Come ampiamente preannunciato dagli organi di informazione, la Regione Emilia-Romagna ha emanato una ordinanza che, dal 29 luglio, vieta di lavorare nei cantieri edili, in agricoltura e nel florovivaismo in condizioni di caldo estremo o anomalo, in determinate fasce orarie.
Il provvedimento è stato sollecitato dalle ooss e preceduto da un incontro con le stesse e con le associazioni datoriali.
In quell’occasione Confcooperative e le altre associazioni hanno manifestato la preferenza per interventi volontari (considerato che i datori di lavoro hanno comunque l’obbligo di tutelare la salute dei lavoratori in base alla normativa generale) e attraverso la contrattazione.
A questo proposito ricordiamo che la necessità di adottare soluzioni per salvaguardare la salute dei lavoratori in caso di forte caldo riguarda tutti i datori di lavoro e non soltanto quelli indicati nell’ordinanza (pensiamo ad esempio al settore della logistica per chi opera nei piazzali).
In ogni caso tutto il tavolo di confronto ha aderito alla proposta regionale che prevede appunto il divieto di lavorare nei settori citati in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, dalle ore 12.30 alle ore 16, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalano un livello “ALTO”.
Il provvedimento riguarda i lavoratori esposti al sole con “attività fisica intensa”. Sono quindi escluse, ad esempio, le attività agricole che si svolgono nei magazzini ortofrutticoli (ma non nei piazzali esposti al sole) o negli allevamenti. Per il settore edile riteniamo che siano escluse le attività che si svolgono all’interno degli immobili.
Per determinare i luoghi nei quali sospendere l’attività, l’ordinanza prevede di prendere a riferimento il sito Worklimate http://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ di Inail-CNR.
La Regione ha preferito prendere a riferimento il sito piuttosto che indicare temperature (in genere si considerano i 35°) reali o percepite.
L’ordinanza precisa che i datori di lavoro dovranno adottare ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.
Questo passaggio si collega con quanto accennato sopra: il datore di lavoro deve comunque valutare le singole situazioni e quindi potrà essere necessario sospendere l’attività anche in situazioni diverse da quelle indicate nell’ordinanza.
Le associazioni datoriali hanno chiesto di poter adottare soluzioni organizzative flessibili per poter mantenere il più possibile la produzione (in agricoltura si può verificare perdita di prodotto e in edilizia ritardi nella consegna).
Su questo punto si è riscontrata la disponibilità di tutte le organizzazioni sindacali.
La mancata osservanza degli obblighi indicati dall’ordinanza comporterà le sanzioni previste per legge (art. 650 c.p.)1, se il fatto non costituisce più grave reato.
La sospensione di attività per caldo può comportare l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Come forse si ricorderà, il tema era già stato affrontato lo scorso anno con interventi dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Inps.
A questo riguardo, unitamente al testo integrale dell'ordinanza, alleghiamo la circolare del Servizio Lavoro n. 34/2023 ed i relativi allegati.