L’atteso provvedimento sugli ammortizzatori sociali in caso di emergenze climatiche è stato finalmente pubblicato (GU n. 146 del 26-6-2026): si tratta dell’articolo 6 del Dl n. 107 del 26-6-2026.
Il provvedimento, che ricalca quello emanato nel 2025, riguarda le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo 1-7/31-12-2026 per eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.
Considerata l’ondata di calore registrata in giugno e il gran numero di ordinanze regionali, forse sarebbe stato il caso di dare copertura anche alle sospensioni di questo mese.
Curiosamente la motivazione del provvedimento, che poi non ha seguito pratico, è per supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali.
Come nel 2025, opportunamente, non è istituito un nuovo ammortizzatore ma viene previsto che, per gli interventi in oggetto, non si applichino le disposizioni del Dlgs 148/2015 in materia di durata della sospensione/riduzione (articolo 1 commi 2 e 3).
La norma si applica a tutte le imprese comprese quelle edili e di escavazione (articolo 10, comma 1 lettere m), n) e o) del Dlgs 148/2015).
In modo a nostro avviso improprio si limitano gli interventi relativi a situazioni determinate da eventi oggettivamente non evitabili. Sarebbe stato più logico dire che le eccezionali avversità climatiche sono un “eone”. La circolare Inps che sarà emanata riallineerà le questioni.
Le imprese che presentano domanda per eventi climatici sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale, come in tutti i casi di eventi non evitabili).
Già nel 2025 il messaggio Inps n. 2130 precisava che questo tipo di intervento si configurava come eone.
I benefici derivanti dalla nuova disposizione saranno concessi nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026 con monitoraggio dell’Inps.
Come nel 2025 l’intervento riguarda anche il settore agricolo.
Il trattamento di Cisoa (articolo 8 Legge n. 457/1972) per intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative.
Inoltre, queste integrazioni non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.
Le deroghe più significative riguardano la possibilità di riduzioni pari alla metà dell’orario giornaliero (ordinariamente la sospensione è a giornate) e l’inclusione degli otd che non sono tra i destinatari della Cisoa.
In questo caso lo stanziamento di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026.
Attendiamo a breve una circolare Inps con le istruzioni operative. Per chi volesse riprendere quelle del 2025, rinviamo al citato messaggio n. 2130/2025 e alla nostra circolare n. 92/25.