Il messaggio Inps n. 3884 del 6-11-2023 fornisce alcuni chiarimenti sull’aumento del limite di imponibilità fiscale 2023 per il welfare a favore dei genitori (Dl 48/2023) e sul trattamento previdenziale del bonus carburanti introdotto dal Dl 5/2023.
Sull’analogo bonus carburanti per il 2022 era intervenuta l’Agenzia delle entrate con circolare n. 27/E del 14-7-2022.
L’Istituto propone il consueto quadro normativo relativo all’imponibilità fiscale e previdenziale, che non contiene novità.
Aumento del limite di esenzione fiscale per genitori
L’aumento del limite di esenzione riguarda i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni (anagrafiche e reddituali) previste dall’articolo 12 comma 2 del Tuir.
Il provvedimento, oltre ad aumentare il limite a 3.000 euro, ha anche ricompreso nel beneficio il rimborso delle spese per utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato (a questi ultimi in forza dell’estensione prevista dall’articolo 523 del Tuir), anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
1 Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico l’articolo 12, comma 2, del TUIR prevede che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro (per il computo di tale limite si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.
2 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli
Il messaggio ricorda che alla restante platea di lavoratori dipendenti, si applica l’ordinario regime di esenzione previsto dall’articolo 51 comma 3 del Tuir (258,23 euro) che può avere a oggetto le sole erogazioni in natura (anche sotto forma di buoni rappresentativi degli stessi) e non quelle in denaro.
Da tener presente anche che per la determinazione del limite soglia di 3.000 euro si deve tenere conto di quei beni o servizi (nonché di eventuali rimborsi o somme erogate per utenze di acqua, luce e gas) corrisposti da eventuali precedenti (ma anche contemporanei n.d.r.) datori di lavoro.
Bonus carburante
Il Dl 5/2023 ha riproposto anche per quest’anno l’esenzione di bonus carburante fino a un massimo di 200 euro che era già avvenuto nel 2022 per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore.
La particolarità del provvedimento è che l’esenzione non rileva ai fini contributivi, ma esclusivamente ai fini fiscali.
Come già precisato dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 27/E del 14-7-2022), l’esenzione (fiscale) di 200 euro per il bonus carburante si somma a quella prevista dall’articolo 51 comma 3 del Tuir (sia a quella ordinaria che a quella di 3.000 euro).
Giustamente si precisa che il bonus carburante è escluso dalla base imponibile previdenziale qualora si rimanga entro il limite di esenzione di 258,23 o di 3.000 euro, a seconda dei carichi familiari.
Viene anche richiamata la possibilità di convertire in questo benefit in premi di risultato.
L’Istituto richiama anche la norma generale in base alla quale in caso di superamento dei limiti di esenzione, in sede di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro devono versare i contributi in relazione all’intero valore corrisposto.
Rinviamo al Messaggio numero 3884 del 06-11-2023 per quanto riguarda le modalità operative delle operazioni di conguaglio, riportando di seguito le principali informazioni:
Conguaglio a debito dei fringe benefit
Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti di esenzione (3.000 euro o 258,23 euro), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente. Per la determinazione dei limiti si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro, anche se, ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali, dove sarà trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit erogato dal precedente datore di lavoro).
Ai fini dell’assoggettamento, il datore porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023 non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno, qualora risulti superiore alle soglie di esenzione. Provvederà poi a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Conguaglio a credito dei fringe benefit
Diversamente, se in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai limiti e il datore deve provvedere al recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, potrà procedere con due modalità alternative:
• con l’utilizzo delle variabili di seguito elencate, applicabili esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023;
• in alternativa, con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.
Le variabili (sezione <VarRetributive>), che, come predetto, saranno utilizzabili solo nella denuncia di competenza dicembre 2023, dovranno essere esposte per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in <AnnoMeseVarRetr>. Si tratta, nel dettaglio delle seguenti variabili:
• FRIBEN: da utilizzare per la competenza specifica, indicata in <AnnoMeseVarRetr>, in cui è presente un imponibile da abbattere riferito all’importo del fringe benefit per la medesima mensilità di competenza. L’imponibile originario della competenza specifica deve essere maggiore uguale all’importo presente in <ImponibileVarRetr>, altrimenti in fase delle verifiche e dei controlli successivi, l’effetto della variabile per la competenza indicata sarà annullato, ripristinando la denuncia in essere;
• FRBDIM: da utilizzare, eventualmente congiuntamente a FRIBEN, nel caso in cui per la competenza specifica ci sia eccedenza massimale. Se l’eccedenza massimale per la competenza <AnnoMeseVarRetr>: (1) è maggiore uguale dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, va utilizzata esclusivamente tale variabile retributiva, senza utilizzare la variabile FRIBEN, per abbattere l’importo del fringe benefit; (2) è minore dell’importo del fringe benefit per la medesima competenza, si utilizza tale variabile per annullare l’eccedenza massimale e la variabile FRIBEN per abbattere la parte restante dell’importo del fringe benefit, con la considerazione riportata nella nota del punto precedente;
• FRBMAS: da utilizzare per riportare parte dell’eccedenza massimale, presente nelle denunce di competenze successive a quelle interessate dai fringe benefit, nell’imponibile, per effetto della diminuzione degli imponibili delle competenze precedenti. A titolo esemplificativo, se viene ridotto l’imponibile di un importo pari a “X” nelle specifiche competenze interessate, nelle competenze successive, ove sia presente l’eccedenza massimale, parte di questa, fino a un importo pari a “X”, dovrà essere riportata nell’imponibile, a partire dalla prima competenza utile. A tale fine, l’Istituto effettuerà verifiche e controlli successivi.Dove richiesto deve essere valorizzato opportunamente, per la competenza specifica, il contributo in <ContributoVarRetr>.
Modalità di esposizione dei dati nella sezione “PosAgri” del flusso UniEmens
Nell’ambito del sistema UniEmens, sezione “Posagri”, non sono previste operazioni di conguaglio di fine anno. Tuttavia, stante la necessità di consentire analoghi effetti sulla posizione contributiva dei datori di lavoro che assumono manodopera agricola assoggettata a contribuzione agricola unificata, si forniscono le seguenti istruzioni.
Modalità di esposizione dei dati nel caso di corresponsione fringe benefit con valore superiore ai limiti di legge
I soggetti interessati porteranno in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante dagli stessi corrisposto nel periodo d'imposta 2023 qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a 3.000,00 euro (per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui al menzionato art. 40, comma 1) o superiore a 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno. Tale aumento dovrà essere denunciato all’interno del flusso “Posagri”, con Tipo Retribuzione W; provvederanno, inoltre, a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.
Modalità di esposizione dei dati nel caso di corresponsione fringe benefit con valore inferiore ai limiti di legge
Nel caso in cui, nel corso dell’anno 2023, il valore dei beni o dei servizi erogati risulti inferiore ai limiti previsti (3.000,00 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico di cui all’art. 40, comma 1, ovvero, superiore a 258,23 euro per la restante platea di lavoratori dipendenti di cui al comma 2 del medesimo articolo), il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale. In tale caso, i datori di lavoro dovranno presentare alle Strutture INPS territorialmente competenti l’istanza di “Rettifica” attraverso l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio “Comunicazione Bidirezionale” presente nel “Cassetto Previdenziale Aziende Agricole”. L’apposito modulo denominato “07FB-2023” dovrà essere compilato con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale del/dei lavoratore/i interessati. La compilazione del modulo e il relativo invio sarà disponibile dal 1° marzo 2024 fino al 31 maggio 2024.