Una lunga circolare Inail (n. 19 dell’8-5-2026) contiene le istruzioni relative alla nuova disciplina per le rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo.
Il tema ha radici nell'articolo 23 comma 1 della Legge n. 203/2024 (noto come “collegato lavoro”) che ha previsto la possibilità per Inps e Inail di concedere il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili. Per l’attuazione è necessario Dm e una delibera dei Cda degli Istituti.
La stessa norma prevede la cessazione, dall’1-1-2025, della disposizione di cui al comma 17 dell’articolo 116 della Legge 388/2000 che prevedeva una possibilità di rateazione fino a 60 mesi subordinata però dall’autorizzazione del Ministro del lavoro.
Il Dm 24-10-2025 ha individuato due tipologie di rateazione, aventi entrambe come unico presupposto la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria dichiarata dal datore di lavoro: la prima, per importi fino a 500.000 euro, con possibilità di un piano di dilazione fino a 36 rate mensili; la seconda, per importi superiori a 500.000 euro, con possibilità di accedere a un piano di dilazione fino a 60 rate mensili.
Il Cda Inail, con delibera n. 2 del 15-1-2026, poi modificata dalla delibera n. 57 del 30-4-2026, ha quindi disciplinato le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori non iscritti a ruolo.
Considerata l’abrogazione delle precedenti disposizioni in materia di rateazioni dei debiti, la circolare prevede un regime transitorio.
Per le istanze presentate tra il 12-1-2025 (data di entrata in vigore della Legge 223) e l’8-5-2026 (data di pubblicazione della circolare e dell’apertura del nuovo servizio online), su istanza del debitore, è possibile rideterminare il numero delle rate accordate nel rispetto delle condizioni previste dalla nuova disciplina.
La nuova disciplina, di maggior favore rispetto a quella precedente, si applica anche alle istanze presentate a partire dal 12-1-2025 che alla data di pubblicazione della presente circolare risultano ancora non definite con l’integrale pagamento delle rate accordate.
Infine, il nuovo regolamento trova applicazione alle istanze di rateazione pervenute nelle more della definizione dell’iter di approvazione del nuovo regolamento e della pubblicazione della circolare n. 19 non ancora definite con l’emissione del piano di ammortamento.
Trattandosi di una circolare di taglio operativo e chiara, rinviamo alla lettura delle stessa1.
Segnaliamo soltanto alcuni aspetti.
È possibile rateizzare, oltre ai premi scaduti, anche i debiti contributivi correnti, per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento (l’istanza di rateazione deve essere presentata prima della scadenza dell'ultimo giorno utile per il pagamento) compresi quelli per i quali è stato comunicato di volere effettuare il pagamento in 4 rate.
Possono essere rateizzati anche i debiti per sanzioni civili e gli interessi per il pagamento in 4 rate del premio di autoliquidazione.
È fondamentale la completa e puntuale conoscenza da parte del debitore della propria situazione contributiva, nonché la consapevolezza della piena sostenibilità del piano di ammortamento che sarà emesso qualora l’istanza sia accolta.
Nell’istanza devono essere indicati tutti i debiti scaduti non iscritti a ruolo per premi e accessori2.
Se l’istanza riguarda debiti correnti, devono essere indicati tutti i debiti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento.
L’istanza è soggetta anche a un lungo elenco di condizioni che devono essere valutate.
Il procedimento amministrativo è di breve durata:
La misura degli interessi è determinata dall’articolo 14 comma 1 del Dl 38/2026 che prevede una maggiorazione di 2 punti del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur).
Dal 28-3-2026 l’interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per contributi è del 4,15%.
Un’ultima avvertenza: l’omesso o parziale pagamento della prima rata determina l’annullamento della rateazione concessa e del piano di ammortamento.
L’omesso o il parziale pagamento di tre rate, anche non consecutive, successive alla prima determina la revoca della rateazione con effetto dalla data di adozione del relativo provvedimento, con il quale viene chiesto l’integrale pagamento del debito residuo.