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RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO: I CHIARIMENTI DELL’INAIL

mercoledì 22 novembre 2023

Il d.lgs. 120/2023, entrato in vigore il 5 settembre 2023, ha operato il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

L'Inail, con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 fornisce le istruzioni in merito all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori subordinati sportivi e titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, ai sensi degli artt. 34 e 2 del d.lgs. 36/2021 nonché del d.lgs. 120/2023

La nuova disciplina dell’obbligo assicurativo dei lavoratori in parola si applica dal 1° luglio 2023 e regolamenta, mediante norme speciali, il lavoro sportivo, definendo cosa debba intendersi per “lavoratore sportivo” e disciplinando le forme contrattuali che tale forma di lavoro può assumere.

 

Soggetti tutelati dall’assicurazione gestita dall’INAIL

Sono tutelate dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le seguenti categorie di lavoratori:

• i lavoratori subordinati sportivi indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico;

• i giovani atleti con contratto di apprendistato;

• i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazione Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;

• i prestatori di lavoro occasionale ex all’articolo 54 bis del D.L. 50/2017 di cui possono avvalersi le associazioni, società, federazioni e enti sopra citati.

Non sono tutelati dall’INAIL:

• i lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co.;

• gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari;

• i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche che prestino, in qualità di volontari, la propria attività nell’ambito dei citati soggetti, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza;

• i medesimi lavoratori se l’attività rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, sia quindi esercitata previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;

• il personale dei Gruppi sportivi militari e dei Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato nonché gli atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato, ciò poiché a tali soggetti non si applica la tutela dell’INAIL ma la disciplina prevista dagli ordinamenti di appartenenza;

• i lavoratori sportivi autonomi che rendono la prestazione in base a un contratto d’opera.

 

Lavoratore sportivo e rapporti di lavoro nell’area del professionismo e del dilettantismo

Da notare che, per quanto riguarda il lavoro sportivo, le disposizioni variano a seconda che sia prestato nei settori professionistici oppure nell’area del dilettantismo.

Area del professionismo: società che svolgono la propria attività sportiva, con finalità lucrative, nei settori che conseguono la relativa qualificazione delle Federazioni Sportive Nazionali, o dalle Discipline Sportive Associate, secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse secondo le direttive del CONI e del CIP;

Area del dilettantismo: associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, che svolgono l'attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

 

Contratto di lavoro subordinato sportivo e rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici - assicurazione obbligatoria INAIL

Il nuovo quadro normativo comprende nell’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL soltanto i lavoratori sportivi con contratto di lavoro subordinato. Per tali soggetti, in relazione alla determinazione dei premi assicurativi, le retribuzioni e i riferimenti tariffari sono stabiliti con decreto interministeriale. Allo stato attuale, occorre fare richiamo al decreto interministeriale del 16 dicembre 2022 per determinare i premi assicurativi.

In presenza di uno dei seguenti requisiti non è prevista l’assicurazione obbligatoria presso l’INAIL, trattandosi di lavoro autonomo:

• se l’attività sia svolta nell’ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

• se lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

• se la prestazione che è oggetto del contratto non superi otto ore settimanali, oppure cinque giorni ogni mese, ovvero trenta giorni ogni anno.

Continuano ad essere esclusi dalla tutela INAIL gli infortuni occorsi agli atleti professionisti per l’attività svolta a favore delle squadre nazionali e quindi per la Federazione di appartenenza, in quanto ricondotte, dalla giurisprudenza, all’ambito del rapporto di lavoro autonomo.

Ai fini della tutela assicurativa si deve, pertanto, distinguere l’infortunio occorso all’atleta durante l’attività svolta per conto della propria società professionistica in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato sportivo, da quello accaduto per l’attività svolta, invece, per conto della propria Federazione, inquadrato come rapporto di lavoro autonomo, per il quale non vi è copertura assicurativa INAIL.

 

Tutela dei giovani atleti con contratto di apprendistato per la formazione

La tutela assicurativa INAIL dei giovani atleti assunti con contratto di apprendistato è stabilita espressamente dalla normativa vigente: quest’ultima, in riferimento a tale tutela, li equipara ai soggetti che hanno un contratto di lavoro subordinato (come in effetti è previsto dalla normativa generale in materia di apprendistato).

Il limite minimo per ricorrere alla fattispecie contrattuale in parola è fissato a 14 anni di età e al termine del periodo di apprendistato il contratto si risolve automaticamente. Tale limite minimo si innalza a 15 anni, in riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, ed il limite massimo è fissato a 23 anni.

Gli oneri assicurativi per gli apprendisti sono accertati e riscossi dall’INPS, che provvede a trasferire all’INAIL le somme spettanti per la copertura assicurativa antinfortunistica dei lavoratori in questione.

 

Assicurazione all’INAIL dei titolari di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale I lavoratori in parola non sono lavoratori sportivi. La normativa, però, estende a questa categoria di lavoratori la copertura assicurativa INAIL prevista per i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Pertanto, dal 1° luglio 2023, questi ultimi sono assicurati obbligatoriamente all’INAIL in presenza dei requisiti esposti di seguito ed il premio assicurativo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del committente:

• l’oggetto della collaborazione è l’attività amministrativo-gestionale;

• il rapporto di collaborazione si concretizza in una prestazione d'opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

• la collaborazione è resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP;

• il collaboratore non è un professionista obbligatoriamente iscritto in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

Le comunicazioni obbligatorie di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga di tali rapporti di lavoro, devono essere effettuate al competente centro per l’impiego tramite i servizi in uso con la modulistica definita dal MLPS.

Inoltre, i contributi previdenziali ed assistenziali versati da entrambi i soggetti in parola, non concorrono a formare il reddito dei collaboratori ai fini tributari, come per la generalità dei lavoratori.

 

Prestatori di lavoro occasionale

I richiamati soggetti (società e associazioni sportive) possono avvalersi anche di prestatori di lavoro occasionale, purché ne ricorrano i presupposti.

Per l’accesso alle prestazioni occasionali occorre effettuare la registrazione nell’apposita piattaforma informatica gestita dall’INPS. Mediante quest’ultima, oltre all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore, l’Istituto provvede al trasferimento all’INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. Sono a carico dell’utilizzatore sia la contribuzione previdenziale, pari al 33% del compenso, sia il premio per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, pari al 3,5% del compenso.

 

Retribuzione per il premio e per l’indennità temporanea

La retribuzione da utilizzare per il calcolo del premio di assicurazione è quella effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita stabiliti dall’art. 116 del DPR 1124/1965. In base a tale decreto, queste retribuzioni valgono anche ai fini della liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Anche per i lavoratori titolari di contratti di co.co.co. amministrativo-gestionale, la base imponibile da assumersi per il calcolo del premio assicurativo è costituita dai compensi effettivamente percepiti. Per i rapporti di lavoro di durata inferiore all’anno, la misura dei compensi deve essere ripartita per i mesi, o frazione di mese, di durata del rapporto. Se tale compenso è incluso tra il minimale e il massimale mensile di rendita, quest’ultimo, moltiplicato per i mesi di durata del rapporto, costituisce la base imponibile per il calcolo del premio. Se invece il compenso medio mensile risulta inferiore al minimale o superiore al massimale si prendono come riferimento i due limiti.

In caso di rapporti con più committenti, ciascuno, pro quota, deve determinare la propria base imponibile in riferimento al compenso effettivamente erogato ed il periodo di riferimento.

La circolare Inail n. 47 dell’8-11-2023 (paragrafo 7)1, riepilogando brevemente la normativa, comunica i valori in vigore dall’1-7-2023.

Minimo e massimo mensile euro 1.601,78 euro 2.974,73

annuale euro 19.221,30 euro 35.696,70

 

Riferimenti tariffari per i lavoratori subordinati sportivi

Per quanto riguarda i riferimenti tariffari, il richiamato decreto interministeriale stabilisce che:

• l’attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara, è classificata alla voce 0590 della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019, che dal 1° luglio 2023 assume il significato di “Attività dei lavoratori sportivi”;

• l’attività degli istruttori sportivi è classificata alla voce 0610 della gestione Industria delle tariffe dei premi approvate con il medesimo decreto interministeriale.

Le tariffe dei soggetti tesserati sono così di seguito determinate:

• atleti 79,00‰;

• tecnici 9,00‰;

• direttori di gara 79,00‰.

 

Riferimenti tariffari per le collaborazioni amministrativo-gestionali

Le attività di carattere amministrativo-gestionale svolta dai titolari di rapporti di co.co.co. consiste nell’attività d’ufficio, quest’ultima è classificata alla voce 0722 con tasso medio del 5,00‰. Tale voce comprende anche l’eventuale uso del veicolo personale condotto per l’accesso ad altri uffici.

 

Adempimenti dei soggetti assicurati ai fini dell’obbligo assicurativo

I committenti e i datori di lavoro che devono assicurare, dal 1° luglio, i lavoratori titolari di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale, o i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, che non sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive, devono presentare la denuncia di iscrizione all’INAIL indicando i compensi e/o le retribuzioni che presumono di corrispondere nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 e nel 2024. Tali denunce saranno considerate nei termini se presentate entro il 30 novembre 2023.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le denunce di variazione, nel caso in cui il soggetto assicurante debba denunciare nuovi rischi.

I soggetti assicuranti che, alla data del 1° luglio 2023, erano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l'autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, insieme alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.

 

1 7. Lavoratori sportivi

A seguito del riordino e della riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, attuati con decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini della determinazione del premio, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o

dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. La retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

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