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ESONERO PER LA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Le disposizioni nella Circolare Servizio Lavoro Previdenza n. 88

mercoledì 8 luglio 2026

Il Dl n. 62/2026, convertito con modificazioni dalla Legge n. 112/2026, ha previsto all’art. 4 un incentivo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1-8-2026 al 31-12-2026, valido su tutto il territorio nazionale (circolare lavoro previdenza n. 62/26). 

Le prime istruzioni operative ce le fornisce l’Inps con la circolare n. 72 del 3-7-2026: restiamo però ancora in attesa delle indicazioni riferite a tutte le singole gestioni previdenziali e dell’operatività dell’istanza on line per richiedere il beneficio in questione.  

 

Lavoratori beneficiari dell’esonero 

Tutti i giovani che non abbiano compiuto 35 anni alla data della trasformazione (ossia devono avere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato; sono esclusi i lavoratori assunti con la qualifica di dirigente. 

I precedenti periodi di apprendistato, così come i precedenti rapporti di lavoro con contratto intermittente (anche a tempo indeterminato) non ostacolano la richiesta del beneficio contributivo. 

L’esonero non è applicabile anche nel caso in cui il dipendente abbia avuto un precedente rapporto a tempo indeterminato, cessato per dimissioni o mancato superamento del periodo di prova. 

 

Datori di lavoro  

Tutti i datori di lavoro, compresi quelli del settore agricolo. 

 

Rapporti di lavoro incentivabili 

Si tratta delle sole trasformazioni a tempo indeterminato che avvengono a partire dal 1-8-2026 ed entro il 31-12-2026 e che riguardano rapporti di lavoro instaurati entro il 30-4-2026 con contratti a termine che, al momento della trasformazione, hanno una durata complessiva non superiore a dodici mesi. 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico, di apprendistato e ai rapporti di lavoro intermittenti; spetta invece per le trasformazioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche se resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato). 

 

Assetto e misura dell’esonero 

L’esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro è fruibile per un massimo di 24 mesi, nel limite di 500,00 euro mensili (in caso di rapporti di lavoro part time il massimale va adeguatamente riproporzionato); per i rapporti di lavoro che vengono trasformati o che siano risolti nel corso del mese, tale soglia deve essere riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. 

Il beneficio può essere sospeso solamente nei casi di assenza obbligatoria di maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro. 

La circolare spiega specificatamente anche le contribuzioni a carico azienda che non sono oggetto di esonero (nel dettaglio, paragrafo 5, si tratta comunque delle esclusioni ormai consuete da anni). 

 

Condizioni di spettanza 

Di seguito facciamo una breve sintesi dei requisiti per beneficiare dell’esonero in questione (per una trattazione più approfondita vedere paragrafo 6-7, salvo quelle specifiche previste dal Dl n. 62, anche in questo caso si tratta di quelle consuete): 

  • possesso del Durc; 

  • assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale; 

  • rispetto degli accordi collettivi nazionali, territoriali e aziendali; 

  • la trasformazione non deve violare il diritto di precedenza; 

  • il datore di lavoro non deve aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo né licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti la trasformazione; 

  • in azienda non devono esserci sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale; 

  • non deve trattarsi di un’assunzione che costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norma di legge o contrattazione collettiva; 

  • il trattamento economico individuale dei lavoratori non deve essere inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva.  

 

Nella circolare, inoltre, l’Istituto precisa che l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita della parte di incentivo riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto di lavoro agevolato e la data della tardiva comunicazione. 

 

Incremento occupazionale netto 

La trasformazione deve determinare un incremento occupazionale netto (secondo le regole ormai consolidate da anni) rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti, incremento che andrà mantenuto per ogni mese di fruizione dell’incentivo. 

Per tutte le precisazioni al riguardo si rimanda al paragrafo 8 della circolare n. 72. 

 

Coordinamento con altri esoneri contributivi 

In via generale l’esonero per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro non è cumulabile con altri esoneri a favore del datore di lavoro, quali ad esempio la c.d. Decontribuzione Sud, l’incentivo all’assunzione di lavoratori disabili (art. 13 Legge n. 68/99), riduzioni per il settore edile; non è inoltre cumulabile con la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli con dipendenti che lavorano nei territori montani o nelle zone svantaggiate. 

È invece cumulabile con: 

  • l’esonero art. 5 L. 162/2021 per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere; 
    - gli esoneri che prevedono una riduzione dei contributi a carico dipendenti (ad esempio l’esonero per la lavoratrice madre Legge n. 213/2023). 

 

Aiuti di Stato 

L’esonero, anche a seguito delle preliminari interlocuzioni avute con la Commissione europea, non può considerarsi sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonostante l’espresso richiamo all’autorizzazione comunitaria effettuato dall’articolo 4, comma 5, del decreto Lavoro. 

 

Adempimenti del datore di lavoro 

In attesa dell’istanza on-line sul Portale delle Agevolazioni, l’Inps specifica che l’ammontare del beneficio contenuto nell’accoglimento della domanda (che a differenza di altri benefici è preventiva alla fruizione dello sgravio) costituisce l’importo massimo dell’agevolazione che potrà essere fruito a partire dal mese della trasformazione del rapporto; inoltre non verranno accettate domande che contengono informazioni diverse da quelle indicate nelle comunicazioni Unilav/Unisomm. 

La domanda per il beneficio potrà essere proposta: 

  • per le trasformazioni a partire dal 1° agosto già effettuate: in questo caso dovrà essere indicato il codice della comunicazione obbligatoria e l’Inps fornirà l’esito positivo con l’importo spettante;  

  • per le trasformazioni non ancora effettuate: in questo caso invece l’Inps, se l’esito è positivo, accantona la domanda e il relativo beneficio e invia al datore di lavoro comunicazione di provvedere alla trasformazione entro il termine perentorio di 10 giorni: in caso di mancata trasformazione nel termine previsto la richiesta decade, ferma la possibilità di inviare una successiva nuova istanza; se nell’arco dei 10 giorni l’Inps verifica e trova la comunicazione obbligatoria nei suoi archivi accoglie la richiesta. 

Anche in questo caso rinviamo al paragrafo 11 della circolare per un primo quadro degli adempimenti. 

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