state iscritte alla sezione “Imprese sociali” del Registro Imprese. Infatti, la mancata iscrizione nella sezione “Imprese sociali” del Registro Imprese, non consente la loro visualizzazione nel RUNTS e, dunque, non permette il loro accreditamento al 5 per mille per l’anno 2026.

 

L’Elenco degli entri iscritti al RUNTS (istituito presso il Ministero del Lavoro) è quotidianamente aggiornato e scaricabile al link: https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti.

 

 

 

  1. SOGGETTI CHE nel 2026 si accreditano per la prima volta al beneficio del 5 per mille

 

Relativamente ai soggetti che nel 2026 si accreditano per la prima volta al beneficio del 5 per mille, nel medesimo avviso sopra citato, il Ministero del Lavoro ha precisato quanto sotto testualmente riportato:

 

Indicazioni per i soggetti che si accreditano per la prima volta al cinque per mille

 

Fermo restando che ciascun ente dovrà esprimere la volontà di accreditarsi al cinque per mille entro le scadenze e con le modalità più sopra indicate, si precisa che la verifica del possesso del requisito soggettivo di Ente del Terzo Settore richiesto ai fini dell'utile accreditamento sarà compiuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla data del 31 dicembre 2026.

Ne consegue che, ai fini dell'utile accreditamento, occorrerà che l'ente abbia espresso la volontà di accreditarsi entro le date innanzi indicate avendo altresì presentato, non più tardi delle stesse, istanza di iscrizione al RUNTS alla quale faccia seguito il provvedimento di iscrizione al Registro entro il 31 dicembre 2026.

Si precisa che ove pure la volontà di accreditarsi al cinque per mille sia stata o venga espressa dopo il 10 aprile ed entro il 30 settembre 2026 - con contestuale versamento dell'importo di euro 250,00 - ciò non potrà comunque assicurare all'ente che sarà ammesso al cinque per mille 2026, tenuto conto che a tal fine occorrerà anche che risulti conseguito, entro l'anno, il provvedimento di iscrizione al RUNTS e che i tempi del procedimento di iscrizione restano quelli stabiliti dal DM 15 settembre 2020, n. 106”.

 

Dunque, ancorché tali soggetti rispettino le scadenze del 10 aprile 2026 ed eventualmente del 30 settembre 2026 (in caso di regolarizzazione), per poter essere ammessi a fruire del beneficio del 5 per mille relativo all’anno 2026 dovranno conseguire il provvedimento di iscrizione al RUNTS entro il 31/12/2026.

  1. Elenchi degli enti ammessi e degli enti esclusi al 5 per mille anno 2026

 

Entro il 31 dicembre 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicherà, sul proprio sito, l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi dal beneficio del 5 per mille per l’anno 2026, comprendenti sia gli enti accreditati nel corso del 2026, sia quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti (quindi, già presenti nell’elenco permanente per il 5 per mille).

 

Come sempre, in base alla tempistica delineata del D.P.C.M. 23/07/2020, si tratterà di una prima pubblicazione, cui seguiranno successivi aggiornamenti.

Infatti, entro il 31 marzo del 2027, verrà pubblicato l'elenco permanente degli enti accreditati del 2026, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate.

 

Inoltre, entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi Irpef, l'Agenzia delle entrate pubblicherà gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del 5 per mille, con l'indicazione delle scelte attribuite dai contribuenti e dei relativi importi spettanti.

 

Elenchi dei soggetti ammessi ed esclusi al beneficio 5 per mille anno 2025:

 

Per completezza, si segnala che con il medesimo avviso del 31 marzo 2026 del Ministero del Lavoro - facente seguito all’approvazione degli elenchi definitivi per il 2025, avvenuta ad opera del Decreto del Capo Dipartimento per le Politiche sociali, del Terzo settore e migratorie, n. 33 del 31/03/2026 – sul sito istituzionale del Ministero del lavoro, sempre alla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-delle-imprese/focus/cinque-mille/pagine/anno-2025-elenco-ammessi-ed-esclusi-anno-2026-elenco-permanente, sono stati altresì pubblicati:

  • Elenco dei soggetti ammessi al 5 per mille per l’anno 2025 (Allegato A)
  • Elenco dei soggetti esclusi dal 5 per mille per l’anno 2025 (Allegato B)

 

Tali elenchi sono scaricabili sia in formato pdf, sia in formato .csv, cliccando sui rispettivi link.

Essi sono stati formati da InfoCamere, mediante impiego dell’algoritmo approvato dall’Amministrazione con Decreto a firma del medesimo Capo Dipartimento n. 309 del 28 novembre 2025.

 

Come precisato nell’avviso, detti elenchi non tengono conto degli aggiornamenti che saranno pubblicati a seguito della scadenza del 31 marzo 2026 per la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS (articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106) da parte delle ex Onlus provenienti dall’Anagrafe unica delle ONLUS.

 

 

  1. ACCREDITAMENTO per l’accesso al 5 PER MILLE per LE ONLUS

 

A seguito della soppressione dell’Anagrafe Unica delle ONLUS, avvenuta il 1° gennaio 2026, sono venute meno le specifiche regole e procedure per beneficiare del contributo del 5 per mille, fino all’anno scorso previste per ONLUS di cui all’art. 10 del D.Lgs. 460/1997, iscritte alla predetta Anagrafe[1], la quale era tenuta dall’Agenzia delle Entrate.

Sulla base di quanto evidenziato nel citato avviso del 31/03/2026 del Ministero del Lavoro, poiché dal 1° gennaio 2026 l’Anagrafe unica delle Onlus è stata soppressa, le suddette Onlus già iscritte in tale Anagrafe, qualora intenzionate a continuare a operare come Enti del Terzo Settore, avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione al RUNTS, entro e non oltre il 31 marzo 2026 (ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106).

 

Inoltre, entro il medesimo termine del 31 marzo 2026, le Onlus che avessero voluto acquisire la qualifica di impresa sociale, avrebbero dovuto presentare istanza di iscrizione all’ufficio del Registro delle imprese territorialmente competente, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 112/2017.

Per tutte le informazioni relative alla modalità di presentazione dell’istanza all’Ufficio RUNTS competente, per l’iscrizione al RUNTS, il Ministero rimanda ad un precedente suo avviso, pubblicato l’11 marzo 2026, sempre sul proprio sito istituzionale.

 

Ai fini della percezione del contributo del cinque per mille, è necessario che l’ente interessato, anche a seguito dell’iscrizione al RUNTS, comunichi attraverso il sistema RUNTS i dati necessari per il pagamento, apponendo il flag nel campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo il proprio IBAN, analogamente a quanto devono fare gli altri Enti del Terzo Settore.

Tale adempimento risulta infatti obbligatorio ai fini della regolare percezione del beneficio, poiché l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

 

Nel medesimo avviso del Ministero, viene inoltre ricordato che, per quanto attiene agli ETS in forma di ODV e APS, già iscritti al RUNTS - in quanto coinvolti nel processo di trasmigrazione - e che risultano già inclusi nell’Elenco permanente degli Enti accreditati al contributo del 5 per mille, essi saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2026.

Tuttavia, fermo restando quanto sopra precisato con riguardo alla loro iscrizione nell’elenco permanente, tali enti, ai fini della regolare percezione del beneficio e del popolamento del RUNTS con tutte le informazioni necessarie, devono entrare nella piattaforma RUNTS, e compilare l’apposita pratica del Cinque per mille”, barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio, dato che l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

 

  1. come ottenere il pagamento del 5 per mille

 

Come noto, il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 disciplina le modalità e i termini per il pagamento e per la comunicazione dei dati necessari ai fini del pagamento del 5 per mille.

 

In particolare, del suddetto avviso relativo all’Accreditamento del Cinque per mille Anno 2026, il Ministero del Lavoro richiama l'attenzione sull'articolo 14, commi 1 e 3, del citato decreto, ai sensi del quale gli enti beneficiari devono comunicare entro il 30 settembre 2029 i dati necessari per il pagamento delle somme assegnate, al fine di consentirne l'erogazione entro il termine previsto, pena la perdita del diritto a percepire il contributo per l'esercizio 2026 del cinque per mille, con conseguente riversamento dei relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione al Fondo corrispondente.

Per la comunicazione all'Amministrazione erogatrice dei “dati necessari per il pagamento” si intende la comunicazione al Ministero, per il tramite del RUNTS, dell'IBAN.

 

Per le Onlus provenienti dall’Anagrafe unica, soppressa a partire dal 01/01/2026, e iscritte al RUNTS, la comunicazione delle coordinate bancarie per l’accredito sul conto corrente del contributo del cinque per mille è effettuata, a seguito di iscrizione al RUNTS, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il medesimo sistema RUNTS.

Tale adempimento risulta necessario ai fini della regolare percezione del beneficio poiché l’inserimento delle coordinate bancarie sul RUNTS rappresenta condizione indispensabile per l’accredito del beneficio.

 

Nella comunicazione del Ministero viene altresì precisato che “il cinque per mille dell'anno 2026 sarà erogato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base degli elenchi dal medesimo predisposti relativi ai soggetti che hanno comunicato nel RUNTS le coordinate del conto corrente o postali (IBAN), ovvero, esclusivamente per i contributi inferiori a mille euro, ai soggetti che, in alternativa all’IBAN, hanno indicato nel RUNTS la Provincia dell’Ufficio di Poste Italiane di riferimento dove poter ricevere il pagamento.

Per contributi d'importo pari o superiori ai mille euro, il pagamento potrà avvenire solo tramite coordinate IBAN di: banche; Poste italiane S.p.A.. Tali coordinate e le loro variazioni vanno sempre comunicate accedendo al RUNTS”.

 

 

 

[1] Al riguardo, si ricorda che si trattava di quei soggetti che, in presenza dei requisiti di cui al citato art. 10, avevano assunto volontariamente la qualifica di ONLUS e che pertanto si erano iscritti nell’Anagrafe delle Onlus per fruire delle relative agevolazioni, differendo dalle cooperative sociali per il fatto che queste ultime, in quanto “ONLUS di diritto”, non dovevano iscriversi all’Anagrafe delle ONLUS, bensì obbligatoriamente all’Albo delle società cooperative (sezione cooperative sociali), gestito ora dal MIMIT (ex MISE).

 

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