La circolare Inail n. 13 del 5-2-2025 prevede l’applicazione della retribuzione convenzionale giornaliera (Dm 12-1-1996) per le cooperative di facchinaggio nelle aree portuali.
L’Istituto fornisce un ampio quadro della situazione, così riassumibile.
- La legge 84/1994 ha previsto la trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in una delle forme societarie previste nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.
- La copertura assicurativa in favore dei lavoratori di tutte le società derivanti dalla suddetta trasformazione è stata attuata con premio ordinario calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera (Dm 13-11-1987 e Dm 12-1-1996).
- Dall’1-1-2000 solo per le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali il regime assicurativo è stato ricondotto alla disciplina del premio speciale unitario.
- Per le altre tipologie di società derivanti dalla medesima trasformazione è continuata applicazione del premio ordinario calcolato sulla retribuzione convenzionale giornaliera.
- La successiva revisione dei premi speciali (articolo 1 comma 128 Legge 147/2013) ha ricondotto dall’1-1-2023 (Dm del Ministro 6-9-2022) l’assicurazione del facchinaggio nei porti e a bordo navi al premio assicurativo ordinario calcolato sull’ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte, con conseguente abolizione del premio speciale unitario.
Da tutti questi passaggi è derivato uno svantaggio per le cooperative per le quali il premio è stato calcolato sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte e non sulla base della retribuzione convenzionale come per le altre imprese.
La circolare conclude quindi che stante l’equiparazione delle forme societarie previste ai fini della trasformazione delle compagnie e gruppi portuali, si ritiene che anche per le cooperative in esame debba trovare applicazione il regime del citato decreto 12 gennaio 1996, che, all’articolo 1, dispone che, ai sensi dell’articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 “la retribuzione da prendere a base per il calcolo del premio di assicurazione è uguale alla retribuzione convenzionale giornaliera (…), rapportata a dodici giorni al mese ovvero a centoquaranta quattro giorni all’anno”.
L’Istituto ricorda che la circolare n. 23 del 3-9-2024 ha fissato la retribuzione convenzionale giornaliera, per il 2024, a 119,42 euro.
L’intervento sull’imponibile ha però riflessi sulle prestazioni: la retribuzione convenzionale è da assumere anche come base per la liquidazione dell'indennità per inabilità temporanea e, su base annua, per la liquidazione della rendita per inabilità permanente.